DIVORZIO – MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI VISITA DEL MINORE DA PARTE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – PRESUPPOSTI – DINIEGO – ALTRE ISTANZE - ACCOGLIMENTO PARZIALE – RAGIONI – ASCOLTO DEL MINORE DI ANNI 12 – DINIEGO – RAGIONI –

20.2.2026 TRIB.PESARO – SENT. N. 122/2026 PRES. MUSSONI EST MARI

25/02/2026

MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.11.2025 A ha chiesto la parziale modifica delle condizioni di divorzio aventi ad oggetto il calendario dei giorni di permanenza del figlio B (anni 11) presso il padre, già modificate con il decreto emesso da questo Tribunale il omissis.2020 su accordo dei genitori A e C, decreto il cui contenuto è stato confermato dal Tribunale con provvedimento del omissis.2023, pronunciato all’esito di una approfondita CTU – confermato per la parte che qui interessa dalla Corte d’Appello di Ancona con decisione dell’omissis.2024. Il provvedimento attualmente vigente prevede l’affidamento congiunto dei figli d e B ai genitori, la loro collocazione presso la madre e, “salvo diverso accordo tra i genitori, il seguente diritto di visita del padre: i bambini trascorreranno con il padre fine settimana alterni, dal venerdì al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola o presso l’abitazione della madre; quando i bambini trascorreranno con il padre il fine settimana, trascorreranno con lui anche la giornata del mercoledì, a partire dalle 14.30 o dalla fine delle lezioni di scuola, comprensiva di pernottamento, fino a riaccompagnarli il giovedì mattina a scuola o dalla madre; quando i bambini trascorreranno i fine settimana con la madre, trascorreranno con il padre le giornate del mercoledì e del giovedì, a partire dalle 14,30 o dalla fine delle lezioni di scuola comprensivi di pernottamento, fino a riaccompagnarli il venerdì mattina a scuola o dalla madre” (doc. n.3 del ricorrente). Va dato atto che il omissis.2025 la figlia d è diventata maggiorenne. Il ricorrente A ha chiesto che nella settimana in cui il figlio trascorre il week-end con il padre venga eliminata la giornata intermedia del giovedì con la madre, di modo che il figlio stia con lui dall’uscita di scuola del mercoledì fino al lunedì mattina all’ingresso a scuola senza interruzioni. La convenuta C si è opposta. Questo Collegio non ravvisa le condizioni per una modifica del calendario nel senso richiesto dal ricorrente. Va ricordato che poco più di due anni fa il Tribunale ha esaminato la questione e ha concluso che non esistevano i presupposti per modificare l’assetto organizzativo che i genitori avevano precedentemente concordato. Dello stesso avviso è stata la Corte d’Appello di Ancona nel 2024. Non si sono verificati fatti di rilievo sopravvenuti che rendano necessaria o opportuna la modifica del calendario richiesta da A. Le argomentazioni indicate nel ricorso non paiono sufficienti e convincenti. A ha sostenuto che il calendario vigente costringe il figlio a frequenti spostamenti da una casa all’altra, spostamenti che si ridurrebbero qualora venisse eliminato il giorno intermedio del giovedì presso la madre. Ha aggiunto che l’attuale assetto comporta anche un “significativo dispendio per il padre da un punto di vista di trasferimenti da omissis (ove risiede) a omissis e ritorno”. Il Collegio osserva che si sta discutendo di un giovedì ogni due settimane: pertanto la differenza di dispendio per il padre in termini di trasferimenti sarebbe assolutamente modesta (va ricordato che la distanza tra i due centri abitati è di pochi kilometri). Ma soprattutto non risulta che la modifica risponda all'interesse del minore. Il c.t.u. nominato dal Tribunale nell'ultimo procedimento ha concluso che non dovesse essere apportata alcuna modifica all' affidamento/collocamento/visite, ma dovesse essere data continuità all'assetto organizzativo precedentemente fissato consensualmente. Il c.t.u. è giunto a questa conclusione dopo aver riscontrato notevoli criticità in ciascuno