Diritto di accesso – Attore in causa civile - Accesso agli atti dell’Anagrafe Tributaria del convenuto – Diniego dell’Amministrazione Finanziaria – Illegittimità – Ragioni

8.1.2026 Tar Marche Sentenza 27/2026 Pres. ANASTASI Est. BELFIORI.

09/01/2026

…. “Il ricorso è proposto dalla procuratrice generale della signora A, asserita unica erede della defunta B. Avendo interesse ad ottenere l'esibizione degli atti presenti nell'anagrafe tributaria, anche in eventuale contitolarità o cointestazione con terzi, da parte dell'odierno controinteressato (ex convivente della defunta), la ricorrente inoltrava l'istanza di accesso agli atti in epigrafe dettagliata. L'istanza era connessa con la causa civile iscritta a ruolo al n. omissis/2025 presso il Tribunale di X. Veniva chiesto accesso ai seguenti atti o documenti: A) contratti di locazione attivi e passivi di proprietà o comproprietà immobiliari; B) comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all'anagrafe tributaria - sezione archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti anche in qualità di delegante o di delegato; C) ogni altra documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale, esistente agli atti dell'ufficio, comprese le dichiarazioni dei redditi anni 2020, 2021, 2022, 2023. Documentazione sopra indicata riguardante anche ogni rapporto cointestato o in contitolarità con terzi, compresa la signora A. In sintesi l’Amministrazione ha così motivato l’impugnato diniego di accesso: “Tra A e C non vi è alcun rapporto di parentela o di affinità. L'istante afferma che è in corso un procedimento davanti il Tribunale di X per questioni relative all’eredità del de cuius B e volto ad accertare eventuali mancanze o comportamenti non appropriati del signor C. All'attualità non si è giunti a nessuna conclusione e non è stato accertato nessun diritto di credito o meno della signora A verso il signor C. Il reddito e il patrimonio del convenuto sono del tutto estranei al thema decidendum e al thema probandum di un eventuale giudizio di cognizione posto che, in tale giudizio, la documentazione relativa ai dati patrimoniali, reddituali e finanziari del C non avrebbe alcuna rilevanza e non influenzerebbe l’esito del giudizio.  non avrebbe alcuna rilevanza e non influenzerebbe l'esito del giudizio. Al lume del criterio della "necessarietà" dei documenti posto dal legislatore, tale interesse è recessivo rispetto a quello alla riservatezza della società controinteressata. Alla luce di ciò la Scrivente amministrazione non intravede un interesse giuridico concreto, diretto e attuale, oggetto di potenziale tutela che motivi l'accesso amministrativo richiesto. Il giudizio di bilanciamento del diritto alla riservatezza del soggetto nei cui confronti è rivolto l'accesso amministrativo con il "nesso di strumentalità necessaria" delle informazioni domandate, inoltre, si risolve nella prevalenza del diritto alla riservatezza (vedi principio di diritto di cui alle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2020). Occorre altresì tenere conto che le esigenze difensive della signora A sono tutelate in maniera organica nell'ambito del giudizio civile già in corso davanti il Tribunale, attraverso gli specifici strumenti processuali previsti dal codice di rito. Per quanto interessa in questa sede quindi, l'accesso documentale richiesto non è qualificabile come "accesso difensivo" ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e non è verificata la strumentalità della richiesta alle esigenze difensive dell'istante. Tutto quanto sopra premesso, la Scrivente valutata l'istanza di accesso in argomento, vista la legge n. 241 del 1990 articoli 22 e seguenti, visti gli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 196 del 2003, rigetta l'istanza". Tali argomentazioni sono state confutate dalla ricorrente con istanza di annullamento in autotutela datata omissis/2025. L’Agenzia, con la nota del omissis/2025, anch’essa qui gravata, ha ulteriormente ribadito il diniego sostenendo che “La signora A dichiara preliminarmente di aver accettato con beneficio di inventario l’eredità del de cuius B. Il giudizio civile proposto dalla A innanzi il Tribunale di X è rivolto ala tutela degli interessi che scaturiscono da detta eredità e verte sull’accertamento rivolto all’esame del giudice, della correttezza delle azioni poste in essere dal signor C in relazione alla gestione del patrimonio della signora B e dei conti bancari della stessa cointestati con il signor C, per lo più presso la Banca omissis. Nello stesso atto di citazione verso il signor C, presentato dall’avv. omissis davanti il Tribunale di X non è presente nessun collegamento tra la situazione oggetto di potenziale tutela e i documenti per i quali viene richiesto l’accesso in oggetto (che si ricorda sono documenti relativi a situazioni personali del signor C). Dall’analisi effettuata dallo Scrivente non si ricava nemmeno il nesso di strumentalità necessaria tra la situazione soggettiva rappresentata della A (sia nell’istanza di accesso sia nel giudizio davanti il Tribunale di X) con i documenti domandati …”. La ricorrente evidenzia che le argomentazioni svolte dall'Amministrazione, vista la mancata comunicazione di avvio del procedimento al controinteressato, come previsto ex lege, sono frutto della ricostruzione compiuta dai soli uffici. Nel ricorso è esposto un unico motivo di diritto, così rubricato. Violazione di legge in relazione al diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa. Violazione dell'art. 1 L. 241/1990 e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. Violazione degli artt. 22, 23, 24 e ss. della L. 241/1990, anche in relazione all'art. 210 cpc. