Studio legale Valentini
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ammissione concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F. –Declaratoria di inammissibilità per insussistenza dei presupposti – inammissibilità impugnazione - ex art. 739 c.p.c. - lex specialis art. 162 l.f.
30/04/2013
Il Tribunale di (omissis) ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla società (omissis) ai sensi dell’art. 161 comma 6° L.F., sul presupposto della insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 160 commi 1° e 2° e 161 L.F. A fondamento di tale decisione il giudice di prime cure ha affermato che: - Difetta l’indicazione dei tratti essenziali della proposta concordataria; - Pur trattandosi di proposta di concordato con continuità aziendale, non è stata contestualmente richiesta alcuna autorizzazione al compimento di attività e si è solo genericamente prospettata la possibilità di prosecuzione dell’attività, formulandosi l’ipotesi di un affitto di azienda o di lavorazione per conto terzi; - Difetta l’indicazione dei costi e degli oneri conseguenti all’assunzione di nuove passività prededucibili; - Non sono stati offerti elementi per effettuare verifiche tali da impedire l’uso strumentale dell’istituto, a tutela dei creditori; - L’istante ha taciuto un motivo ostativo al rilascio della licenza fiscale per l’esercizio dell’attività aziendale (produzione biodisel, principi attivi farmaceutici ed altra) di cui si è avuta conoscenza solo tramite l’invio di una nota dell’Agenzia delle Dogane. - Ha proposto reclamo la società (omissis) eccependo in primo luogo “ (…) che il decreto, in quanto provvedimento abnorme, può essere impugnato presso la Corte di Appello, in applicazione dell’art. 739 c.p.c., a ciò non ostando l’esistenza di una lex specialis (art. 162 L. Fall.) di stretta interpretazione, perché derogatoria, dettata non già per la decisione che dichiara inammissibile la richiesta di fissazione del termine per integrare la documentazione, bensì per quella che rigetta la proposta di concordato, con la conseguenza che si dichiara il fallimento del debitore con sentenza soggetta a sua volta e reclamo col quale possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato”. - E’ intervenuta nel procedimento la società (omissis), qualificandosi creditrice della ricorrente, e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del reclamo. - Punto decisivo della controversia è stabilire se il provvedimento di rigetto della concessione del termine previsto dall’art. 161 comma 6° L.F. sia reclamabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c. - Il collegio ha ritenuto anzitutto che “(…) in termini generali, il regime delle impugnazioni cui può essere assoggettato un determinato provvedimento, in forza del principio di tassatività che regola la materia, impone l’interpretazione del contenuto del provvedimento stesso, al fine di stabilirne la natura. - Esso, di regola, per essere impugnabile, deve avere natura decisoria (…). - (…) in applicazione dello stesso principio, secondo consolidata giurisprudenza, anche i provvedimenti in forma di decreto, pronunciati all’esito di procedimento camerale, sono suscettibili di ricorso per Cassazione, a norma dell’art. 111 Cost. comma 7, ogni qual volta essi rivestano quei caratteri di definitiva e decisori età che consentono di equipararlo, dal punto di vista sostanziale, ad una sentenza. - (…) in particolare, in tema di concordato preventivo, il decreto del Tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta al debitore è ricorribile per Cassazione a norma dell’art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell’art. 162 Legge Fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità (…) abbia intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento. - E’ invece inammissibile il ricorso in Cassazione quando il decreto è inscindibile connesso (per difetto delle condizioni di cui all’art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (…) dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza (Cass. Sez. Un. N. 9743/2008 …) (…)”. - Tanto premesso, attesa la particolarità del caso di specie, la Corte ha proseguito affermando che “(…) non appare condivisibile l’affermazione della ricorrente di aver chiesto solo la concessione di un termine per il deposito del piano e della proposta del concordato (…) - (…) è fin troppo evidente, invece, che la richiesta di termine per depositare ulteriore documentazione dipende dall’esistenza del ricorso ex art. 161 L. Fall. Il quale, peraltro, produce gli effetti previsti dal successivo art. 168 (…) - (…) il tribunale di (omissis) non si è limitato a negare (implicitamente il termine per l’integrazione della documentazione di parte, ma ha espresso una valutazione negativa riguardo alla meritevolezza dell’istanza di concordato (…) - Non può quindi condividersi l’intento della reclamante di separare, ai fini del regime delle impugnazioni, il provvedimento di implicito diniego del termine della dichiarazione di inammissibilità della proposta per ragioni di merito (…)”. - Il reclamo è stato così dichiarato inammissibile, atteso che “(…) pacifico essendo che il decreto reclamato non ha carattere decisorio, non escludendo la consequenziale dichiarazione di fallimento, sia pure ad istanza di parte o del pubblico ministero, ne consegue l’inammissibilità di qualsiasi forma di impugnazione, essendo previsto il recupero della tutela giurisdizionale nella fase di reclamo avverso l’eventuale dichiarazione di fallimento. - Infatti, posto che il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore (per difetto delle condizioni di cui all’art. 160 Legge Fall.) e la conseguente sentenza dichiarativa di fallimento devono essere oggetto di impugnazione unitaria, essendo inscindibilmente connessi ai sensi dell’art. 18 Legge Fall., come statuito dall’art. 162 comma 3 Legge Fall., è sufficiente che il reclamo avverso la sentenza contenga censure anche solo nei confronti del decreto di inammissibilità, poiché gli eventuali vizi di tale provvedimento si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. N. 3586/2011)”.