DIVORZIO – CASA FAMILIARE – RIFIUTO DEL GENITORE – COLLOCATARIO DI ACCEDERVI – CONSEGUENZE – ASSEGNO DIVORZILE – CRITERI – FATTISPECIE –

30.4.2026 TRIB. PESARO SENT. 304/2026 PRES. STORTI EST. MARI

05/05/2026

Con ricorso depositato il, omissis A ha promosso il presente giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con B il omissis a omissis. Si è ritualmente costituita B. Con sentenza parziale emessa il omissis 2025 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio. -    Vanno ora decise le altre domande avanzate dalle parti, in primo luogo quelle relative all’affidamento dei figli minori. È documentato che A e B hanno contratto matrimonio il omissis a omissis. La coppia ha avuto due figli, C e d nati il omissis, dopo un lungo percorso di (omissis). La causa di separazione promossa da A nel omissis è stata decisa dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. omissis, pubblicata il omissis. La pronuncia, confermata sul punto anche dalla Corte d’Appello (v. sentenza n.omissis pubblicata il omissis), ha previsto l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori. Tale decisione è stata assunta all’esito di una approfondita CTU, che ha riconosciuto una sufficiente capacità genitoriale sia per il padre che per la madre. L’affidamento congiunto – su cui le parti concordano - va confermato anche in questa sede, non ravvisandosi elementi che possano portare ad una soluzione differente rispetto a quella prevista in via prioritaria dall’art.337-ter comma 2 c.c. Nella relazione del omissis i Servizi Sociali di omissis danno atto che i genitori responsabilmente hanno iniziato i percorsi psicoterapeutici di sostegno alla genitorialità; l’educativa domiciliare prevista nella sentenza di separazione è attiva; la conflittualità tra i genitori è ancora accesa e faticano a comunicare; i Servizi Sociali confidano che un approccio multidisciplinare e strutturato potrà agevolare il superamento della conflittualità e abbassare la tensione. All’udienza del omissis le parti hanno dichiarato di avere trovato un accordo anche sui nominativi degli psicoterapeuti per i figli. Va confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre e il calendario che individua i tempi di frequentazione del padre. La richiesta di A di passare dal collocamento prevalente materno al collocamento prevalente paterno è stata motivata dal ricorrente in primo luogo con il fatto che la convenuta non è voluta rientrare con i figli nella casa familiare sita nel centro abitato di omissis in via omissis (immobile di proprietà di A), ma è rimasta ad abitare con i bambini in immobile di cui i figli hanno la nuda proprietà e i genitori il co-usufrutto 1/2 ciascuno. Il Collegio osserva che tale condotta della convenuta non può di per sé giustificare una inversione del collocamento. La decisione sul collocamento va assunta avendo riguardo all’interesse preminente dei minori. Nel caso di specie non può sostenersi che un collocamento prevalente presso il padre sarebbe maggiormente rispondente all’interesse dei minori. Come già accertato nei due gradi della causa di separazione, la madre è in grado di fornire ai figli una assistenza adeguata sia sotto il profilo dell’accudimento materiale che affettivo; i bambini sono profondamente legati alla madre; il padre, ormai da anni, svolge una attività che lo porta a viaggiare molto in Italia e anche all’estero, è un imprenditore di successo, la sua professione è molto impegnativa e comporta l’assenza da casa. Pertanto l’introduzione del collocamento prevalente paterno – che peraltro provocherebbe uno stravolgimento dell’attuale assetto e delle abitudini di vita dei bambini - non risulta rispondente all’interesse dei figli. Vengono confermati i giorni e periodi di permanenza dei figli presso il padre, fissati nella sentenza di separazione. Quindi, salvo diverso accordo dei genitori, i figli staranno con il padre: (omissis) Si tratta di un calendario definito già nel corso della separazione, che consente ai minori di avere un rapporto assiduo con ciascun genitore, secondo un assetto organizzativo stabile. Eventuali variazioni potranno essere apportate su accordo delle parti, in base alle specifiche esigenze ed impegni dei minori. - La convenuta B ha chiesto che le sia assegnato (l’immobile ove attualmente abita con i figli N.d.R.). La