Studio legale Valentini
Associazione Professionale
- C.F. e P.IVA 02239730415
- Via San Francesco, 30 - 61121 Pesaro
- tel. 0721 69345 - fax 0721 69028
- info@avvocatoaldovalentini.it
7.8.2026 TRIBUNALE DI PESARO - ORDINANZA – EST. PAGANELLI
31/08/2026
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., corredato da istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., A, funzionario omissis con incarico dirigenziale presso l’ufficio omissis, ha impugnato il provvedimento del Direttore generale del Ministero della Giustizia dell’omissis, notificato il omissis, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 64 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, richiamato dall'art. 62 del CCNL 2019-2021. Il ricorrente ha esposto di essere stato destinatario di misura cautelare personale nell'ambito di procedimento penale pendente presso il Tribunale di Pesaro e che, successivamente, il Tribunale del riesame di Ancona aveva disposto la revoca della misura restrittiva. Ha dedotto che l'amministrazione avrebbe emanato il provvedimento di sospensione facoltativa essendo a conoscenza dell'intervenuta decisione del giudice del riesame ma senza attendere il deposito delle motivazioni. Ha sostenuto che il provvedimento sarebbe affetto da difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali, lamentando altresì che l'amministrazione non avrebbe considerato l'opzione del trasferimento ad altra sede prevista dalla legislazione di settore. Ha quindi chiesto l'annullamento o la disapplicazione della sospensione facoltativa, con reintegrazione nel servizio, oltre all'accoglimento della domanda cautelare. Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. L'amministrazione ha rappresentato che il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal GIP di Pesaro per fatti oggetto di procedimento penale; che era stata dapprima disposta la sospensione obbligatoria dal servizio e successivamente contestato un illecito disciplinare per fatti ritenuti di particolare gravità; che la sospensione facoltativa era stata adottata in ragione della natura delle contestazioni e delle esigenze di tutela del prestigio e dell'immagine dell'amministrazione. Ha sostenuto che la revoca della misura cautelare personale non precludeva una autonoma valutazione datoriale circa la permanenza in sei-vizio del dipendente e che la sospensione costituiva misura proporzionata e legittima. Ha inoltre contestato la sussistenza del periculum in mora dedotto dal ricorrente. Non vi sono particolari contestazioni in fatto. In data omissis il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro applicava al ricorrente la misura degli arresti domiciliari richiesta dalla locale procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale ove il Sig. A. era indagato per omissis in concorso con il collega omissis. Secondo l’impostazione accusatoria riportata negli atti, la contestazione si fonda essenzialmente sull’episodio dell’omissis, nel quale, secondo l'accusa, sarebbe stata esercitata una pressione nei confronti del legale procedente affinché non proseguisse le iniziative dirette a denunciare le irregolarità verificatesi omissis. La seconda imputazione riguarda la gestione della procedura di omissis. Secondo la prospettazione accusatoria richiamata negli atti, vi sarebbe stato un ingiustificato rallentamento dell’attività esecutiva omissis. Ricevuta comunicazione dalla Procura, il Presidente del Tribunale in data omissis disponeva la sospensione cautelare del ricorrente (obbligatoria, a norma dell’art. 64, c.1, del CCNL del comparto funzioni centrali). Il omissis il Ministero resistente contestava a omissis i fatti oggetto dell’imputazione penale e contestualmente sospendeva il procedimento disciplinare. Il Tribunale di Ancona in data omissis su ricorso dell’istante, revocava la misura nei confronti del (solo) ricorrente. La motivazione del provvedimento veniva resa il omissis. In data omissis (giorno precedente il deposito delle motivazioni del Riesame NdR) il Ministero, preso atto della revoca della misura restrittiva adottava nei confronti dell’omissis il provvedimento di sospensione (facoltativa) dal servizio ai sensi dell’art. 64, comma 2, del CNL, esponendo le ragioni di opportunità che giustificavano la misura. Oggetto dell’odierno