Tutte le sentenze
La presente sezione raccoglie alcune massime giurisprudenziali, in liti in cui è stato parte il nostro studio legale, considerate di particolare interesse.
In ogni massima le parti virgolettate riguardano estratti di sentenza, mentre per la parte restante trattasi di commento redazionale.
13.5.2025 – Corte di Appello di Ancona Sez. Lavoro – Sent. n° 162/2025 Pres. Rel SANTINI
15/05/2025
(omissis)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso di A, teso ad accertare l’illegittimità del provvedimento Inps in data omissis.2023 di recupero di un indebito di € omissis scaturente dalla riliquidazione del trattamento di reversibilità n.SO omissis (con aumento delle riduzioni per incumulabilità con altri redditi ex art.1 comma 41 legge n°335/95 per il periodo dal omissis.2014 al omissis.2023) ed il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità in misura integrale per le suddette annualità. A fondamento del gravame l’Istituto appellante ha eccepito l’erronea applicazione della disciplina e dei principi previsti dal quadro normativo di riferimento, evidenziando che nella fattispecie l’incumulabilità...
10.4.2025 Cassazione Civ. sez. II – ordinanza 9414/2025 Pres. Di Virgilio Rel. Pirari
08/05/2025
-omissis- Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato il 17-19/04/2012, A s.n.c., con sede in W, premesso di avere ricevuto in data omissis, incarico di mediazione non esclusivo dalla B s.r.l., con sede in W, per la vendita dell’unità immobiliare, sita in W, via omissis, che, nell’espletamento dell’incarico, aveva messo in contatto la predetta società con C, con la quale erano state avviate trattative protrattesi per tutto il 2007, che la società venditrice, in data omissis, aveva concluso un preliminare per persona da nominare con D, a prezzo coincidente con quello trattabile originariamente previsto, e che quest’ultimo aveva designato come terzo acquirente proprio la C, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pesaro. Sia la B s.r.l., sia C onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro omissis, ciascuna, oltre interessi e iva dedotta ritenuta di acconto, a titolo di provvigione per...
2.5.2025 – Tribunale di Pesaro sent. 279/2025 Pres Mussoni est. Storti
08/05/2025
-omissis- motivazione Viene chiesta la revoca dell’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne A, nata il omissis (anni 28). La domanda risulta certamente ammissibile, allegando l’attore circostanze nuove (occupazione lavorativa della figlia iniziata nel 2024) rispetto a quelle dedotte in occasione della causa definita con decreto di questo Tribunale del omissis. L'obbligo nei confronti dei figli maggiorenni viene meno quando il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero quando il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (vedere in questo senso Cass.civ.n.12952/2016 e 5088/2018). La prova non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorata alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del...
23.04.2025 Corte di Cassazione sez. I sentenza 10616/2025 Pres. Terrusi Rel. Crolla
07/05/2025
-omissis- FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma, con decreto del omissis/2020, ha respinto l’opposizione proposta dallo Studio Associato dr. A e B (di seguito Studio Associato) avverso lo stato passivo formato dal curatore del Fallimento della C s.r.l. e reso esecutivo dal Giudice Delegato, che aveva escluso il credito di omissis di cui l'opponente aveva chiesto l'ammissione- con collocazione privilegiata ex art 2751 bis, 1 ° comma nr. 2, c.c. - a titolo di compenso per prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita. 2. Il Tribunale ha ritenuto che lo Studio Associato non avesse fornito prova della titolarità del credito insinuato, in quanto da tutti i documenti prodotti si evinceva che l'incarico era stato conferito personalmente al dr A e che anche il compenso per le prestazioni eseguite era stato pattuito fra C srl e detto professionista; ha escluso, inoltre,...
18.03.2025 Tar Marche Sez. II Sent. n. 183/2025 Pres. Ianigro Est. Ruiu
25/03/2025
-omissis- Viene impugnato il parere sfavorevole alla sanatoria di violazioni edilizie “opere ricadenti in area vincolata dal Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico”. Relativo alla istanza di sanatoria ex art. 2 L.R. 23/2004 dalle seguenti trasformazioni edilizie: a) Cambio di destinazione d’uso di locali da accessori a superfici utili a destinazione terziaria (uffici) del piano interrato, b) Cambio di destinazione d’uso di locali da accessori a superfici utili a destinazione terziaria (uffici) del piano terra. L’immobile ricade nel perimetro dell’area individuata nel piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) quale area soggetta a rischio esondazione. I locali oggetto di condono sono contigui ed adiacenti ad altri locali già adibiti a uffici ed attualmente occupati. Con provvedimento l'Autorità di Bacino comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ritenendo il sito in questione interessabile...
17.03.2025 Corte di Appello di Ancona Sent. 425-2025 Press. Gianfelice Est. De Nisco
19/03/2025
-omissis- RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro in accoglimento della domanda proposta da A e B nei confronti di E s.a.s., con la chiamata in causa di D srl in liquidazione, ha condannato la società convenuta al pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di € omissis, oltre accessori e al rimborso in loro favore delle spese di lite, e ha condannato la terza chiamata a tenere indenne la società convenuta di quanto tenuta a pagare agli attori, compensando integralmente tra le ulteriori parti le spese di lite. In particolare, sulla premessa in fatto che in data omissis/2014 D aveva attuato un progetto di scissione societaria parziaria, dalla quale era scaturita la s.r.l. E che in data omissis/2016 si era fusa per incorporazione nella società C S.r.l. poi trasformata in E s.a.s. e sul rilievo in diritto che gli attori avevano agito nei confronti di tale ultima società invocando sia l'art....