CORTE DI APPELLO DI ANCONA, sent. n. 722/2013, Pres. Castagnoli Est. Basilli

Omissione di atti di ufficio – elemento della richiesta di compimento dell’atto – insussistenza

22/01/2013

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 328, II comma, c.p. è necessaria una richiesta di compimento dell’atto che sia qualificabile come diffida ad adempiere e tale non può essere considerata una comunicazione che abbia i caratteri di una “circolare”. “Al riguardo si evidenzia che non può essere considerata “diffida” o “richiesta di compimento dell’atto”, ai fini dell’art. 328, co. 2 c.p., la comunicazione della Provincia di omissis del omissis, che, come si evince dai destinatari (la nota era indirizzata genericamente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ex art. 7 DPR n. 203/1988) e dal contenuto (nella nota non si faceva riferimento ad uno specifico procedimento e si richiamavano i Sindaci della Provincia a rilasciare i pareri nei termini previsti). Tale nota sembra, invero, rivestire i caratteri di una “circolare” inviata a tutti i Comuni della Provincia per indicare la nuova autorità amministrativa competente al rilascio delle autorizzazioni, per invitare tali enti a collaborare e ad emettere nei termini i pareri”. P.Q.M. Visto l’art. 605 c.p.p. In parziale riforma della sentenza impugnata, assolve l’imputato in ordine al reato di cui all’art. 328, co. 2 c.p. perché il fatto non sussiste.

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