domanda, già respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello nella separazione, non può essere accolta, per le medesime ragioni già illustrate in quelle pronunce. L’assegnazione prevista dall’art.337-sexies c.c. può avere ad oggetto solo la casa familiare, cioè l’immobile in cui si è svolta la vita familiare fino al momento della separazione (v. sent. Corte d’Appello di Ancona, pag. 19 e seg. “Secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Cassazione, la casa familiare è l’immobile in concreto adibito a residenza familiare e si identifica con quello in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del nucleo familiare (Cass. 12.06.2014 n. 13407). L’assegnazione della casa familiare - rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare - è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che - comunque - usassero in via temporanea o saltuaria (così: Cass. 4.07.2001 n. 14553). La casa è familiare se abbia avuto concreta funzionalizzazione alle esigenze del nucleo attraverso la coabitazione in essa di genitori e prole, con la conseguenza che, in termini generali, per funzionalizzare l’immobile allo scopo, la progettualità della destinazione - sfociata nell’acquisto del bene - deve essere seguita dall’effettivo utilizzo mediante abitazione da parte della famiglia per un ragionevole arco temporale (c.d. preventiva convivenza e comune destinazione impressa)”. Nel caso di specie è già stato accertato che l’immobile in cui la famiglia ha vissuto fino alla separazione è quello situato a omissis, tant’è che il G.T. con decreto del omissis ha sostanzialmente annullato il trasferimento di residenza dei minori che B aveva unilateralmente effettuato dopo essersi allontanata dalla casa familiare di omissis. La circostanza non è contestata. Pertanto la domanda della convenuta avente ad oggetto l’assegnazione della (abitazione ove vive attualmente con i figli N.d.R.). Non può essere accolta neppure la domanda del ricorrente il quale ha chiesto una pronuncia di collocamento dei figli presso l’immobile sito in omissis. Va osservato che la normativa vigente prevede il collocamento dei figli presso i genitori (a norma dell’art.337-ter c.c. il giudice determina i tempi e la modalità della loro presenza presso ciascun genitore), non prevede il collocamento dei figli presso un immobile. L’immobile può essere oggetto di una pronuncia di assegnazione in favore del genitore collocatario che ne faccia richiesta, in presenza dei requisiti indicati dalla normativa e delineati dalla giurisprudenza, cioè qualora si tratti della casa familiare e a condizione che l’assegnazione risponda all’interesse dei minori. Una assegnazione della casa familiare al genitore che non ne faccia richiesta e che abbia chiaramente manifestato la volontà di non abitare in quell’immobile non realizza l’interesse concreto dei figli e risulta contraria anche al dettato normativo dell’art.337-sexies c.c., che prevede il venir meno dell’assegnazione qualora l’assegnatario “non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”. Infine va aggiunto che può fondatamente dubitarsi che l’immobile sito in omissis conservi ancora la qualità di casa familiare, poiché sono passati oltre 4 anni dall’inizio della separazione che ha segnato la fine della coabitazione e dell’unitarietà del nucleo familiare all’interno di quell’immobile e da allora i bambini hanno vissuto in modo stabile prevalentemente altrove. In mancanza di un provvedimento di assegnazione ex art.337-sexies c.c., il godimento degli immobili è soggetto alla normativa ordinaria in materia di diritti reali. -            Viene confermata la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di omissis per i compiti di monitoraggio e sostegno di loro competenza, inclusa l’educativa domiciliare presso ciascun genitore. Si raccomanda la prosecuzione dei percorsi psicoterapeutici di sostegno alla genitorialità sia per A che per B e del percorso psicoterapeutico per i minori. -             Per il mantenimento ordinario dei figli A verserà a B entro il giorno 5 di ogni mese l’importo complessivo di euro omissis, conformemente a quanto confermato dalla Corte d’Appello nella sua recentissima pronuncia, in applicazione dei criteri previsti dall’art.337-ter c.c. Le capacità contributive di A e B sono sostanzialmente le medesime già