Studio legale Valentini
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24.10.2025 Corte di Appello di Ancona – Sent. 1280/2025 Pres. Santini – Rel. Quitadamo
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A e B hanno impugnato la sentenza del 30 dicembre 2024 con la quale il Tribunale di Pesaro aveva respinto la domanda proposta da esse ricorrenti, intesa ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di comodato avente ad oggetto l’immobile sito in omissis alla Via omissis già concesso in uso gratuito dal proprio dante causa C al figlio D, perché lo adibisse ad abitazione famigliare, quindi assegnato dal Tribunale per i minorenni delle Marche, in occasione della separazione dei coniugi, alla moglie di quest’ultimo E, la quale si era resa inadempiente all’obbligo di versare gli oneri condominiali. Parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale di ritenere il difetto di legittimazione passiva della convenuta, sull'erroneo presupposto che questa stesse occupando l'immobile oggetto di causa non già in virtù del contratto di comodato originariamente sottoscritto dal de cuius e dal di lui figlio, bensi in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione alla madre affidataria della prole minore. In proposito, parte appellante ha evidenziato il profilo di contraddittorietà della statuizione, fondata dapprima sulla riconosciuta permanenza di E nell'appartamento in virtù di un accordo intercorso tra i coniugi in ordine al subentro della predetta nel contratto di comodato, quindi sfociata nell'affermazione che costei occupasse l'immobile in forza di un autonomo provvedimento del Tribunale, tale da rendere alla stessa inopponibile qualsiasi inadempimento all'originario contratto; ha sottolineato che, viceversa, il Tribunale per i Minorenni si era limitato a recepire l'accordo dei coniugi circa il subentro della moglie nella posizione di comodataria, con acquisto di tutti gli oneri già gravanti sul cedente; che, dunque, il giudice delle vertenze familiari non avrebbe potuto costituire ex novo in capo alla moglie un autonomo diritto di abitazione nell'immobile altrui, con estinzione dell'originario titolo convenzionale; che, invece, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale aveva avuto unicamente la funzione di escludere uno dei coniugi dall'uso dell'immobile per concentrarne il godimento in favore dell'altro, in quanto affidatario dei figli, fermo restando che il rapporto dovesse essere regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che ne avevano segnato il godimento nella fase fisiologica della vita di coppia. Nel merito, parte appellante, nell'insistere per la riforma dell'impugnata sentenza, ha reiterato la domanda di risoluzione del contratto di comodato, con ordine di rilascio dell'immobile per il grave inadempimento di E documentalmente provato, inerente all'omesso pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile di causa, maturati nel corso di oltre dieci anni, ammontanti a complessivi euro omissis per il periodo da luglio 2012 a giugno 2023, già ottenuti con decreto ingiuntivo al quale la debitrice aveva proposto opposizione, sicchè era pendente il relativo giudizio; il tutto con vittoria di spese del doppio grado. E ha chiesto il rigetto del gravame. Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato per le assorbenti ragioni di seguito esposte. Il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni delle Marche in data 2011 recepisce l'accordo coniugale del omissis 2011, in cui figura la disposizione in forza della quale E subentra nella posizione di comodataria al coniuge D nel contratto di comodato all'epoca in essere tra quest'ultimo ed genitore C, proprietario dell'immobile adibito ad abitazione famigliare e dante causa delle odierne appellanti. Il Tribunale per i minorenni ha, dunque, ratificato l'accordo raggiunto tra i coniugi, in quanto ha ritenuto conformi all'interesse dei figli minori le pattuizioni intercorse tra costoro in ordine all'assegnazione della casa familiare alla madre collocataria. Sul punto, giova ricordare che la competenza del Tribunale per i minorenni si estende all'adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire la tutela del minore rispetto a potenziali situazioni pregiudizievoli o di abbandono; si tratta, dunque di provvedimenti adottati in funzione inibitoria o regolatrice dell'esercizio della potestà genitoriale. Ciò detto, è stata prodotta dalle appellanti la sentenza del 29 aprile 2025 con cui il Tribunale di Pesaro ha revocato l'assegnazione dell'ex casa famigliare a E a far data dal 30 settembre 2025, una volta constatato il venir meno dei presupposti che in precedenza avevano giustificato siffatta assegnazione nell'interesse della prole minore. La surriferita circostanza è dirimente rispetto all'odierna decisione, nel senso che costituisce ragione sufficiente per impartire a E l'ordine di rilasciare l'abitazione in favore delle attuali comproprietarie, a prescindere da qualsiasi valutazione circa il titolo, convenzionale o giudiziale, in forza del quale la stessa abbia sinora occupato l'immobile in questione, nonché in merito ai dedotti profili di sua inadempienza all'obbligo di versare gli oneri condominiali; tali profili, peraltro, costituiscono l'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale e vanno esaminati in quella sede. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nel senso sollecitato dalle appellanti. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellata. P.Q.M. La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ordina a E l'immediato rilascio dell'appartamento ubicato in omissis alla Via omissis e la riconsegna dello stesso alle appellanti comproprietarie; 2) omissis