Esecuzione Immobiliare - Art. 568Bis c.p.c. – offerta del terzo – fideiussione bancaria – ammissibilità – ragioni – requisiti previsti dall’art. 173 quinques disp. att. c.p.c. – necessità

16.01.2026 Tribunale di Pesaro – Ordinanza - Est. Pini

20/01/2026

CONCLUSIONI DELLE PARTI “Il Giudice a scioglimento della riserva, osservato che: (-) in data la soc. X spa presentava offerta di acquisto del bene pignorato ai sensi dell'art. 568 bis c.p.c. per il prezzo indicato nella perizia di stima e pari ad euro (omissis); (-) l’istanza era accompagnata da cauzione per euro (omissis) sottoforma di garanzia a prima richiesta rilasciata dalla Banca V; (-) il creditore intervenuto ha contestato sia la tempestività della richiesta e sia la ritualità della cauzione; rilevato che: (-) quanto alla tempestività, l'udienza 569 c.p.c. non solo si è tenuta per la prima volta solamente in data 13.11.2025, ma il differimento della data originaria dipendeva dalla presenza di osservazioni alla stima che rappresenta il riferimento per l'eventuale offerente, il quale non avrebbe potuto avanzare - nel rispetto della data iniziale ma prima della "cristallizzazione" della stessa - alcuna offerta (l’art. 568 bis c.p.c. richiede infatti che il prezzo offerto non sia inferiore a quello stimato). Non vi è, quindi, alcuna decadenza; (-) quanto alla ritualità della cauzione, occorre ricordare che nel provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 567 c.p.c. non veniva indicato il tipo di cauzione da allegare all’offerta; (-) quanto prospettato dal creditore intervenuto - secondo cui la cauzione andrebbe inevitabilmente versata con bonifico o con assegno circolare - risulta solo parzialmente vero, dal momento che l'art. 173 quinquies disp. att. c.p.c. consente agli offerenti nelle vendite disposte all'interno di esecuzioni immobiliari anche la presentazione di cauzioni “con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione ...”; (-) nel caso di specie, la cauzione presentata dall'offerente - avvicinabile alla fideiussione autonoma - non presenta però formalmente gli ulteriori requisiti indicati dalla norma (il rilascio da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione); (-) appare quindi opportuno - vista l'assenza delle indicazioni contenute con la fissazione dell'udienza e perciò l'impossibilità di imputare all'interessato la violazione di qualsivoglia prescrizione al riguardo - consentire alla parte, a propria scelta, o l'integrazione (ove possibile) della garanzia già presentata mediante la prova degli ulteriori requisiti richiamati dalla norma, o la presentazione di una nuova garanzia (oltre, naturalmente, alla possibilità di presentare assegno circolare o bonifico in presenza di conto aperto dalla custode) tra quelle indicate dalla suddetta norma; p.q.m. (-) dispone che la parte offerente provveda, alternativamente, o all'integrazione o al deposito di nuova cauzione secondo le modalità indicate nella parte motiva; (-) concede termine perentorio di 30 giorni per l'incombente;   (-) rinvia all'udienza del giorno (omissis)

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