MANCATA COMPARIZIONE ART. 309 C.P.C. – GIUDIZIO CAUTELARE – NON APPLICABILITA’ – ESTINZIONE GIUDIZIO

24.9.2026 TRIBUNALE URBINO ORDINANZA – EST. DOTT. GRIPPA

28/09/2026

“Rilevata la natura cautelare del presente giudizio; dato atto che, nel giudizio cautelare, non è applicabile l’art. 309 c.p.c.; considerato che la mancata partecipazione all’udienza è sintomatica della carenza di interesse nella prosecuzione del giudizio, nonché del venir meno dei presupposti della tutela cautelare azionata; considerato altresì che neppure vi è prova che parte ricorrente abbia integrato il contraddittorio nei confronti delle controparti evocate in giudizio; ritenuto pertanto doversi disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del giudizio; P.Q.M. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio. …”

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