Infortunio in itere – soste del lavoratore – art. 2 D.leg.vo 38/2000 – fattispecie – interpretazione

01.08.2023 Tribunale di Ancona Sez. Lavoro – Sent. 266/2023 – Est. Sbano

28/08/2023

… “MOTIVI DELLA DECISIONE …” Il ricorrente, X, premesso di essere socio e legale rappresentante della Soc. V s.r.l., (nonché lavoratore manuale della stessa, n.d.r.) che si occupa di allestimento spettacoli e realizzazione servizi per lo spettacolo, propone azione volta al riconoscimento dell'evento occorsogli nella notte del (omissis), siccome infortunio "in itinere", con conseguente condanna dell’Istituto ad erogargli la rendita in misura quantificabile nella misura dell’80% a titolo esclusivo di danno biologico, oltre a periodo di ITA per gg. 230. In particolare, espone il ricorrente di essere partito il mattino del (giorno prima n.d.r.) alle ore 7,00 circa dalla sua abituale dimora in (omissis), ossia presso la propria compagna, per recarsi, per lavoro, alla guida di un furgone (omissis) noleggiato, da solo in (omissis) presso il teatro (omissis), ivi trasportando casse altoparlanti, luci ed altri accessori utili ad allestire uno spettacolo di danza della scuola di danza (omissis), cui provvedeva direttamente e che ivi si svolgeva la sera del (giorno prima n.d.r.). Espone, poi, che l’attività lavorativa di cui sopra veniva ultimata verso le ore 0,30 del giorno 1.7.2019, dopo la fine dello spettacolo, dopodiché il medesimo si recava, in compagnia del Sig. S ed altri, alla cena offerta dal Sig. P e dalla Sig.ra M, titolari della scuola di danza (omissis) ed anch’essi presenti alla cena assieme ad altri componenti della scuola di ballo, presso il ristorante pizzeria “(omissis)” sito in (città dello spettacolo n.d.r.). Verso le ore 2,00, ripartiva per tornare alla propria dimora abituale in (omissis) ma, durante il viaggio di ritorno, verso le ore 2.15-2,30 circa, il ricorrente aveva necessità di fermarsi, per concedersi un paio d’ore di riposo, presso la piazzola di sosta dell’Autogrill di (omissis), da dove ripartiva successivamente verso le ore 4,30-4,45. Giunto in (omissis), affrontando la rotatoria di Via (omissis), il mezzo condotto da X urtava la rotatoria, impattandovi, alle ore 5,20 circa; a seguito dell’urto di cui sopra, il ricorrente subiva gravissime lesioni fisiche, tanto da venire ricoverato con prognosi riservata presso l’Unità clinica di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di (omissis). L’Inail, costituendosi in giudizio, così come in sede amministrativa, chiede il rigetto del ricorso, ritenendo che la scelta del X di trattenersi a cena fino a tarda ora, insieme alla pausa di riposo lungo il tragitto, siano state effettuate volontariamente e per motivi discrezionali e di mero comodo, del tutto indipendenti dal lavoro, facendo venire meno la continuità con l’attività lavorativa svolta, con conseguente inconfigurabilità dell’infortunio in itinere. In altre parole, la condotta volontaria ed arbitraria del lavoratore avrebbe concretato un rischio c.d. elettivo, o comunque costituirebbe un comportamento colposo o contrario, secondo il comune sentire, a norme di comune prudenza, tale da interrompere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro. Il ricorso, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato. I fatti sono pacifici ma occorre verificare se, come sostenuto dall’Istituto, la scelta del lavoratore di fermarsi a cena dopo il termine dell’attività lavorativa e, poco dopo, fermarsi a riposare in una piazzola di sosta per circa due ore, abbia spezzato il nesso di causalità tra lavoro e sinistro. In proposito, si ricorda che l’art. 12 del Dlgs.vo n.38/2000 ha aggiunto all’articolo 2 del Testo Unico il seguente comma: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’ uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”. Tale norma recepisce, in realtà, un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva già ritenuto sussistente la copertura assicurativa durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro e precisa, come già affermato in giurisprudenza, che le interruzioni e le deviazioni del normale percorso escludono la copertura assicurativa eccetto il caso in cui non vengano effettuate per "necessità" ovvero siano dovute: 1) a causa di forza maggiore; 2) per esigenze essenziali ed improrogabili; 3) nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. prestare soccorso a vittime di incidente stradale). In proposito, si osserva che la Corte Costituzionale (sent. n. 1/2005) pone una importante differenza tra la breve sosta e l’interruzione interpretando la norma in questione “...in modo che sia in armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”. In altre parole, il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e rischio non può considerarsi interrotto da una breve sosta, come sopra chiarito dalla