Studio legale Valentini
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23/11/2011
23.11.2011 Tribunale di Urbino - Sezione Lavoro – sentenza n. 408/2011 - Est. Marrone – - nullità di determina di conferimento dell’incarico di direttore medico di secondo livello - Il dott. x conveniva in giudizio l’Asur e il dott. y richiedendo, previa disapplicazione ovvero annullamento, in quanto illegittima, della Determina del Direttore Territoriale avente ad oggetto conferimento incarico quinquennale di Direttore medico di medicina interna di secondo livello, degli atti e verbali della Commissione valutatrice e della nota Direttore Amministrativo Asur, nonché previa declaratoria di illegittimità dell’incarico conferito e dichiarazione di nullità e/o annullamento del contratto professionale stipulato tra le parti, di disporre la rinnovazione delle procedure di nomina del Direttore Medico con esclusione del dott. Y al risarcimento dei danni morali, professionali e patrimoniali subiti dallo stesso in conseguenza e per effetto delle illegittimità afferenti alla detta procedura, da liquidarsi in prosieguo di lite. In particolare, il ricorrente esponeva: a) di aver depositato a corredo della domanda idoneo curriculum professionale attestante l’attività professionale svolta e la adeguata esperienza maturata, specificando che nonostante il bando prevedesse di prescindere dalla certificazione dell’attività professionale svolta ai sensi dell’art. 6. del D.P.R. 484/97, in quanto non ancora emanati i relativi provvedimenti ministeriali attuativi, dall’altro esso comunque prevedeva che i concorrenti descrivessero nel curriculum la ‘tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato’, non autocertificabile; b) di essersi visto preferire dalla Commissione il dott. Y, il quale nulla aveva depositato per provare la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni da lui effettuate, con conseguente inammissibilità della sua partecipazione al concorso; c) di essersi visto preferire il dott. y, benché in assenza di specifica documentazione comprovante la sua esperienza professionale non fosse possibile valutarne i requisiti di attribuzione dell’incarico, con la conseguenza che la motivazione della determina impugnata era necessariamente illegittima e priva di riscontri oggettivi. Si costituivano in giudizio l’Asur e il dott. y contestando, entrambi, la fondatezza della domanda, in quanto non era previsto che al curriculum fosse allegata la documentazione indicata in ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto. Il Tribunale, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi presupposti, ha dichiarato la nullità del contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale stipulato tra i resistenti, respingendo le restanti domande. Il Giudicante, in primis, rileva come il ricorrente abbia dedotto due distinti profili di legittimità della procedura di concorso per il conferimento dell’incarico di direttore medico, ovvero: l’ammissione al concorso del vincitore, sebbene il curriculum non fosse accompagnato da idonea e valida documentazione relativa alla tipologia quantitativa e qualitativa dell’attività professionale svolta e della esperienza maturata, nonché la sua scelta nel merito, asseritamene fondata su valutazioni prive di riscontri oggettivi.