Corte App. Bologna -ordinanza- Pres. Vecchio – Est. Savastano

Ricorso ex artt. 671 e 700 c.p.c. in corso di lite

15/02/2008

Nell’ambito della causa civile iscritta al n. ______, e promossa da F – appellante Contro V appellato, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi su una istanza cautelare proposta in via incidentale da F. in sede di giudizio di appello (dopo che era stata dichiarata inammissibile l’istanza dallo stesso proposto ex artt. 283 – 351 c.p.c. ex art. 669 quater c.p.c. al fine di ottenere, in via principale, la concessione di sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. e, in via subordinata, sequestro ai sensi dell’art. 700 c.p.c. “di tutte le somme versate e da versarsi a titolo di conversione del pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare n. ______, pendente innanzi al Tribunale di ______ e depositate sul libretto di deposito n.______” dallo stesso F. versate. La Corte di Appello con l’ordinanza 15.2.2008 ha accolto la subordinata istanza ex art. 700 c.p.c. Per meglio comprendere le ragioni dell’istanza cautelare, appare opportuno riassumere le vicende più significative che hanno contraddistinto le varie fasi in cui si è finora articolato il rapporto processuale tra le parti. V., che riveste oggi il ruolo di parte appellata, ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di F. per la somma di Lire_______, producendo, a sostegno della sua pretesa, titoli di credito rilasciatigli da F. Questi propose opposizione davanti al Tribunale di _______, deducendo di aver già corrisposto la somma pretesa da V. come risultava da scrittura privata che produceva solo in copia fotostatica. V. disconobbe la sottoscrizione. L’originale scrittura non venne mai prodotta nel corso del giudizio di primo grado. Il Tribunale rigettò l’opposizione, rilevando che la copia della scrittura privata non poteva essere utilizzata in giudizio e che l’opposto aveva dimostrato il suo credito in base ai titoli fatti valere in sede monitoria. Era stata concessa nelle more provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. F. proponeva appello, producendo l’originale della scrittura privata, che si procedesse alla verificazione; le contestazioni sollevate dall’appellato circa l’ammissibilità dell’incombente sono state risolte dalla Corte con ordinanza che riteneva ammissibile il deposito del documento in appello e la richiesta di verificazione. Il consulente tecnico d’ufficio nominato in sede di verificazione ha concluso il suo elaborato, affermando l’autenticità della firma apposta in calce al documento. V. ha instaurato giudizio di falso in via autonoma davanti al Tribunale di ______ . Nelle more, in forza del decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo V proponeva esecuzione immobiliare ed F era ammesso al beneficio della conversione del pignoramento. Adempiuta la conversione, promoveva alla Corte di Ancona istanza cautelare ed sostanzialmente diretta ad evitare il pericolo – paventato da F. – di non recuperare all’esito del contenzioso la somma da lui versata in sede di conversione del pignoramento, chiedendo al giudice di inibirne l’assegnazione a V. Questi i punti salienti della decisione: “In via principale F. ha chiesto l’autorizzazione a procedere a sequestro conservativo delle somme versate e da versare a titolo di conversione del pignoramento; al riguardo si osserva che, tenuto conto della sua struttura e della sua funzione, la misura cautelare invocata non si attaglia al caso di specie, posto che, per tutelare il preteso credito per la restituzione, F. non intende sottoporre a sequestro beni o crediti di V. ma la stessa somma che, in caso di esito positivo del giudizio di merito, dovrebbe essergli restituita, ossia lo stesso bene della vita in contestazione; l’anomalia del risultato perseguito dall’istante rispetto alla struttura tipica e alla sua funzione della cautela prevista dall’art. 671 c.p.c. appare evidente e ne impedisce la concessione. - In via subordinata il ricorrente ha chiesto di attuare il “blocco” della somma ai sensi dell’art. 700 c.p.c. Come è noto il provvedimento d’urgenza previsto dal citato articolo costituisce una cautela meramente residuale, sicché è possibile accedervi soltanto quando ogni altro mezzo predisposto dall’ordinamento non possa essere utilizzato. Nel caso di specie, il ricorso al rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. costituisce, ricorrendone i presupposti, l’unica possibilità offerta al ricorrente per tutelare il suo preteso credito per la restituzione: egli non ha potuto utilmente avvalersi della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., posto che, come evidenziato nell’ordinanza di questa Corte del ______, il titolo non è costituito dalla sentenza impugnata bensì dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo; egli non può avvalersi delle varie forme di sequestro previste dal codice di rito (giudiziario, conservativo, liberatorio), che si riferiscono a fattispecie totalmente diverse da quella in esame, né proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per invocare la sospensione di cui al successivo art. 624, essendo pacifico che, nell’ipotesi in cui il titolo sia di formazione giudiziale, il soggetto sottoposto a esecuzione non può addurre motivi riguardanti fatti destinati a essere accertati nel giudizio di merito. Residua, dunque, soltanto il rimedio eccezionale e residuale dell’art. 700 c.p.c. - Perché esso possa essere concesso, occorre il fondato timore che, durante il tempo occorrente per il suo definitivo accertamento in via ordinaria, il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile: è evidente il richiamo della norma ai concetti tradizionali del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il primo sussiste nel caso di specie e si rinviene nella stessa strutturazione della fattispecie concreta nei modi in cui essa si è evoluta nel corso del giudizio: ……”Il periculum in mora si desume da una serie di indici che rivelano la necessità di preservare, nel tempo occorrente per il definitivo accertamento delle opposte pretese delle parti, la somma versata da F. in sede di conversione :” Tutte queste circostanze, valutate nel loro complesso e nel contesto della situazione processuale emergente dagli atti di causa, inducono questa Corte a condividere il timore dell’appellante di non poter ripetere, in caso di esito positivo della vertenza, l’ingente somma che nel frattempo fosse acquisita dalla controparte in sede esecutiva, con grave ed irreparabile danno. Per ovviare a tale situazione, appare necessario intervenire ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ….. … “P.Q.M. “ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dispone che, una volta che il giudice dell’esecuzione abbia disposto – mediante assegnazione, distribuzione od altro – l’attribuzione della somma al creditore procedente nell’entità a lui spettante, la somma medesima sia contestualmente assoggettata a vincolo giudiziario e, per l’effetto, venga appresa dal custode giudiziario che qui viene nominato nella persona del dott. _________; il predetto custode provvederà ad amministrarla, preservandone il valore mediante investimento continuamente rinnovato in titoli di Stato, ovvero in operazioni di pronti contro termine che, in ogni caso e tassativamente, abbiano titoli di stato come sottostanti”.

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