Studio legale Valentini
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Querela di falso autonoma - sospensione giudizio
03/06/2006
Nell’ambito di causa civile in appello, l’appellante richiede ed ottiene la verificazione di scrittura privata disconosciuta dall’appellato, producendo l’originale di tale documento solo in sede di gravame. Scaturitane C.T.U. che riteneva vera la sottoscrizione di mano dell’appellato, quest’ultimo proponeva al Tribunale territorialmente competente querela di falso. In precedenza la stessa Corte di Appello con propria ordinanza aveva dichiarato inammissibile l’istanza dell’appellante di inibitoria ex artt.283-351 c.p.c.. L’appellato formulava istanza di sospensione del giudizio di appello all’esito del procedimento per querela di falso; l’appellante riproponeva l’istanza inibitoria ex artt.283-351 c.p.c. e in subordine istanza ex art.249 c.p.c., opponendosi alla sospensione del giudizio, in quanto la querela di falso era stata formulata in via autonoma e non in via incidentale alla stessa Corte di Appello. Con l’ordinanza de quo la Corte ha sospeso il giudizio e respinto le istanze dell’appellante. Questa la motivazione dell’ordinanza: “Con atto di citazione notificato ai sensi dell’art.140 c.p.c., y ha instaurato giudizio di querela di falso davanti al Tribunale relativamente al documento scrittura privata, prodotto da x nell’ambito del presente procedimento al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme pretese da y, che hanno costituito oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. -Sulla base della pendenza del giudizio di falso, y ha chiesto la sospensione del giudizio pendente davanti a questa Corte d’Appello ai sensi dell’art.295 c.p.c. fino alla definizione di quello instaurato davanti al Tribunale a tanto si è opposto x, deducendo che y avrebbe dovuto proporre querela di falso in via incidentale davanti a questa Corte d’Appello, in via subordinata, ha chiesto alla Corte di: a) sospendere ai sensi dell’art.283 c.p.c. l’esecuzione della sentenza impugnata; b) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art 649 c.p.c.. -Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio, cui si è opposto, si osserva che, sia nel caso di proposizione di querela di falso in via incidentale nell’ambito del giudizio di appello (art.355 c.p.c.) sia in quello di proposizione di giudizio di falso in via principale davanti al Tribunale competente durante la pendenza del giudizio di gravame (art.295 c.p.c.), la Corte deve compiere una valutazione sostanzialmente equivalente, essendo chiamata in entrambi i casi a stabilire la rilevanza del documento impugnato di falso e, quindi, a decidere circa la necessità o meno della sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di falso. Non può quindi condividersi la tesi di x secondo cui la proposizione della querela di falso, in via principale davanti al Tribunale competente anziché in via incidentale davanti alla Corte d’Appello priverebbe quest’ultima del potere di valutare l’esistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 c.p.c., impedendole di provvedere alla sospensione e di tenere conto della relativa istanza. Ciò posto, è indiscutibile che il documento – oggetto della querela di falso – rivesta assoluta rilevanza nell’ambito del giudizio pendente davanti a questa Corte d’Appello, atteso che esso è stato prodotto da y quale “quietanza costituente prova dell’avvenuto pagamento della soma pretesa da x”: l’accertamento dell’autenticità della scrittura costituisce presupposto essenziale per la decisione circa la sussistenza del credito vantato da x, che costituisce l’unico oggetto della controversia. Sussistono dunque i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello instaurato da x davanti al Tribunale. -L’istanza subordinata di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata deve ritenersi inammissibile, posto che questa Corte si è già pronunciata al riguardo con decreto del 12 dicembre 2006, non soggetto a impugnazione o a revoca da parte dell’Autorità decidente (il carattere di definitività, benché enunciato soltanto in relazione al provvedimento di modifica, conferma o revoca del decreto presidenziale, costituisce un corollario dell’ordinanza collegiale che, nelle more del giudizio di appello, rappresenta la decisione finale sull’efficacia provvisoria della decisione di primo grado; la natura e i limiti dell’intervento inducono a escludere che esso sia suscettibile di riesame; per questo, sia che venga pronunciata direttamente sia che faccia seguito al decreto presidenziale, l’ordinanza deve considerarsi “non impugnabile”; sarebbe del resto illogico attribuire tale qualità soltanto in un caso e non nell’altro, stante l’identità dei provvedimenti quanto ad autorità emanante, oggetto ed efficacia; secondo l’art.177 c.p.c. non sono modificabili o revocabili dal giudice che le ha pronunciate “le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge”; dunque i provvedimenti assunti dal collegio ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c. non possono essere sottoposti a riesame e sono definitivi, anche se emessi sulla scorta di rilievi che prescindono dall’esame del merito in senso stretto dell’istanza); in ogni caso, deve essere confermata la decisione assunta nel richiamato decreto per tutte le ragioni ivi esposte. -L’ulteriore istanza subordinata di x proposta ai sensi dell’art.649 c.p.c., non può essere accolta, posto che la facoltà di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi della citata norma è concessa soltanto al Giudice investito dell’opposizione in primo grado”.