IMPIANTO EOLICO – RINEGOZIAZIONE CONVENZIONE – LINEE GUIDA 2010 – RAPPORTO PARITETICO – GIURISDIZIONE G.A. – DIFETTO ASSOLUTO/RELATIVO

31.8.2026 – TAR MARCHE SENT. NR. 1025/2026 - PRES. ANASTASI - EST. BELFIORI

02/09/2026

L’ente locale agiva avanti al Tar Marche per l’accertamento del diritto a rinegoziare/adeguare la convenzione 30/07/2008 rep. n. 355 avente ad oggetto la realizzazione e l'esercizio nell'ambito del territorio, di impianti eolici costituiti da 5 aereogeneratori ovvero l'accertamento dell'obbligo alla stipulazione ex art. 2932 c.c. da parte della resistente, sulla scorta dell’approvata Delibera del Consiglio comunale n. 44 del 12/9/2025 con la quale è stata integrata la convenzione in epigrafe, concernente lo sfruttamento dell'energia da pale eoliche installate nel territorio comunale. “…Parte ricorrente richiama il precedente contenzioso tra le parti, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 2346 del 30/3/2022, secondo cui, si dice, il Comune ha l’obbligo di rinegoziare gli accordi alla luce del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10.9.2010 e segnatamente delle linee guida approvate con D.M. del 10.9.2010 al fine di renderli conformi ad esse. Parte ricorrente richiama, inoltre, la sentenza n. 119 del 26 marzo 2010 con cui la Corte costituzionale ha indicato la natura delle misure compensative e la loro ammissibilità all'inte1no di accordi. Ritiene, dunque, doverosa la rivisitazione della convenzione…, al fine di operare un riallineamento delle clausole contrattuali con il dettato del ridetto Decreto ministeriale del 2010. … Secondo il Comune ricorrente nel caso di specie si tratta di in una mera azione di accertamento di un diritto soggettivo e, segnatamente, del diritto del ricorrente alla "regolarizzazione" della convenzione secondo le citate Linee Guida 2010, alla luce dell'obbligo contenuto nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato. Il ricorso era corredato da istanza cautelare e istruttoria. La società srl si è costituita per resistere, eccependo preliminarmente difetto sia assoluto che relativo di giurisdizione. Assoluto, poiché, è dedotto, con il rimedio giurisdizionale il Comune  ha chiesto al Giudice amministrativo, previo l'ulteriore coinvolgimento di un verificatore e/o di un consulente tecnico d'ufficio, di attribuire a una propria decisione la natura e la legittimità di un provvedimento amministrativo. Che, invece, secondo parte resistente ha natura di atto paritetico. Un simile pronunciamento da parte del Giudice, è dedotto, non è possibile pena "un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo". Difetto relativo di giurisdizione, inoltre, sul rilievo che l'azione esercitata dal Comune è sostanzialmente tesa ad ottenere il riconoscimento di legittimità delle nuove misure compensative di carattere patrimoniale arbitrariamente determinate dal Comune con la Delibera 44/2025 e del conseguente obbligo della Società a sottoscrivere la Convenzione così come unilateralmente modificata. A ben vedere, è sostenuto, trattasi di questioni che non ineriscono l'intero contenuto della Convenzione del 2008, ma interessano aspetti meramente patrimoniale collocati a valle della precedente pattuizione. …” Il Collegio ha così statuito: “…Va disattesa l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, poiché l'azione di accertamento proposta rientra tra le domande astrattamente proponibili avanti all'Autorità giudiziaria. Parimenti è a dirsi per l'azione ex art. 2932 c.c. Il ricorso va, viceversa, dichiarato inammissibile per difetto (relativo) di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore del Giudice ordinario. In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine a una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 ( c.p.a. ), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le patii, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce (Cassazione Sez. Unite, Ordinanza n. 20464 del 24/6/2022 (Rv. 665039 - 01); in termini Cassazione Sez. Unite, Ordinanza n. 4242 del 16/2/2024, punto 3.3. della pronuncia). Nel caso di specie oggetto della rinegoziazione è esclusivamente l'importo delle misure di compensazione di cui ai punti 4.2 e 4.3 della Convenzione, che vengono dal Comune (nella bozza di modifica della convenzione) fissate al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta ( cfr. pag. 6 delibera c.c. n. 44 del 12 settembre 2025). Anche in questo caso, "Dunque, il petitum sostanziale è integralmente collocato "a valle" della pattuizione della convenzione intercorsa tra le parti e la controversia relativa alla fase successiva compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e al! 'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nel!' ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un potere autoritativo pubblico (Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21971), Cassazione Sez. Unite, Ordinanza n. 4242 del 16/2/2024, pag. 9). Nei termini e con gli effetti di legge l'azione andrà riproposta ai sensi dell'art. 11 cpa avanti al Giudice ordinario. …”

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