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Si dice che l'istanza non può essere ritenuta come non sorretta da adeguato interesse o proveniente da soggetto non legittimato. Si tratta, si afferma, di dati patrimoniali e reddituali e non di dati sensibili nella definizione recata nel codice della privacy. Si evidenzia che l'esigenza di ostensione è quella di conoscere la situazione reddituale e patrimoniale del controinteressato, la cui acquisizione è strumentale alla difesa avanti al giudice e volta a dimostrare un corretto assetto e sviluppo dei rapporti economici della de cuius, rispetto alle quote ereditarie. Si deduce che se è vero che al g.o. è stato richiesto di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di tali informazioni non è men vero che per pacifica giurisprudenza tale richiesta ha due presupposti: A) avere parte richiedente già espletato le istanze che le possono competere per acquisire aliunde tali informazioni; B) fornire parte richiedente al giudice quantomeno un elenco delle banche e altri istituti ai quali rivolgere l'ordine. Si sottolinea che entrambi tali requisiti possono essere soddisfatti unicamente con l'accesso agli atti dell'Agenzia delle Entrate, negato con i provvedimenti impugnati. Si dice che l'Amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato. Si è costituita per resistere la sola Agenzia delle Entrate, difendendosi con documenti e memoria. All'udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il ncorso è stato trattenuto in decisione. Va rilevato che, anche se non coinvolto dalla P.A. resistente nel procedimento amministrativo, il controinteressato è stato ritualmente destinatario della notifica dell'odierno ricorso ex art. 116 cpa. Il contraddittorio è, quindi, completo. Ciò premesso, il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni. In relazione ad accesso ad atti detenuti dall'Amministrazione finanziaria e con riferimento a contenzioso civile per petizione ereditaria, è già stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza che "è innegabile che il ricorrente possieda un interesse qualificato alla conoscenza dei relativi atti, attesa (....) la sua dichiarata volontà di agire in giudizio per esercitare l'azione di petizione ereditaria e vedersi riconosciuto il diritto alla quota di legittima" (T.A.R. per la Lombardia, Milano, sez. III, 24 novembre 2017, n. 2245, non appellata).Possono, inoltre, qui replicarsi le statuizioni di questo T.A.R. Marche, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 801 (non appellata) secondo cui "la documentazione oggetto dell'istanza di accesso inevasa rientra nell'ampia nozione di "documento amministrativo" di cui alla lett. d) dell'art. 22 della legge n. 241/1990; - l'istanza di accesso è chiara e circostanziata, essendo stati precisati e individuati gli atti di cui si chiede l'esibizione e l'interesse all'eccesso; - la ricorrente è senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l'accesso (avendo essa palesato l'esigenza di verificare la legittimità della pretesa tributaria di cui è destinataria e a cui si riferisce detta documentazione, anche ai fini dell'attivazione dell'opportuna tutela giurisdizionale); -non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 24 della legge n. 241/1990, neppure quello specificamente previsto, in materia tributaria, dal comma 1, lett. b), della medesima disposizione, fatta eccezione per la richiesta dei fascicoli di ufficio relativi agli eventuali gradi dei giudizi fiscali ancora pendenti. Occorre, infatti precisare, in proposito, che, in base all'orientamento giurisprudenziale ormai costante, l'art. 24 citato, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari - per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano - va interpretato nel senso che l'inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera ''pendenza" del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 marzo 2022, n. 1979; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, 8 marzo 2017, n. 3250,· T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 8 marzo 2016, n. 469; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VL 14 gennaio 2016, n. 171; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 novembre 2014, n. 5588). In base a tale principio, tra gli atti richiesti con l'istanza in questione vanno esclusi dall'accesso solo gli eventuali documenti inerenti a procedimenti tributari ancora pendenti; - ferma, in linea di principio, l'esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari sancita dall'art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 nei sensi innanzi chiariti, vale, per la restante parte, la previsione di cui al comma 7, primo periodo, della disposizione in parola, secondo il quale deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (...) né la richiesta di documenti di carattere fiscale può ritenersi sottratta all'accesso per ragioni di riservatezza. Infatti, l'art. 5, del DM 29 ottobre 1996 n. 603, esclude dall'accesso solamente "gli atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie", con ciò implicitamente riconoscendo che tale esclusione non può applicarsi alle dichiarazioni tributarie stesse, le quali potranno essere sottratte all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, solo se e in quanto incluse in un procedimento tributario, che deve essere peraltro non potenziale ma effettivamente in corso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 ottobre 2011, n. 2430); - peraltro, "Con le modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2005, il rapporto fra diritto di accesso e riservatezza è disciplinato dal settimo comma della legge n. 241 del 1990 il quale non prevede più alcuna limitazione riguardo alle modalità di esercizio del suddetto diritto, ammettendo dunque, in caso di documenti necessari per la cura di interessi giuridicamente rilevanti, anche la possibilità di estrazione di copia. Si deve di conseguenza ritenere che l'art. 5 del d.m. n. 603 del 1996, nella parte in cui prevede che sia ammissibile solo la visione, sia stato implicitamente abrogato dalla norma legislativa successiva e che, quindi, al ricorrere dei presupposti previsti da quest'ultima, il diritto ad ottenere l'ostensione includa anche la possibilità di estrarre copia. Per tutte queste ragioni, si deve affermare che, contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente (inteso sia come visione che come estrazione di copia) non possa essere negato a causa della necessità di preservare le esigenze di riservatezza dei terzi, e ciò anche considerando che la stessa Amministrazione può senz'altro oscurare tutte quelle parti degli atti richiesti che non hanno attinenza con l'interesse che la richiedente intende tutelare e che siano idonei a disvelare dati personali dei controinteressati" (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IIL 20 marzo 2020, n. 533) ". Sotto questo profilo, l'Amministrazione resistente, nel concedere l'accesso richiesto, avrà cura di oscurare i dati relativi al controinteressato o a terze parti, inerenti "categorie particolari di dati personali", come individuate dall'art. 9 Reg.to Ue 2016/679. In conclusione, con le specificazioni ridette, il ricorso va accolto e per l'effetto va ordinata l'esibizione dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo. (omissis)

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