Studio legale Valentini
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REVISORI DEI CONTI – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
06/10/2010
Con atti di citazione distinti, riuniti in sede di udienza di discussione la Procura Regionale esercitava l’azione di responsabilità nei confronti del dipendente X, economo e dirigente del servizio di ragioneria di un Comune, nonché dei revisori dei conti dello stesso Comune, per i periodi di rispettiva durata dell’incarico (sig. F,M,Z). Si contestavano al ragioniere varie irregolarità ed ammanchi nella gestione delle riscossioni, accumulati in più anni di esercizio. Al ragioniere X la Procura richiedeva il pagamento dell’intero, ai singoli revisori la frazione dell’intero relativa ai periodi di esercizio del controllo di pertinenza di ciascuno. La Corte ha sanzionato la responsabilità di tutti i convenuti, riducendo notevolmente gli importi a carico di ciascuno con motivazioni in tema di suddivisione delle responsabilità e solidarietà passiva che si seguito di sintetizzano: …” Quanto alla determinazione del danno risarcibile indicata da parte attrice il Collegio rileva che una parte di esso, è stata già spontaneamente versata nelle casse comunali ad opera del dipendente X. “… …” Peraltro, il Collegio stima che l’operato di X si è svolto in un contesto caratterizzato da diffuse disfunzioni organizzative ed inefficienze della struttura comunale “… …” Ne consegue, ad avviso di questi giudici che le riferite situazioni esterne al soggetto e quindi la consistenza di fattori inerenti la complessità dei fatti amministrativi conducono alla pronuncia di addebito nella più contenuta misura di € …. “… …” Per quanto riguarda la posizione dei revisori contabili, è da rilevare che è mancata in larga parte la loro doverosa attività di sostanziale e sistematico riscontro circa la regolare tenuta della contabilità, tanto più che la posizione di X nella quale erano concentrate entrambe le funzioni di controllore e di controllato, avrebbe richiesto sicuramente maggiore attenzione e che sarebbero state quindi necessarie le ordinarie verifiche”… . …” Risulta, dunque, evidente che se l’attività di verifica fosse stata effettuata con scrupolo e diligenza secondo le norme contenute nel T.U.E.L (artt. 223 e 239 e segg.), nel regolamento di contabilità comunale, nonché secondo le regole di revisione comunque esistenti ed applicabili agli enti locali, si sarebbe potuta evitare la verificazione del danno o quanto meno ridurre il suo ammontare …” . …” Tanto considerato, in caso di compartecipazione nella condotta illecita di una pluralità di soggetti, la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, è solita distinguere tra quelli responsabili a titolo di dolo e quelli responsabili a titoli di colpa – grave, per aver omesso il dovuto controllo sull’attività dei predetti – individuando ipotesi di responsabilità “principale” dei primi e di responsabilità “sussidiaria” dei secondi. A seguito delle innovazioni recate dalla riforma di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la responsabilità amministrativo – contabile si è venuta caratterizzando per l’espressa affermazione dei principi della “personalità” e della “parziarietà” della responsabilità. Conseguentemente, ciascun soggetto che ha concorso a determinare il danno risponde solo per la parte che vi ha preso e nei limiti in cui tale parte gli viene riconosciuta dal giudice, quindi con evidente personalizzazione ed individuazione della responsabilità. Accanto al criterio della solidarietà passiva, confinato in via residuale alle sole ipotesi di dolo e di illecito arricchimento, si è venuto affermando, in linea generale, il principio della responsabilità “ripartita” tra i responsabili dell’illecito, i quali dunque rispondono e devono rispondere solo pro quota. In quest’ottica, è opinione del Collegio che al cosiddetto “debitore principale” – a titolo di dolo – debba essere attribuita dal giudice, in sede di condanna, una quota “personalizzata”, pari alla differenza tra il danno complessivo e la quota assegnata ai cosiddetti debitori “sussidiari” ( a titolo di colpa grave). Seguendo tale impostazione, il debitore “pincipale” va, inoltre condannato con vincolo di solidarietà al pagamento dell’intera posta di danno sul piano dei rapporti esterni con l’Amministrazione creditrice, la cui posizione e le cui ragioni, dunque restano tutelate e soddisfatte completamente. Conseguentemente, in sede esecutiva, l’Amministrazione stessa – che non può ottenere più del danno sofferto – può escutere il suddetto debitore a titolo di dolo per l’intero. Quanto ai soggetti responsabili a titolo di “colpa grave” essi sono tenuti a rispondere solo per la loro personale quota e in via diretta ( e non “sussidiaria”) nei confronti dell’erario creditore, al fine di evitare che i medesimi possano restare esonerato dal pagamento e ciò in presenza pur sempre di una pronuncia di condanna, la quale ha carattere personale e sanzionatorio. La responsabilità dei soggetti chiamati dalla Procura a rispondere a titolo di colpa grave è in realtà una quota della responsabilità totale e non già un’alternativa all’eventuale in capienza del “responsabile principale”, in effetti, secondo la nuova concezione della responsabilità amministrativa, che il Collegio ritiene di dover interpretare sulla scia di precedenti decisioni di questa Sezione (sez. Marche n. 329 del 2008, n. 22 del 2009 e n. 64 del 2010) e di alcune pronunce giurisprudenziali in altre sezioni, al momento minoritarie (cfr. sez. Sardegna, n. 691 del 2006, poi, annullata in sede di appello dalla terza sezione centrale n. 83 del 2008, prima sezione di Appello, n. 324 del 30.09.2003, sez. Umbria n. 23 del 17.01.2002), il giudice contabile, in presenza di più soggetti riconosciuti responsabili e perciò tenuti al risarcimento dell’unico danno erariale, deve pronunciare condanna ad una quota pecuniaria commisurata alla parte che ciascuno ha preso nella produzione del danno stesso ed alla relativa gravità. Con ciò, dunque, restando soddisfatte le esigenze di giustizia connesse con comportamenti di differente incidenza lesiva. Da quanto sin qui detto consegue che, in relazione al complessivo danno risarcibile a favore del Comune per €___ il Collegio attribuisce le quote personali di addebito come segue: revisore F € ___, revisore M € ___, revisore Z € ___, dipendente X € ___. Dette somme vanno maggiorate con rivalutazione monetaria. … … “Inoltre il Collegio, ai sensi dell’art. 1 comma quinquies della legge n. 20 del 1994, come modificata dal D.L. n. 543 del 1996 convertito dalla L. n. 639 del 1996, dichiara la responsabilità in via solidale del solo dipendente X con conseguente sua eventuale soggezione a rifondere su richiesta del Comune in sede esecutiva, l’intero importo complessivamente in condanna” … .