dei genitori, coinvolti in un accesissimo scontro (il Tribunale scriveva “In questo contesto, non vi sono le condizioni per apportare delle modifiche al collocamento ed ai tempi di frequentazione dei minori, in quanto - come evidenziato dal CTU - i componenti della famiglia non possiedono le risorse psicologiche per sostenere un cambiamento”; doc. 4 e 5 del ricorrente): la situazione non è cambiata. Pertanto va confermato il calendario vigente. Può essere accolta la richiesta di anticipare dalle 14,30 alle 13,00 l'orario in cui il padre andrà a prendere il figlio il mercoledì nel periodo non scolastico. In questo modo padre e figlio potranno pranzare insieme, conformemente a quanto di fatto avviene nei mercoledì ricadenti in periodo scolastico (il ricorrente a pag.5 del ricorso spiega che le lezioni terminano alle ore 13 e quindi nel periodo scolastico egli riesce a pranzare con il figlio). Per quanto riguarda le vacanze natalizie, considerate le discussioni e complicazioni sorte tra i genitori, i quali non sono riusciti a trovare un accordo neppure con la mediazione dei Servizi Sociali (v. decreti emessi in questo procedimento il omissis.2025 e il omissis.2025 e relazione dei Servizi Sociali del omissis.2025), al fine di contenere le occasioni di contrasto, viene stabilito, che in mancanza di diverso accordo tra i genitori, il figlio trascorrerà con un genitore il periodo dalla mattina del 25 dicembre al 30 dicembre, incluso il pernotto del 30; trascorrerà con l'altro genitore il periodo dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio fino a dopo cena; i periodi verranno invertiti di anno in anno tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze estive è opportuno individuare una scadenza entro cui i genitori dovranno concordare i periodi di rispettiva spettanza, la cui durata complessiva è già fissata nei provvedimenti tuttora vigenti. Precisamente i periodi di rispettiva spettanza dovranno essere concordati entro la fine di maggio di ogni anno. La convenuta C a propria volta ha chiesto di essere autorizzata fin d’ora a portare con sé il figlio minorenne in omissis in occasione del diploma della figlia, anche qualora A non partecipasse. (omissis) Nei rispettivi atti entrambe le parti hanno chiesto che cessi la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, disposta dal Tribunale con il decreto dell’omissis.2023. Il decreto prevede che “i Servizi Sociali del Comune di X prendano in carico il nucleo famigliare per l’attività di sostegno e vigilanza di loro competenza e riferiscano al G.T. di questo Tribunale ogni 4 mesi”. Gli stessi Servizi Sociali nella loro ultima relazione, datata omissis.2026 hanno formulato indicazione per la cessazione della presa in carico, spiegandone dettagliatamente le ragioni, rimarcando in particolare che la situazione del nucleo familiare non presenta profili di fragilità sociale o socio-economica, bensì problematiche di natura esclusivamente relazionale e comunicativa, per le quali risultano più appropriati interventi di competenza del Consultorio Familiare o di servizi specialistici privati. I Servizi Sociali hanno aggiunto che il loro intervento è vanificato dalla mancanza di fiducia dei genitori verso i Servizi. Pertanto, conformemente alla indicazione data dai Servizi Sociali, nell'interesse del figlio minorenne viene previsto che il nucleo familiare sia preso in carico dal Consultorio Familiare per una attività di sostegno e vigilanza, con coinvolgimento dei Servizi Sociali limitatamente alle attività di raccordo istituzionale. Per completezza, va dato atto che il Tribunale non ritiene di procedere all'ascolto del figlio minorenne in questo procedimento, sia perché il bambino non ha ancora compiuto 12 anni, sia perché l'ascolto lo esporrebbe ad una ulteriore situazione di stress emotivo (omissis). In considerazione dell’esito del giudizio, vista la parziale reciproca soccombenza, le spese di causa vengono compensate. (omissis)

© Artistiko Web Agency