Studio legale Valentini
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8.4.2026 – Corte di Appello di Ancona Sent. n. 389/2026 Pres EST. FEDERICO. (omissis)
09/04/2026
FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 172/2025 pubblicata il 3.07.2025 il Tribunale di Urbino, dato atto che con sentenza non definitiva (n.19/2024) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra A e B, contratto omissis.2012, da cui è nato, omissis, il figlio omissis, ha così disposto: - ha respinto la richiesta di assegno divorzile avanzata da A; - ha disposto l’affido condiviso del figlio, collocato preso la madre; - ha regolato il diritto di visita e permanenza di B con il figlio, ponendo a suo carico un assegno mensile di € omissis a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Avverso detta pronuncia propone appello la signora A, contestando la statuizione di affidamento condiviso, le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, le statuizioni economiche (assegno divorzile, mantenimento del figlio e ripartizione spese straordinarie), nonché la disposta compensazione delle spese di lite. A chiede dunque: - l'affidamento esclusivo del figlio; - la rimodulazione e riduzione del periodo di permanenza del figlio presso il padre; - la condanna dell’appellato alla somministrazione in suo favore di un assegno divorzile, di € omissis (comprensivo del contributo dell’abitazione), da rivalutarsi secondo gli indici istat; - la determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio in € omissis, rivalutabile secondo indici istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Reitera, infine, in via istruttoria la richiesta di indagini tributarie e l’istanza di esibizione ex art. 210 cpc, già proposte in primo grado. L’appellato, nel costituirsi, eccepisce l’inammissibilità dell’appello, per difetto del requisito di cui all’art. 342 c.p.c.; nel merito, contesta le avverse deduzioni e propone appello incidentale, volto ad ottenere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento per il figlio in omissis € mensili. Si oppone alle istanze istruttorie della controparte, in quanto superflue ed inammissibili, con vittoria di spese di entrambi in gradi di giudizio. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la conferma della gravata sentenza. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve anzitutto disattendersi l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, sollevata dall'appellato, atteso che nell'atto di impugnazione risulta individuato con chiarezza il “quantum appellatum", con la delimitazione del gravame a specifici capi della sentenza impugnata e confutazione delle relative argomentazioni, mediante censure connotate da un sufficiente grado di specificità. Va altresì rilevata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalle parti unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc. Deve altresì rilevarsi il difetto di rilevanza, nel presente giudizio, delle questioni relative all'addebito della separazione personale dei coniugi, trattate nel procedimento di separazione. Ciò posto, per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo di gravame, con il quale A censura la statuizione di affidamento condiviso, sollecitando l’affidamento esclusivo del figlio omissis e contesta l’attuale calendario di visita e frequentazione del padre, in quanto a suo avviso lesivi all'interesse del minore, nonché “fonte di conflittualità tra i genitori e di discontinuità per il figlio”. L’appellante deduce in particolare che il pomeriggio infrasettimanale di frequentazione del padre non appare facilmente realizzabile a fronte degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, considerata la distanza fra le due abitazioni (50 Km circa), tanto che l’appellato non ha mai rispettato la disciplina stabilita, partecipando “poco alla vita quotidiana del figlio e non contribuendo alle spese straordinarie”. L'appellato denuncia, all'opposto, le continue condotte inadempienti e ostruzionistiche della madre e lamenta il timore di una sua marginalizzazione. Il motivo è infondato. Non sono emersi elementi contrari al disposto affidamento condiviso del minore, che il legislatore ha inteso prevedere come regola generale e che può essere esclusa solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore stesso, nella specie non ravvisabili, apparendo al riguardo del tutto inidonee le generiche allegazioni dell'appellante che in ogni caso riguardano, non tanto la responsabilità genitoriale, quanto le concrete modalità di frequentazione del minore da parte del padre, rese più problematiche dalla conflittualità tra i genitori. Ed invero, come costantemente affermato dalla S.C., l’affidamento del minore ad un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della “bigenitorialità”, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (Cass.24876 del 2025). Orbene nel caso di specie non risulta alcun rilevante indice che giustifichi la deroga all'affidamento condiviso ed al fondamentale valore della bi-genitorialità. L'appellante, come già evidenziato, si limita a dedurre che l'atteggiamento ostruzionistico del padre rende difficile assumere congiuntamente decisioni fondamentali per la crescita ed il benessere del minore e non è volto ad una reale partecipazione alle scelte del minore, ma non indica alcun concreto episodio da cui possa desumersi tale condotta ostruzionistica, o da cui risulti qualche criticità del rapporto tra il padre ed il minore. Del pari, ad