Studio legale Valentini
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18.12.2025 Tribunale di Pesaro – Sent. 702/2025 Est. Mosci
23/12/2025
“In fatto ed in diritto Con sentenza n. omissis/2016 del omissis/2016, divenuta irrevocabile in data omissis, la Corte di Appello di Ancona, all’esito del procedimento penale che ha visto imputato A, ha disposto la confisca dell’immobile sito nel Comune di omissis, censito al C.F. omissis. A seguito di valutazione tecnico-estimativa prot. n. omissis del omissis/2022 e di successivo verbale prot. n. omissis del omissis/2022, l’Agenzia del Demanio ha assunto nella consistenza del patrimonio immobiliare dello Stato l’immobile di cui sopra, allibrandolo alla scheda patrimoniale omissis. Poiché all’esito del sopralluogo effettuato in data omissis/2022, era emerso che l’immobile era occupato oltre che dal reo anche dal di lui figlio B, la Agenzia del Demanio aveva inviato un avviso bonario prot. n. omissis del omissis/2023 con il quale aveva richiesto il pagamento, in solido, nei confronti di A e B, della somma di € omissis, per il periodo di occupazione dal omissis/2019 (data di passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata disposta la confisca dell’immobile) al omissis/2022. E’ in questione -si osserva-la efficacia, nei confronti di B, del provvedimento costituito dall’avviso bonario prot. n. omissis del omissis/2023 e dai successivi atti impositivi emessi dalla Agenzia del Demanio con i quali è stato richiesto ai suddetti il pagamento, in solido, di una indennità di occupazione. Il provvedimento -si ritiene- deve ritenersi fondato ai sensi dell'art. Art. 12-bis D. Lgs. 74/2000 secondo il quale (Sequestro e confisca) .…”1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.”…. La domanda merita, dunque, accoglimento. La pretesa della Agenzia del Demanio legittima, innanzitutto, l'interesse alla declaratoria di nullità dell'atto in capo all'attore. Nel caso in questione il rapporto tra la Agenzia del Demanio e B, soggetto estraneo al procedimento penale all’esito del quale è stata disposta la confisca dell’immobile, è un rapporto di diritto soggettivo. La pretesa della Agenzia del Demanio non consegue, infatti, alla confisca poiché l’attore è estraneo al reato bensì alla occupazione senza titolo di un immobile il cui risarcimento del danno è oggetto alle ordinarie regole della giurisdizione (art. 111 Cost.) La condanna alle spese segue la soccombenza. (omissis)