Tutte le sentenze
La presente sezione raccoglie alcune massime giurisprudenziali, in liti in cui è stato parte il nostro studio legale, considerate di particolare interesse.
In ogni massima le parti virgolettate riguardano estratti di sentenza, mentre per la parte restante trattasi di commento redazionale.
Atti di pianificazione – Piano di lottizzazione – Varianti alle NTA – Pubblicazione – Piena conoscenza – Interesse a ricorrere dei lottizzanti – Modifica tipologia edifici ed allineamento – Insussistenza – Partecipazione al procedimento – Insussisten
22/10/2012
Veniva impugnata la concessione edilizia n. 181 rilasciata alla società x per la costruzione di un fabbricato bifamiliare per civile abitazione sul lotto di piano di lottizzazione.
Si lamentava che il fabbricato autorizzato limitava l’ampia veduta fruita dalla abitazione dei vicini che deducevano violazione delle norme sull’allineamento tra fabbricati esistenti nel PRG e P.L. Marche, dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, per omessa previa comunicazione ai lottizzanti delle disposte modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione; eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione per carenza di interesse pubblico; violazione del procedimento delineato dalla L. R. Marche 19/1979 in materia di varianti ai piani urbanistici.
Il TAR delle Marche respingeva il ricorso.
L’appello è stato dichiarato infondato e respinto, in quanto confermato “… l’obbligo della tempestiva impugnazione degli atti di pianificazione e delle relative norme di attuazione…”
…...
Opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria – Diritto ad iscrivere la garanzia – Strumentalità rispetto al successivo pignoramento del bene - Applicabilità art. 624 c.p.c. – Insussistenza - Ordinanza che decide sull’istanza di sospensio
04/10/2012
In merito al reclamo avverso l’ordinanza con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione della esecutività del titolo o, in subordine, del procedimento diretto alla esecuzione ed intrapreso da Equitalia mediante l’avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il Tribunale di Pesaro, in data 02.10.2012, rendeva il seguente decreto:
“…l’ordinanza pronunciata in materia di sospensione del procedimento esecutivo è soggetta a reclamo ex art. 624, 2° comma c.p.c. solo se pronunciata dal G.E., laddove nella specie il giudice che ha pronunciato l’ordinanza impugnata è evidentemente il giudice della cognizione, non potendosi affermare che una esecuzione sia iniziata nella specie, così come afferma lo stesso ricorrente-reclamante, il quale, infatti ha proposto domanda con citazione ordinaria volta alla declaratoria di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da parte di Equitalia (…);
… analogamente è stato più volte deciso anche...
opposizione a precetto richiesta di sospensione della esecutività - non reclamabilità - ragioni
04/10/2012
…” Sul reclamo depositato in data 22 agosto 2012 da X avverso l’ordinanza emessa in data 7 agosto 2012 dal Giudice monocratico presso la sezione distaccata di Fano di questo ufficio con la quale è stata – tra l’altro – rigettata l’istanza “di sospensione della esecutività del titolo o, in subordine, del procedimento diretto alla esecuzione ed intrapreso da Equitalia Marche s.p.a. mediante l’avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1334/20114 R.G. di sezione distaccata;
letto il reclamo, le memorie di costituzione di Equitalia Marche s.p.a. e del Comune di F. i documenti allegati dalle parti e gli atti del fascicolo e sentiti nella odierna camera di consiglio i procuratori delle parti;
ritenuto che il reclamo non è ammissibile, perché – a tutto concedere in ordine al merito di esso – l’ordinanza pronunciata in materia di sospensione del procedimento esecutivo è soggetta a reclamo ex art....
Lottizzazione abusiva – lottizzazione materiale e cartolare – fattispecie creazione orti con suddivisione di terreno - insussistenza - trasformazione edilizia - inidoneità
03/10/2012
A X vennero contestati i reati: A) di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30 e art. 44, lett. c), per avere effettuato una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di un suo terreno agricolo mediante il frazionamento, in lotti, realizzando una strada poderale carrabile, la recinzione su tre lati delle singole particelle e un impianto di fornitura di acqua non potabile B) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere realizzato, senza permesso di costruire, la suddetta strada poderale carrabile e le recinzioni dei lotti. Il giudice di primo grado assolse l'imputato in quanto “… doveva escludersi che il frazionamento e le vendite fossero finalizzate ad uno scopo edificatorio e che le opere avessero comportato una trasformazione edilizia o urbanistica a scopo edificatorio, sicchè mancava il presupposto del reato di lottizzazione abusiva … il percorso della strada interpoderale e le recinzioni erano pienamente compatibili con la destinazione...
inibitoria – difficoltà economica dell’appaltante - rilevanza
01/09/2012
… “Vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.283 c.p.c., formulata da parte appellante nell’atto di citazione in appello e reiterata all’udienza del 28.8.2012;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Ritenuto che, in ordine all’istanza di sospensiva, deve provvedersi sulla base di una valutazione globale d’opportunità, conformemente alla costante interpretazione degli artt. 283 e 351 c.p.c. prospettata dalla Corte di legittimità (v., in particolare, Cass. N. 4060 del 25.2.2005), secondo la quale la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., è appunto rimessa ad una valutazione discrezionale degli interessi in gioco e delle ragioni poste a sostegno dell’impugnativa, poiché tali motivi consistono, per un verso, nella deliberazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione, e, per altro verso, nella valutazione...
INIBITORIA – ISTANZA DI REVOCA – AMMISSIBILITA’
14/08/2012
… “La Corte si ritira in Camera di Consiglio ed al rientro dà lettura del seguente provvedimento: La Corte ritenuta l’ammissibilità in astratto della richiesta di revoca della ordinanza che ha disposto la sospensione, essendo dedotti fatti e circostanze nuove, siccome sopravvenuti; Ritenuto che peraltro non si ravvisa l’opportunità quanto al merito poiché la trattazione è fissata per l’udienza prossima ovvero il 27.11.2012 udienza che potrebbe altresì essere anticipata su richiesta della parte eventualmente interessata, Respinge L’istanza di revoca”… .