CONSIGLIO DI STATO - SESZIONE SESTA - SENTENZA 8049/2010 PRES. SEVERINI, EST. DE MICHELE

revoca progetto di sistemazione ambientale previa sospensione dei lavori - necessità di autonoma impugnativa dell'atto di sospensione dell'autorizzazione

15/11/2010

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sez. I, n. 41/06 del 7.2.2006 venivano respinti due ricorsi riuniti, proposti dalle società A e B avverso la revoca e relativi atti presupposti (fra cui l’ordinanza di sospensione dei lavori avviati) – dell’approvazione di un progetto di sistemazione ambientale, riferito ad un’area di cava d’argilla in località X nonché avverso la successiva ordinanza di rimozione e trasporto dei rifiuti depositati nell’area di cava, con avvio delle operazioni per il relativo recupero o smaltimento. Veniva proposto dalla società A (con intervento ad adiuvandum della società B) atto di appello. Si costituivano nel giudizio la Provincia di V ed il Servizio provinciale Ambiente, Agricoltura e Tutela della Fauna, in persona del relativo dirigente. …” Il Collegio non può fare a meno di rilevare come la procedura di cui al citato art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 1997 – in materia di inadempienze, rilevante in operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti – prevedeva una fase di contestazione delle inadempienze stesse, accompagnata da sospensione dell’autorizzazione al riguardo rilasciata e preceduta da diffida, nonché successiva revoca di tale autorizzazione, in caso di verificata assenza di ripristino dello stato dei luoghi nei modi prescritti. Nella procedura in questione acquista carattere fondamentale, pertanto, proprio l’ordine di sospensione dell’autorizzazione, contenente i rilievi formulati dall’Amministrazione ed implicante una fase partecipativa, introdotta con la diffida, tale da soddisfare sotto tale profilo le esigenze del giusto procedimento, come disciplinate dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Per quanto riguarda i rilievi contenuti nell’atto di sospensione, invece, la revoca dell’autorizzazione si configura come atto vincolato, in presenza di riscontrate inadempienze, di modo che l’intervenuta inoppugnabilità dell’ordinanza n. 6 del 23 dicembre 2002 non può non riverberare i propri effetti sulla revoca, quale atto che, poiché strettamente consequenziale alla sospensione, non potrebbe avere contenuto diverso e risulterebbe, pertanto, non annullabile per vizi formali, ai sensi dell’art. 21 – octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Resterebbero quindi ammissibili, nel caso di specie, solo le censure riferite al contenuto del provvedimento di cui trattasi, sotto il profilo della erronea rappresentazione della realtà o del discostamento dai rilievi contenuti nell’atto presupposto.”… .

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