esaminate nella causa di separazione. A è un imprenditore affermato. Da alcuni decenni opera nel settore omissis, in particolare omissis, a livello internazionale, omissis. L’ordine di grandezza del valore dell’attività imprenditoriale del ricorrente può essere compreso considerando che nel omissis ha ceduto al prezzo di euro omissis il omissis% delle quote della società che aveva costituito circa 10 anni prima con un altro socio; e ancora, dopo varie trasformazioni e operazioni societarie, nel omissis ha ceduto il omissis% delle quote della società omissis alla società omissis ricavando il prezzo di euro omissis, di cui euro omissis liquidi ed euro omissis in quote della soc.omissis con sede omissis. I suoi investimenti si sono orientati anche verso il settore immobiliare e ha costituito alcune società aventi ad oggetto l’acquisto, costruzione, ristrutturazione e vendita di edifici, attualmente controllate tramite una holding. La CTU svolta nel omissis nella causa di separazione aveva individuato titoli e liquidità per un totale di circa omissis di euro oltre alle proprietà immobiliari, tra cui la omissis sul omissis, acquistata da A in più trance tra il omissis e il omissis al prezzo di euro omissis, oggetto poi di una costosissima ristrutturazione da parte dell’acquirente. Altre somme cospicue sono state spese dal ricorrente nella ristrutturazione del complesso abitativo sito a omissis in cui egli si è stabilito dopo la separazione. La circostanza che nel corso del omissis sia cessato il rapporto di lavoro dipendente con la società omissis – le cui motivazioni non sono affatto chiare (il doc. 45 non reca alcuna causale) – non modifica la capacità lavorativa e reddituale di A, il quale è un manager affermato e ha sùbito aperto una ditta individuale con partita IVA per lo svolgimento di attività di consulenza come libero professionista nel medesimo settore, sempre a livello internazionale (omissis). Inoltre egli conserva le partecipazioni societarie nella soc. omissis, nonché nella società omissis che controlla la soc. omissis e partecipa anche alla società omissis. B è omissis. Per molti anni ha collaborato con uno studio notarile. Dopo la nascita dei figli ha ridotto enormemente l’attività professionale, sia per la volontà di prendersi cura dei bambini, sia per ragioni di salute (ha sviluppato plurimi carcinomi). Come già accertato dal giudice della separazione, le sue dichiarazioni dei redditi non sono esaustive; infatti è provato che negli ultimi anni ha ripreso l’attività ricevendo incarichi in alcune procedure esecutive e aste giudiziarie. Possiede una partecipazione pari al omissis% nella società omissis, pertanto ha diritto a partecipare alla distribuzione degli utili. Valutate le rispettive posizioni e la diversa capacità contributiva di ciascun genitore, viene confermato a carico di A l’assegno di euro omissis per ciascun figlio, oltre all’80% delle spese straordinarie da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale. Va ricordato che l’assegno di mantenimento è funzionale a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare e alle necessità strettamente primarie, ma estese all'aspetto abitativo, sociale, all'assistenza morale e materiale, secondo uno standard parametrato al livello economico-sociale del nucleo familiare e al tenore di vita goduto dalla famiglia, compatibilmente con le capacità dei genitori (v. Cassn.16739/2020). L’assegno di mantenimento è soggetto a rivalutazione annuale Istat. L’AUU potrà essere percepito interamente da B, in quanto collocataria dei figli. -           La convenuta B ha chiesto che sia riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di euro omissis. Il ricorrente ha contestato an e quantum della domanda. È opportuno premettere che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi (Cass. n.25556/2025). Ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art.5, comma 6, della L. n.898/1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. SU n.18287/2018). L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n.21234/2019). Quindi l’approfondimento istruttorio chiesto reciprocamente dalle parti, finalizzato ad una dettagliata ricostruzione e valutazione della altrui posizione economico-patrimoniale, non è indispensabile e non è stato ammesso, essendo già presenti agli atti abbondanti elementi che consentono di accertare le rispettive situazioni per quanto di interesse in questa causa. Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di un assegno in chiave assistenziale. B è omissis dal omissis, ha una anzianità contributiva di oltre 25 anni, tuttora è iscritta all’omissis. Non vi è prova che non sia in grado di svolgere la professione di omissis; al contrario, è documentalmente dimostrato che anche di recente ha assunto incarichi in omissis. Non risulta che abbia mai presentato domanda per il riconoscimento di una invalidità; la documentazione medica che ha depositato non dimostra una invalidità, né una situazione di inabilità al lavoro. Per quanto riguarda la funzione compensativa-perequativa, va osservato che la convenuta si è limitata ad allegare in modo assolutamente generico entro il maturare delle preclusioni assertive di avere contribuito alla carriera del marito; su tale thema probandum non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Ha allegato di avere sacrificato la professione e in particolare alcune occasioni di lavoro per dedicarsi ai figli; neppure su questo thema probandum ha formulato specifiche istanze istruttorie, ma ha depositato il verbale della deposizione resa nella causa di separazione dalla testimone omissis, la quale ha dichiarato che B interruppe la collaborazione professionale con omissis quando rimase incinta (doc.11). Ad ogni modo è certo che dopo la nascita dei figli B –omissis- si è presa cura in via prevalente dei due gemelli, pur avvalendosi della collaborazione di domestici e baby-sitter; ciò è andato a discapito della sua carriera. Per completezza, va dato atto che la convenuta non ha dedotto, né documentato quale fosse la redditività del suo lavoro prima della gravidanza e della maternità. Adesso che i bambini hanno raggiunto l’età scolare la convenuta è in grado di dedicare più tempo alla professione, ma è evidente che l’età, l’assenza prolungata dal mondo del lavoro e la patologia di cui soffre non la agevolano. Deve concludersi quindi che spetta a B un assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa, poiché è provato che ha anteposto la maternità e l’accudimento dei figli a detrimento della sua carriera professionale. Nella quantificazione dell’assegno perequativo-compensativo va tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali gratuitamente compiute dal marito in favore della moglie, tramite le quali il patrimonio di A ha subito una redistribuzione in favore di B. In tal modo le ricadute economiche della diversa distribuzione di ruoli e compiti familiari tra i coniugi sono state parzialmente neutralizzate (v. Cass. n.28936/2022). In particolare non è contestato che B ha ricevuto da A tra il omissis e il omissis la donazione di ½ dell’usufrutto della villa omissis – quota di usufrutto il cui valore ammonta a svariate centinaia di migliaia di euro (omissis) – ha ricevuto inoltre il omissis% delle quote della soc. omissis, quote che hanno certamente un valore cospicuo, secondo la ricostruzione fatta dalla stessa B la quale ha descritto le operazioni immobiliari speculative recentemente poste in essere dalle due società operative partecipate dalla soc. omissis. Considerato il complesso di elementi sopra descritti, viene previsto in favore di B un assegno divorzile di euro omissis mensili, che A dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese. L’obbligo di versamento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato il divorzio: lo status di divorziati è un presupposto essenziale del diritto a percepire l’assegno divorzile (Cass. n.3852/2021). Fino a quel momento resta fermo l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione in favore della coniuge, nella misura confermata in grado di appello. Non si ravvisano gli estremi per un aumento del mantenimento, neppure nel periodo successivo alla pronuncia della Corte d’Appello. L’assegno divorzile è soggetto a rivalutazione annuale Istat. -            La moglie perde il diritto ad usare il cognome del marito. -           Le spese di causa vengono compensate, in considerazione della parziale reciproca soccombenza. Visto l’esito del procedimento, la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata dalla convenuta non viene accolta. (omissis)

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