Corte Costituzionale, purchè la stessa non determini un’alterazione delle normali condizioni di rischio per il lavoratore assicurato. In questo senso, la Cassazione ha, altresì, precisato (v. Sez. L, Sentenza n. 15973 del 18/07/2007) che “In tema di "infortunio in itinere", l'interruzione non necessitata, quale una sosta voluttuaria al bar, va inquadrata nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso che costituisce l'occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell'aggravamento del rischio. La valutazione delle circostanze di fatto dell'interruzione non necessitata è compito del giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, purché l'interruzione non sia di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio "in itinere" o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale e, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari”. In tale sentenza la Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimità si fosse già espressa in tema di differimento dell'orario di inizio dell'iter, stabilendo che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro ed alla fine del proprio turno (nella specie, di cinquanta minuti, e motivata da visita al medico di fabbrica e incontro con collega sindacalista per ragioni attinenti al lavoro) non è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico (Cass. 18 luglio 2002 n. 10468). Per la interruzione risultava, invece, un unico precedente (Cass. 19 aprile 1995 n. 4346), che, nell'affermare la tutela infortunistica anche per il viaggio di ritorno di un artigiano, il cui viaggio di andata sia pacificamente oggetto di tutela, aveva ritenuto irrilevante una breve sosta in banca ed una al bar, posti lungo il tragitto. Avverte, tuttavia, la Corte come occorra un maggior rigore nel valutare il rischio elettivo nell'infortunio in itinere, che assume una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Si ricorda che per "rischio elettivo", si intende quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2642 del 22/02/2012). Orbene, calando tali principi nel caso di specie, si deve ritenere che la sosta effettuata dal ricorrente, durante il tragitto da (omissis), presso una piazzola di sosta al fine di riposarsi, al di là della sua durata, possa ritenersi necessitata in quanto posta in essere proprio al fine di garantire condizioni di sicurezza stradale, essendo evidentemente il lavoratore in condizioni tali, per stanchezza, da non poter sostenere la guida del mezzo. Continuare a guidare avrebbe, al contrario, determinato un aggravamento del rischio di incidenti che la condotta tenuta dal medesimo ha cercato, per quanto possibile, di evitare. Identiche valutazioni non possono, tuttavia, a monte, essere fatte in relazione al periodo di tempo che ha comportato il differimento dell’iter lavoro-casa. Come risulta pacificamente dagli atti e dalle dichiarazioni raccolte dal medesimo lavoratore, egli, dopo la fine dello spettacolo e dopo avere caricato sul proprio mezzo gli strumenti di lavoro, ossia verso le ore 00,30 dell’1 luglio, si recava, insieme agli organizzatori e altri lavoratori dello spettacolo, a cenare insieme in pizzeria a (omissis) località ove aveva lavorato n.d.r., ivi permanendo fino a verso le ore 2, allorquando si metteva alla guida per tornare a casa. Ebbene, tale sosta che ha prolungato di circa un’ora e mezzo l’inizio dell’iter di ritorno, non può ritenersi necessitata né un prolungamento dell’attività lavorativa. Seppure si trattava di cena offerta dagli organizzatori e di usanza comune nel mondo dello spettacolo (quanto meno per i diretti protagonisti degli eventi), non vi sono elementi di prova né allegazioni che permettano di ritenere la partecipazione come dovuta da parte del ricorrente, ponendosi la stessa al di fuori della prestazione lavorativa richiesta come tecnico del suono. La partecipazione alla cena offerta è stata, dunque, frutto di una libera scelta del lavoratore che, così facendo, ha aggravato il rischio connesso al tragitto di ritorno, ritardando lo stesso di oltre un’ora ed aggravando, in tal modo, le condizioni di stanchezza ed il pericolo di colpi di sonno, notoriamente più frequenti nella fascia oraria 2-5. Deve, pertanto, ritenersi che il differimento dell'orario di inizio dell'iter lavoro-casa in quanto determinato da una scelta voluttuaria del lavoratore che ha determinato una situazione di aggravamento del rischio abbia interrotto il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico. Il ricorso va, di conseguenza, respinto. Considerata la peculiarità della fattispecie e la non completa condivisioni delle ragioni dell’Istituto, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro di Ancona, definitivamente pronunciando così provvede: -        Rigetta il ricorso; -        Compensa le spese.

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