ricorso è quest’ultimo provvedimento. L’istante contesta la legittimità del provvedimento cautelare sotto plurimi profili. In primo luogo deduce che la sospensione facoltativa non ponderebbe adeguatamente gli interessi coinvolti in quanto emesso sulla base del solo dispositivo della decisione del Tribunale della libertà e in data anteriore al deposito della motivazione con la quale era stata revocata, per difetto di concreti presupposti di fondatezza, la misura restrittiva. In secondo luogo il provvedimento sarebbe privo di motivazione in ordine al concreto pregiudizio connesso alla permanenza in servizio del ricorrente che sarebbe specificato mediante una stereotipata parafrasi della formula legislativa. Il provvedimento sarebbe lesivo del principio di presunzione di innocenza (art. 27 della Costituzione) perché adottato in fase di indagini non ancora conclusa e nonostante la ravvisata carenza di indizi di colpevolezza che smentiva la supposizione del provvedimento di sospensione circa l'oggettiva gravità della condotta" imputata ad A. Il ricorrente lamenta poi la violazione di alcune norme in materia di procedimento amministrativo (art.6, 7, L. 241/1990), della direttiva UE 216/343 in tema di presunzione di colpevolezza e infine, dell'art. 3 della legge n. 97 / 2001. 1. L'istituto della sospensione facoltativa per i dipendenti delle amministrazioni statali contrattualizzati è regolato dall'art. 64 del CCNL Comparto Funzioni centrali 2016-2018. Per l'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia sottoposto a procedimento penale, la disposizione contempla due forme di sospensione cautelare: una obbligatoria e una facoltativa. La prima consegue di diritto all'applicazione di una misura limitativa della libertà personale: "Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà". A tale ipotesi se ne aggiungono altre, connesse a condanne definitive e non definitive per specifici reati (art. 64, commi 3 e 4, del CCNL). La sospensione facoltativa è invece rimessa a una valutazione discrezionale del datore di lavoro pubblico: "Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 65 del presente contratto". A queste misure si affianca, in funzione alternativa, il trasferimento regolato dall'art. 3 della legge n. 97 /2001, pure richiamato dall'art. 64, comma 4. Ciò che rileva nel caso in esame è esclusivamente l'istituto della sospensione facoltativa regolata dall'art. 64, comma 2 perché l'amministrazione ha prolungato la sospensione una volta venuta meno la misura degli arresti domiciliari. 2. La configurazione che ha assunto l'istituto con la tornata contrattuale 2016-2018 ha subito modifiche rispetto alla precedente disciplina collettiva, che ne condizionava l'applicazione al rinvio a giudizio del dipendente. L'eliminazione di questo presupposto consente all'amministrazione di prolungare la sospensione (applicando quella facoltativa) anche al dipendente sottoposto procedimento penale (per reati che possono giustificare il licenziamento) al quale la misura cautelare penale sia stata revocata anche se non ancora rinviato a giudizio (in tal senso vedi per un caso analogo Cass. 15420/2026, secondo cui il perimetro normativo e contrattuale collettivo non richiede la previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio; id. con riferimento all'art. 91 del d.p.r. 3/1957). 3. La natura dell'istituto in parola non è disciplinare ma meramente cautelare essendo diretta a tutelare l'interesse dell'Amministrazione al buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) La suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciare sulla natura della sospensione cautelare (Cass. nn. 5147 /2013, 15941/2013, 26287 /2013, 13160/2015, 9304/2017, 18849/2017, 10137/2018, 20708/2018, n. 7 657 / 2019) ha evidenziato, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, non richiede il previo contraddittorio con l'interessato e trova la sua ratio nella necessità di tutelare la "credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può 1ischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da etti è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera" ( si veda C. cost. n. 206 / 1999; Corte cost. n. 11988/2016). Altrettanto pacifico è che il potere di sospensione del datore di lavoro è espressione del potere privatistico di gestione del rapporto (arg. ex art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) con la conseguenza che ad essa non sono applicabili le regole del procedimento amministrativo. Su queste basi deve escludersi la sindacabilità del provvedimento impugnato sulla scorta di norme quali gli artt. 6 e 7 della legge n. 241/1990. 