Corte App. Ancona -ordinanza (inibitoria) - Est. Castagnoli

Ammisibilità richieste istruttorie

21/10/2008

La Corte ripropone sinteticamente questioni ricorrenti in sede inibitoria e di riproposizione in sede di appello di domande istruttorie. Queste le parti più salienti dell’ordinanza. ”Ritenuto quanto alla richiesta inibitoria che i gravi motivi di cui all’art. 283 c.p.c. constano tanto nel c.d. fumus boni iuris o probabile fondatezza dell’appello, quanto nel periculum in mora, ovvero nel pregiudizio serio e notevole che la parte soccombente riceverebbe medio tempore dall’esecuzione provvisoria dell’impugnata sentenza a cagione del ritardo con cui intervenga la sua eventuale riforma, come questa inidonea a ripristinare totalmente le situazioni giuridiche già compromesse dagli effetti pratici dell’esecuzione; ritenuto che entrambi i requisiti debbano congiuntamente concorrere, sia perché l’uno costituisce il presupposto logico-giuridico dell’altro, sia perché la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado è la regola e la sua sospensione ne rappresenta l’eccezione; Ritenuto che in questa fase del processo la probabile fondatezza dell’appello debba essere apprezzata soltanto in termini di manifesta evidenza, termini che nella fattispecie non ricorrono secondo quanto induce a ritenere un primo esame degli atti; Ritenuto, quanto alle richieste istruttorie, che parte appellante si è limitata a riproporre, senza alcuna argomentazione a sostegno, le istanze istruttorie già richieste in primo grado. Esse vanno dichiarate inammissibili, alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello la parte può chiedere l’ammissione di prova nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ma non anche riproporre istanza istruttoria espressamente o implicitamente disattesa dal Giudice di primo grado, senza espressamente censurare le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi dell’omessa pronuncia al riguardo ( cfr. ex multis Cass. 26.01.06 n. 1691 ; Cass. n. 15393 del 2005; Cass. n. 19727 del 2003). Senza considerare che dette istanze, dopo che il Tribunale le aveva dichiarate irrilevanti, vennero sostanzialmente abbandonate, non risultando essere state riproposte in sede di conclusioni” P.Q.M. 1. Rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata; 2. Dichiara inammissibili le richieste istruttorie di parte appellante.”

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