ORD. COLL. CORTE DI APPELLO DI ANCONA PRES. FORMICONI – EST. ERCOLI

RICORSO PER CASSAZIONE – INIBITORIA – PRESUPPOSTI – IMPOSIZIONE DI FIDEUSSIONE – RAGIONI

15/03/2010

“ Rilevato che la richiesta di sospensione della sentenza pronunciata in grado di appello, in pendenza del ricorso per Cassazione, può essere disposta, a norma dell’art. 373 c.p.c., qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, all’esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall’esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all’altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all’esecuzione forzata, e sotto quello oggettivo, la distruzione o la perdita delle qualità essenziali del bene sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero in una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata; che il potere riconosciuto al giudice di appello con riferimento alla sospensione della esecutività della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione, per la quale è richiesta l’esistenza di un grave e irreparabile danno, non può esplicarsi nella valutazione della sussistenza del fumus, alla stregua di quanto consentito al medesimo giudice d’appello ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., disposizioni quest’ultime che richiedono la valutazione dei gravi e fondati motivi, poiché tali motivi consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall’esecuzione della sentenza; che, pertanto, gli aspetti riguardanti i motivi di impugnazione e, quindi, il fumus, esulano dalla valutazione dell’istanza avanzata ex art. 373 c.p.c.; rilevato che gli istanti hanno fondato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività sul fatto che la loro attività principale “è costituita dalla partecipazione alla società X , che gestisce, in comproprietà con l’amministrazione comunale Z e con partecipazione privata diffusa, lo stabilimento termale che sfrutta le sorgenti Y erogando servizi termali, anche in regime convenzionato con numerosi enti pubblici e privati, sicché l’esecuzione per il notevole importo di cui alla sentenza impugnata comporterebbe la vera e propria rovina dell’attività sociale anche in ragione del venir meno dei finanziamenti bancari e dell’inevitabile arresto, sia dell’attività sociale, sia dei convenzionamenti pubblici, con la conseguente impossibilità, all’esito del giudizio di Cassazione e per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, di riattivare la stessa attività”; che gli elementi rappresentati dalla parte istante non possono che ritenersi configurabili ove valutati unitamente al considerevole ammontare della somma oggetto della statuizione di condanna, di per sé indicativa del grave ed irreparabile danno che deriverebbe agli appellati dalla esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione atteso che la necessità di reperire gli importi necessari per ottemperare alla pronuncia comporterebbe, tenuto conto della non sufficienza degli ulteriori beni di cui dispongono gli obbligati, la irrimediabile compromissione dell’attività della soc. X; che, in ogni caso, appare opportuno sottoporre la sospensione dell’esecuzione provvisoria a cauzione – sotto forma di fideiussione bancaria presso un primario istituto di credito in misura pari all’ammontare complessivo del credito di cui alla sentenza della Corte di Appello – a garanzia del credito della parte appellata per l’ipotesi di conferma della sentenza impugnata tenuto conto della non particolare consistenza dei beni di cui sono titolari gli obbligati, della pendenza del giudizio di revocatoria (non contestata dalla controparte) avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale con cui è stato verosimilmente operato il tentativo di sottrarre la garanzia patrimoniale per l’adempimento dell’obbligazione di cui alla gravata sentenza ; P.Q.M. Conferma la sospensione provvisoria disposta dell’esecuzione della sentenza impugnata; subordina la sospensione alla prestazione, da parte degli appellanti, di una fideiussione bancaria presso un primario istituto di credito, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con validità fino alla definizione del giudizio di legittimità e per un ammontare pari a quello complessivo del credito di cui alla sentenza della Corte di Appello di Ancona”.

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