avviso del collegio, non appare meritevole di accoglimento la richiesta di A di ridurre la permanenza del figlio presso il padre (soppressione degli incontri infrasettimanali nelle settimane con week end materno) atteso che le attuali modalità appaiono adeguate e rispondenti all'interesse del minore a mantenere un significativo rapporto con entrambi i genitori. Passando agli altri motivi, concernenti questioni di natura economica, con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'omessa o comunque errata valutazione degli atti di causa e le conseguenti errate statuizioni in ordine al mancato riconoscimento dell’assegno divorzile in suo favore. A lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione il fatto che, nel corso del matrimonio, durato omissis anni, ella ha contribuito, con il suo stipendio, alle spese familiari, occupandosi in via esclusiva alle esigenze del nucleo familiare e della cura del figlio, ed tal fine nel omissis, anche su richiesta del marito, ha dovuto rinunciare alla candidatura di sindaco e consigliere comunale del Comune di omissis, sacrificando le proprie aspettative extraprofessionali, come confermato in sede di separazione dal teste omissis (cfr. verbale ud. 3.03.2022), mentre il B è riuscito a dedicarsi a tempo pieno nella propria attività lavorativa e ad accumulare un notevole patrimonio di circa € omissis intestato “ solo a quest’ultimo”. Deduce inoltre che il primo giudice non ha adeguatamente esaminato le condizioni economico-reddituali e non ha valutato l'evidente divario reddituale tra le parti. Ribadisce dunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, deducendo che l’ex marito “ha un reddito molto elevato…gode di notevoli benefits, come l’uso della macchina aziendale…telefono aziendale e carta di credito con plafond illimitato” e vive in una casa di proprietà dei genitori senza spese”. L’appellato contesta la fondatezza della censura, deducendo che A ha “una condizione economica-patrimoniale rispetto a quella della separazione, come confermato dalla documentazione in atti” (acquisti immobiliari nel omissis e nel omissis, compensi per incarichi straordinari per € omissis, in aggiuntivi allo stipendio, lezioni private, risparmi ed investimenti per omissis €); rileva altresì che i successi professionali e personali conseguiti dall’ex coniuge anche in costanza di matrimonio (lauree conseguite e master di specializzazione) sono stati “dovuti oltre alle sue capacità, alla collaborazione del marito e dei suoceri che si sono occupati del figlio per consentirle di studiare”. Quanto alla propria situazione patrimoniale, riferisce di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente di € omissis mensili, gravato per intero dal costo delle utenze e dei consumi dell'appartamento dove vive, oltre che dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. da doc n. 68 a doc n.77), di non avere nessuna proprietà immobiliare e di non ricevere alcuna indennità di trasferta, essendo un “dipendente viaggiatore”. Fa presente inoltre che A ha già formulato la medesima richiesta in altro procedimento pendente innanzi al Tribunale di Urbino (RG n. 221-25), con conseguente inammissibilità della domanda di assegno divorzile nel presente giudizio. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda di corresponsione dell'assegno divorzile, dovendo escludersi l’identità della domanda avanzata nel presente procedimento, rispetto alla diversa azione proposta in separato giudizio dalla Giampaoli, che ha natura risarcitoria, per danni endo-familiari, come riferito dallo stesso appellato. Ciò posto, non appaiono sussistenti i presupposti per riconoscere l'attribuzione in capo alla signora A dell’assegno divorzile. L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e richiede dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi ( o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), non già in assoluto, ma alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del richiedente(Cass. Sez.U. n.18287 del 2018). La sua attribuzione presuppone dunque l'accertamento "di uno squilibrio effettivo e non di modesta entità" delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass. n.21926 del 2019). La mera differenza economica non suffragata dalla prova di rinunce professionali o di apporti familiari causali della disparità, non giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr. ordinanza Cass Civ n.300/2026; Cass Civ n.1999/2026). Orbene nel caso di specie l'appellante non ha assolto all'onere di provare che l'esistenza dello squilibrio economico tra gli ex coniugi sia riconducibile all'organizzazione familiare durante la vita in comune ed al suo contributo all'andamento della stessa, sì da comportare l'accertamento dei presupposti in presenza dei quali porre rimedio agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità. A durante il matrimonio, protrattosi per circa omissis anni fino alla separazione, ha invero potuto perseguire il proprio percorso professionale (insegnante di ruolo), accrescere la propria formazione personale conseguendo un master in psicopedagogia ed una ulteriore laurea in scienze religiose. Non risulta del pari provato che l’appellante, a parte l’episodio riferito dalla teste omissis della rinuncia alla candidatura di sindaco del Comune di omissis abbia sacrificato le proprie aspirazioni di carattere professionale o di realizzazione personale per far fronte alle esigenze familiari, come appunto confermato dai titoli di studio