Opposizione a decreto ingiuntivo - Avvocato - Credito professionale -Rito ex artt. 4-14 d.leg. vo 150/2011 -Appello introdotto con rito ordinario - Inammissibilità.

12.8.2025 - Corte di Appello di Palermo sent. 1209/2025 Pres. Lupo Est. Guzzo.

01/09/2025

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 20.2.2020, la X s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Trapani il omissis.2019, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore dell'avv. A della somma di Euro omissis oltre accessori, quale compenso professionale dovuto per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del procedimento giudiziario recante rg n.omissis incoato innanzi al TAR di Palermo. A fondamento dell'opposizione la società eccepì preliminarmente l'assenza di prova scritta circa l'an ed il quantum del credito azionato nonché l'intervenuta prescrizione di esso per l'infruttuoso decorso del termine decennale di cui all'articolo 2946 cod.civ.; in subordine, chiese la riduzione del compenso nei minimi tariffari. Si costituì A chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Trapani, dopo avere mutato il rito, con ordinanza del 30.6.2020, trasformandolo in quello sommario previsto dall'art.14 del D.L.vo n.150/2011, con ordinanza n. 9/2022, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito della udienza del 18/1/2022, accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della minor somma di € omissis, oltre CP A ed IV A, come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite. Avverso l'ordinanza ha proposto appello la società soccombente chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito A istando per il rigetto dell'impugnazione. La causa è stata posta in decisione in data 26 marzo 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle paiii dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. *** L'appello va dichiarato inammissibile 111 quanto proposto avverso un provvedimento non appellabile. Infatti, il rito applicato in primo grado, a seguito della ordinanza del 30.3.2020 emessa ai sensi dell'art.4 del D.L.vo n.150/2011, è stato quello speciale previsto dal successivo aii.14 del medesimo testo normativo per la trattazione delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato. La scelta di tale rito è stata peraltro ulteriormente giustificata e suffragata in seno alle motivazioni dell'ordinanza impugnata (v. pag.3), che è stata resa proprio nelle forme previste dal rito sommario di cognizione, a sua volta richiamato dal citato art. I 4. Segue da ciò, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza di siffatta detenninazione in relazione alla fattispecie concreta, l'applicazione della previsione dell'ultimo comma della suddetta disposizione normativa, che sancisce la non appellabilità del provvedimento reso a definizione del giudizio, e ciò in conformità alla granitica elaborazione giurisprudenziale la quale, in ossequio al principio di apparenza e ultrattività del rito, impone che il regime impugnatorio debba conformarsi allo schema processuale consapevolmente scelto dal giudice di prima istanza (v. Cass. 31431 /24, 237 40/24, 10864/23, 26083/21, 26347/19). Trattandosi di questione di natura precipuamente processuale ed afferente al rito, alla declaratoria di inan1missibilità può provvedersi senza necessità di previo contraddittorio sul punto (da ultimo: Cass. S.U. 30883/24). Secondo il principio di causalità, la società appellante va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute in questo grado dall'appellato, che si liquidano per come in dispositivo, in base al valore della causa, applicando i tariffari minimi in considerazione della semplicità del giudizio. (omissis)

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