Cass. pen., sez. III, Sent. n. 27739 Pres. Vitalone - Est. Petti

Lottizzazione abusiva

08/07/2008

Si sintetizza la decisione della Suprema Corte: A) Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente sino a quando sussista l’attività edificatoria, lesionandosi il monopolio pubblico della programmazione urbanistica; B) l’acquirente del singolo lotto risponde del reato in concorso con il venditore allorché sia consapevole dell’abusività dell’intervento; C) L’art. 30 comma 1 T.U. 380/2001 dispone che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio: 1. quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (lottizzazione materiale); 2. quando la trasformazione avvenga attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche (dimensione, destinazione del terreno di PRG, numero dei lotti, ubicazione, eventuale previsione di opere di urbanizzazione), denuncino in modo non equivoco la destinazione del terreno a scopo edificatorio (lottizzazione cartolare). D) Con l’ipotesi di lottizzazione cartolare viene anticipata la soglia di punibilità del reato, punendo non una attività edilizia materiale ma un’attività a questa preordinata e destinata ad incidere in futuro sull’assetto urbanistico. E) Tale anticipazione è legittima sia in relazione alla gravità del reato che si intende evitare, sia per la inconfigurabilità del tentativo nei reati contravvenzionali.

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