CASSAZIONE CIVILE SEZ. II SENT. 942/2010 Pres. Elefante – Est. Malzone

Ordinanza – ingiunzione – condanna alle spese

20/01/2010

…” I ricorrenti lamentavano la violazione del termine di trenta giorni per la definzione del procedimento amministrativo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2; la mancanza di prova dei fatti in relazione al divieto di utilizzare fonti luminose per la ricerca della fauna e di sparare a meno di mt. 150 dalle strade carrozzabili; infine, la mancanza di motivazione delle ordinanze – ingiunzioni. Il Tribunale con Sentenza n. 155/05 ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese di lite. Per la cassazione della decisione ricorrono gli opponenti esponendo tre motivi: 1) Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la valutazione dei fatti di causa; 2) Violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 116 c.p.c.; 3) Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 circa la condanna alle spese di lite. Resiste con controricorso la Provincia. I primi due motivi sono infondati, attenendo i medesimi nelle rispettive articolazioni all’apprezzamento di fatti e prove non deducibili in sede di legittimità: ben vero, a norma dell’art. 360 c.p.c. il giudice di legittimità non ha il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale, la correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, nel senso che può ritenere sussistente il vizio di omessa o insufficiente motivazione solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obbiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento ovvero quello di contraddittorietà della motivazione in ipotesi che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in maniera da non consentire l’individuazione della ratio decidendi posta a base della decisione. Nessuna di dette ipotesi è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata che si sottrae ad entrambe le suddette censure …” …“ Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso attinente alla condanna degli opponenti alle spese di lite in favore della predetta provincia, avendo il primo giudice omesso di considerare che la convenuta Amministrazione stava in giudizio tramite un funzionario dell’ufficio legale dello stesso ente, senza il ministero di un avvocato specificatamente incaricato della sua difesa, ragione per la quale avrebbe potuto ottenere il rimborso delle sole spese vive, ma non anche dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato (Cass. 15.12.1983 n. 7409; Cass. 12.9.2002 n. 13294). Ne consegue che in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini, va eliminata la relativa decisione sulle spese di primo grado, mentre quelle del presente giudizio, in considerazione della decisione adottata, possono ritenersi compensate fra le parti. “…

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