Consiglio di Stato Sez. VI Sent. 2893/2012 – Pres. Severini – Est. Meschino

Pubblico impiego – concorso – titolo per l’accesso – prescrizione del bando – vincolatività

18/05/2012

P., in possesso del diploma di laurea in “Servizio sociale”, dipendente del Ministero posizione economica C1, ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, bandito dal Ministero, per la copertura di posti di posizione economica C2, venendo ammessa alle prove orali (con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando) e risultando vincitrice. L’Amministrazione poi, comunicava a P. l’avvio della verifica della equiparazione fra il titolo di studio posseduto e quelli richiesti dal bando di concorso, con nota n. 12/IV70032255 del 4 maggio 2006, poiché non in possesso del diploma di laurea valido per l’ammissione. P. con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale, ha chiesto l’annullamento della predetta esclusione. Il giudice adito, ha respinto il ricorso e P. ha interposto appello. L’appello è stato respinto. Queste le principali motivazioni. … “Nell’appello la sentenza di primo grado è censurata per le ragioni che seguono: - per difetto di motivazione: il primo giudice si è infatti limitato a ritenere valida la previsione del bando del concorso de quo, in quanto non comprendente tra i titoli di laurea richiesti quello in possesso della ricorrente, procedendo ad un esame estrinseco di tale previsione senza alcun riscontro delle affinità dei corsi di studio e delle competenze richieste; - per non avere considerato che tutte le lauree specialistiche indicate per l’accesso al concorso rientrano nella stessa area omogenea di classi denominata “sociale”, dovendo l’organo amministrativo valutare in concreto l’equipollenza tra i titoli alla luce della disciplina dei singoli settori, indipendentemente da una esplicita previsione del bando; - nessuna norma prevede per l’accesso al livello C2 il possesso di uno specifico titolo di laurea specialistica nell’ambito dell’indirizzo sociale, non essendo stata motivata alcuna ragione di esclusione per chi fosse in possesso della laurea in “Servizio sociale” rispetto al piano di studi e alla sua attinenza con il posto messo a concorso, né valendo peraltro, a sostegno dell’esclusione della ricorrente, il richiamo fatto dal primo giudice al Contratto nazionale integrativo del 25 ottobre 2000, in quanto non citato nel bando di concorso; - la sentenza è anche erronea per non aver riconosciuto l’affidamento maturato a fronte della non espressa previsione di esclusione nel bando di concorso ed essendo stata nella specie presentata copia del titolo di studio all’Amministrazione in fase istruttoria, senza alcuna sanzione di invalidità; - non si riscontra alcun interesse pubblico alla disposta esclusione a fronte degli eccellenti titoli di servizio della ricorrente e del principio del favor partecipationis, dovendosi inoltre censurare la lesione delle garanzie partecipative della ricorrente che non ha potuto conoscere i documenti citati dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.” … … “Le censure così riassunte non sono fondate per le ragioni che seguono. Per l’ammissione al concorso di cui si tratta il bando prescrive, nell’art. 2, che è necessario il possesso di “uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti nel previgente ordinamento universitario: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altro diploma equipollente. Ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2004, serie generale del 21 agosto 2004, n. 196, si ritengono equiparati ai suddetti diplomi di laurea le seguenti classi di lauree specialistiche: 22/S giurisprudenza; 64/S scienze dell’economia; 84/S scienze economiche-aziendali; 70/S scienze della politica; 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni; 60/S relazioni internazionali; 88/S scienze per la cooperazione allo sviluppo; 99/S studi europei” (comma 1, lett. c) e che “I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, ai quali i candidati vengono ammessi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.” (comma 3). La lex specialis del concorso pertanto: a) specifica i diplomi di laurea richiesti per l’ammissione conseguiti nell’ordinamento universitario previgente e precisa in modo puntuale i diplomi di laurea ad essi equiparati per la partecipazione ai concorsi pubblici nel quadro della nuova disciplina (decreto ministeriale del 5 maggio 2004); b) prevede espressamente che l’ammissione al concorso è disposta con riserva, in quanto condizionata al possesso dei requisiti prescritti, e che l’Amministrazione può provvedere in ogni fase della procedura concorsuale all’esclusione dal concorso per difetto dei medesimi, e perciò anche per il mancato possesso dei diplomi di laurea richiesti, potendo di conseguenza provvedere alla relativa verifica altresì in ogni fase della procedura. Da ciò consegue anzitutto, con riguardo al profilo procedimentale, che: - nessuna posizione di affidamento può dirsi consolidata in capo alla ricorrente, essendole nota sin dalla pubblicazione del bando la precarietà dell’ammissione al concorso, prevista espressamente “con riserva”, con la possibilità dell’esclusione “in ogni momento” se fosse stata riscontrata la mancanza dei requisiti; - in questo quadro è legittimo che l’Amministrazione abbia ritenuto di procedere alla verifica del possesso del titolo di studio nel “momento” della procedura antecedente l’assunzione, comunicando alla ricorrente l’avvio del procedimento di “verifica del titolo di studio” con nota del 3 aprile 2006 (prot. 12/IV/0024946) e quindi, con nota del 5 aprile successivo (prot. 12/VI/0025826), che “la stipulazione del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con questa Amministrazione per il profilo professionale in oggetto è subordinata all’esito positivo del suddetto procedimento”; - nella citata nota del 3 aprile 2006 è specificato che la verifica avrebbe riguardato l’equipollenza del diploma di laurea in “Servizio sociale” a quelli “in Giurisprudenza, Scienze Politiche od Economia e Commercio, nonché se vi sia in base alla vigente normativa, l’equiparazione del predetto titolo accademico, ad una delle classi di lauree specialistiche previste nel bando di concorso” e viene fissato “il termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente per il deposito di documenti e memorie”; - alla ricorrente sono state perciò assicurate compiutamente le garanzie partecipative, in quanto edotta dell’oggetto specifico della verifica ai fini della trasmissione di documenti e memorie utili per la determinazione conclusiva, che ella ha infatti presentato in data 13 aprile 2006, come indicato nel provvedimento impugnato, prot. n. 12/IV/0032255 del 4 maggio 2006; - la determinazione assunta con tale provvedimento non risulta, infine, carente nella motivazione poiché, sulla base dell’acquisizione della necessaria documentazione presso il Ministero dell’istruzione e l’Università, si specifica il riscontro della non equipollenza del titolo della ricorrente rispetto alle previsioni del bando ed alla luce della equiparazione prevista per la laurea in “Servizio sociale” nel decreto ministeriale del 5 maggio 2004. Con riguardo al profilo sostanziale, della equipollenza del diploma di laurea posseduto dalla ricorrente ai fini dell’ammissione al concorso, si osserva: - nel decreto ministeriale del 5 maggio 2004 il diploma in questione è equiparato alla sola laurea specialistica Classe 57/S non indicata nel bando di concorso; - questo Consiglio di Stato ha chiarito che “allorché…il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico, senza prevedere il rilievo del

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