conseguiti in costanza di matrimonio, completando il proprio curriculum. A fronte di tali elementi non controversi non appare provato che la disparità economica della A rispetto al B, pur esistente, sia causalmente derivante da scelte familiari adottate durante il matrimonio o da sacrifici professionali o rinunce dell'appellante. La mancanza di allegazioni specifiche rispetto a concrete possibilità di carriera cui l'appellante avrebbe rinunciato in ragione degli impegni familiari non consente di riconoscere l’assegno divorzile avuto riguardo alla componente perequativa e compensativa. Non può infatti ritenersi provato che la disparità reddituale tra i coniugi sia eziologicamente riconducibile alla rinuncia da parte dell’ appellante a realistiche occasioni professionali-reddituali, né ad avviso del collegio è stata acquisita la prova che l1appellante abbia contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o assolutamente preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli o abbia messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche per sostenere la formazione del patrimonio familiare o personale dell'altro coniuge. In assenza della componente perequativo-compensativa, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass.26520 del 2024). Nel caso di specie l’appellante è omissis e svolge ulteriori incarichi retribuiti in omissis, è titolare di una retribuzione annua netta di circa omissis € annui; risulta comproprietaria per la quota di ¼ di un immobile sito in omissis (PU) - (doc. 40); vive in appartamento di proprietà (acquistato il omissis all’importo di € omissis pagato in parte con i propri risparmi e la quota restante con un mutuo omissis di € omissis circa) ed è proprietaria di un’autovettura omissis. E’ titolare di n. omissis conti correnti su cui si registrano frequenti movimentazioni, (cfr. estratti conto 2024-2025 in atti) e di n. omissis polizze vita (cfr. doc. n. Q e R), è altresì titolare di n. omissis certificati di deposito e buoni fruttiferi preso Poste Italiane, (dal rapporto n. 6 al rapporto n. 18 della relazione dell’agenzia delle entrate- cfr. doc. n. 41). B è un impiegato presso la omissis con un reddito complessivo lordo di € omissis circa; egli non risulta proprietario di beni immobili ed usufruisce della casa di proprietà dei genitori; risulta inoltre titolare di un fondo pensione omissis (cfr. doc. n. 21), dossier titoli (cfr. doc. n. 19), conti correnti (n. 3 con omissis, n. 5 con omissis, n.2 con omissis e n.1 con omissis come risulta dal rapporto dell’agenzia dell’entrate -doc.14- relativo al periodo 30.08.2020 al 30.08.2023), n. 2 polizze assicurative omissis (Cf. doc. n. 17 e 18) e n. omissis carte di credito (cfr. doc. n. 14). Ha risparmi e investimenti per circa € omissis e gode di numerosi “benefits” aziendali (autovettura, carta di credito e cellulare). Nel contesto sopra delineato, come già evidenziato, non appare provato che i maggiori redditi percepiti dall'appellato siano riconducibili all' apporto fornito dalla moglie alle esigenze familiari, posto che l'appellante risulta aver sempre continuato a svolgere la propria attività lavorativa, curando aggiornamento e formazione professionale. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errata quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, assumendo che l'importo dell'assegno sarebbe insufficiente a soddisfare le attuali esigenze del minore e chiede di porre a carico del padre la quota del 70% delle spese straordinarie. Con appello incidentale B censura, a sua volta, l’ammontare di detto assegno, ritenendo che la quantificazione operata dal primo giudice risulti eccessiva, non avendo correttamente valutato le condizioni economiche di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza del minore. Egli chiede pertanto che l'assegno sia determinato nell'importo di € omissis mensili. Avuto riguardo all'assegno di mantenimento in favore del figlio vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di proporzionalità richiede una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, effettuata considerando la complessiva consistenza del patrimonio dei soggetti interessati ( di tutte le circostanze suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti cfr. Cass. n. 22603/2015; Cass. n. 23051/2007; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 605/2017). Orbene, considerata la sproporzione tra le capacità economiche dei genitori come sopra delineata, e valutate le preminenti esigenze del minore, l'ammontare dell'assegno di mantenimento del minore va determinato nella misura di € omissis mensili dovendo altresì porsi a carico del padre il 70% delle spese straordinarie. Vanno infine disattese le richieste istruttorie dell'appellante (richiesta di ulteriori indagini tributarie sull'effettiva entità dei redditi del B e di esibizione ex art. 210 cpc dei contratti di assicurazione del sig. B) per carenza di decisività, atteso che l'ampia produzione documentale effettuata da entrambi i coniugi esclude la necessità degli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, limitatamente all'ammontare del contributo del padre al mantenimento del figlio. Il parziale accoglimento dell'appello implica una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio, onde restano assorbiti i contrapposti motivi di impugnazione su tale capo della sentenza. Considerato l'esito complessivo della controversia e la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi tra le parti. (omissis)