Ord. Coll. Tribunale Pesaro – Pres. Perfetti est. Nitri

Riassunzione del processo (rito societario)

14/01/2010

“Va premesso, per migliore comprensione della questione in esame, che parte attrice ha tempestivamente depositato istanza di prosecuzione del giudizio dichiarato interrotto a seguito del decesso di una parte, ed infatti, atteso che l’ordinanza del Giudice Istruttore (che ha dichiarato l’interruzione) è stata pronunciata all’udienza del 9 luglio 2009, il ricorso per prosecuzione è stato depositato in data 14 ottobre 2009 e, quindi, nel termine di sei mesi dall’interruzione, come allora stabilito dall’art. 305 cod. proc. Civ. (la riduzione di detto termine a tre mesi non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di causa iscritta a ruolo antecedentemente al 4 luglio 2009). Da tale tempestiva attività processuale svolta da parte attrice consegue la preclusione di ogni decadenza connessa all’interruzione del giudizio, compresa l’estinzione dello stesso. Passando ora all’esame delle eccezioni di rito sollevate da parte convenuta ne rileva il Tribunale, in primo luogo, l’infondatezza della prima di esse (carenza dello avviso a costituirsi nei termini di cui all’art. 166 cod. proc. Civ.). Al riguardo basti osservare che l’art. 302 cod. proc. Civ. dispone che la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio interrotto può indirizzare al giudice ricorso per la fissazione dell’apposita udienza, atto che, com’è noto, non richiede né la data d’udienza né gli avvertimenti di cui all’art. 166 cod. proc. Civ.; e la scelta della forma di tale atto di impulso processuale (citazione o ricorso) è demandata alla parte, tant’è che l’art. 125 disp. Att. Cod. proc. Civ. (norma che, secondo al difesa della convenuta, sarebbe stata violata) precisa, in esordio, “salvo che dalle legge sia disposto altrimenti”, richiamando, così implicitamente gli artt. 302 e 303 del codice di rito. In ordine alla seconda eccezione rileva il Collegio che effettivamente il ricorso non è stato notificato a x personalmente e nella qualità di erede bensì presso il procuratore domiciliatario. Trattasi, però, di rilievo meramente formale, atteso che eredi della parte defunta sono le due parti in causa sicchè nessuna nullità si è verificata per inosservanza dell’art. 160 cod. proc. Civ.; peraltro, l’irregolarità in questione è certamente sanabile mediante la facoltà accordata al giudice dall’art. 162 cod. proc. Civ. di disporre, quale primo rimedio (in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur) la rinnovazione della notificazione del ricorso in riassunzione, come, anche chiesto da parte attrice. Ma a siffatta pronuncia parte convenuta non ha interesse alcuno, atteso che l’interesse ad agire (alias ad ottenere dal giudice un provvedimento favorevole in ordine ad un diritto leso, di natura sia formale che sostanziale) deve essere sempre essere sotteso ad ogni domanda giudiziale e che, al di là di rilievi di carattere meramente formale, essa non ha addotto che la summenzionata irregolarità della notificazione le ha precluso la facoltà di sollevare le questioni di cui all’art. 167 cod. proc. Civ., facoltà di cui, peraltro, mancano i presupposti nel caso di specie, atteso che, come prima osservato, essa è parte già costituita in questo giudizio. In conclusione, le eccezioni sollevate da parte convenuta devono essere rigettate siccome infondate e, conseguentemente, va disposta la prosecuzione del giudizio”.

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