Studio legale Valentini
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7.11.2019 Tribunale Ravenna Ord. Est. Gillotta
14/11/2019
(Omissis) Ordinanza Letti gli atti, esaminati i documenti; osservato preliminarmente, che l’istanza di inibitoria cautelare della preannunziata vendita coattiva ex artt. 2797,2656 c.c. si inscrive coerentemente nella ricostruzione processuale dell’istituto ex art. 615 c.p.c. (Cass. 17268/2018; Cass. 21908/2008), atteggiandosi dunque alla stregua di istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c.; che, in tale prospettiva, appare – ad un vaglio sommario e nei limiti della presente deliberazione – infondata la preliminare eccezione di incompetenza territoriale formulata dal resistente, dovendosi individuare il giudice territorialmente competente per la causa di opposizione in quello del luogo ove i beni si trovano ex art. 26 co. 1 c.p.c.; che appare sussistere il fumus cautelare; che, infatti, l’iniziativa di vendita promossa ex art. 2797 c.c. appare sfornita di adeguata base giustificativa sul piano normativo, e ciò in quanto lo strumento azionato al pari del diritto di ritenzione – configura un’ipotesi di autotutela privata a presidio di un credito di fonte negoziale, difficilmente estensibile al credito per spese manutentive sorto in occasione della custode giudiziale; che tale credito, infatti, ordinariamente sussiste se vi è un provvedimento giudiziale di liquidazione, da emettersi ad esito dell’attività di custodia e a seguito del controllo del giudice sull’operato dell’ausiliario, cui inerisce anche la verifica della congruità delle spese sostenute in rapporto alle finalità prettamente conservative dell’attività da questi svolta; che in assenza di un provvedimento autorizzativo o liquidativo del giudice, i crediti sorti in ragione di iniziative manutentive assunte spontaneamente dal custode, non appaiono (auto –) tutelabili col mezzo della ritenzione ex art. 2657 co. 3 c.c. e ciò perché tale strumento appare configurabile fin dove sussista una condizione di detenzione nell’interesse altrui strumentale all’adempimento di obbligazioni ex contractu, con la finalità di compulsare la controprestazione e, dunque, nella cornice dei rapporti negoziali sinallagmatici; nella fattispecie in oggetto, invece, essendo gli obblighi di custodia oggetto dell’incarico giudiziale conferito dall’Autorità Giudiziaria al resistente, è presumibile che il rapporto di detenzione, lungi dal potersi protrarre con finalità di autotutela, debba viceversa cessare automaticamente con la revoca o caducazione del munus assunto col provvedimento di nomina, momento usualmente coincidente con l’emissione del provvedimento di liquidazione giudiziale delle spese di custodia; che, a quest’ultimo proposito, in prospettiva prognostica, è allora probabile che il natante dovrà essere restituito, nelle more del presente giudizio, a favore del ricorrente, in esecuzione della sentenza n. 1130/2019 emessa dal Tribunale di Udine in data (pubbl.) 8.10.2019, adito ex art. 669 nonies c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario gravante sul natante anzidetto; una volta venuto meno il rapporto materiale con il bene, non sarà più possibile per il resistente giovarsi del privilegio ex art. 2756 c.c. e, con esso, dello strumento espropriativo ex art. 2797 c.c., con l’esito, per il presente giudizio, di cessata materia del contendere in forza del definitivo venir meno del presupposto dell’azione c.d. espropriativa privata intimata: esito probabile che suggerisce l’opportunità di arrestare quest’ultima prima che giunga a compimento; che il periculum per il ricorrente, al pari di quanto comunemente si ritiene nella materia delle opposizioni esecutive, è in re ipsa, in quanto connaturato al rischio di perdita irreversibile del bene mobile oggetto di intimazione di vendita; P.Q.M. - accoglie il ricorso e dispone la sospensione della vendita intimata ex art. 2797 c.c. da X ed avente ad oggetto l’imbarcazione denominata (omissis)