4. Sulla base della natura cautelare e non sanzionatoria della misura deve altresì escludersi che possa rilevare, nella valutazione discrezionale dell'ente, la prognosi circa la fondatezza dell'ipotesi penale. La valutazione che l'Amministrazione è chiamata ad effettuare concerne esclusivamente la ricorrenza di ragioni di opportunità in rapporto al titolo di reato contestato e non alla fondatezza dell'addebito. L'adozione del provvedimento non può mai costituire un'anticipazione del giudizio penale e quindi non può fondarsi su una prognosi di fondatezza dell'imputazione. Sono pertinenti, seppure espresse con riferimento al regime della sospensione facoltativa prevista per i dipendenti pubblici non privatizzati, le considerazioni espresse da CdS 5205/2021, secondo cui “Il corollario ricavabile dalla scissione tra il piano penale e quello inerente al rappo,10 di impiego con l'amministrazione consiste nell'irrilevanza dell'esito del giudizio sulle imputazioni penali sul distinto profilo, tipicamente interinale, delle valutazioni che presiedono all'opportunità di sospendere il dipendente imputato, ai sensi dell'art. 91 D.P.R n. 3 del 1957. Da questo ordine di considerazioni già posto in rilievo -OMISSIS-sentenza di primo grado, si ricava pertanto che non vale a connotare di illegittimità il provvedimento adottato in base alla disposizione di legge da ultimo richiamata l'assoluzione riportata dal dipendente all'esito del giudizio penale, anche in chiave di pretesa c01iferma postuma dell'originaria inconsistenza degli indizi di colpevolezza emergenti nella fase delle indagini preliminari. Ai fini -OMISSIS-valutazione cautelare di sua esclusiva competenza l'amministrazione è invece tenuta tecnicamente ad apprezzare la «natura del reato», secondo la lettera del più volte richiamato aJ1. 91 D.P.R n. 3 del 1957". La circostanza che il provvedimento di sospensione sia stato emesso prima del deposito delle motivazioni del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari non appare quindi un profilo dirimente poiché le valutazioni ivi espresse non condizionano le diverse valutazioni a cui in ogni caso era tenuta l'Amministrazione e che si fondano sull'astratta gravità dell'imputazione e sui possibili riflessi della vicenda penale sull'andamento dell'azione amministrativa. 5. Il provvedimento di sospensione condivide le valutazioni espresse dal Presidente del Tribunale secondo cui “il rientro in servizio di omissis, in pendenza del procedimento penale, oltre a creare una obiettiva situazione di disagio all’interno di un ufficio di piccole dimensioni come il omissis, anche in considerazione dell’incarico di omissis ricoperto dal dipendente, rischia di compromettere gravemente l'immagine dell’ Amministrazione, in considerazione della gravità dei fatti contestati del clamore generato dall'ampia diffusione della notizia da parte dei media (si vedano al riguardo gli articoli allegati) e del conseguente allarme sociale suscitato dal procedimento penale, nella collettività locale”. L'Amministrazione ha compiuto una valutazione pertinente e argomentata dei presupposti della misura, avendo considerato: a) l’oggettiva gravità della condotta contestata a omissis; b) il ruolo omissis del medesimo all’interno dell’Ufficio omissis di Pesaro, di ridotte dimensioni; c) l'ampia diffusione data dai media locali alla vicenda. Si tratta di elementi di fatto pacifici, che collocano la valutazione di opportunità espressa dal Ministero nell'ambito della discrezionalità che l'art. 64 riconosce all'Amministrazione. 6. Si osserva infine che l'applicazione della misura del trasferimento d'ufficio prevista dall'art. 3, della legge n. 97 /2001, non costituisce per la p.a. un obbligo, qualora ella abbia adottato, come nella specie, il provvedimento di sospensione (Cass. 11988/2016). Per le ragioni esposte non si ritiene la domanda cautelare sorretta un sufficiente fumus di fondatezza. P.Q.M. Respinge il ricorso cautelare.