Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 118/2016- Est. Francesco Antonio Genovese

accoglimento ricorso

07/01/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato in data xx.yy.zzzz , la Provincia di Pesaro-Urbino proponeva ricorso ex art. 98 c. II – 99 L. Fall. in opposizione allo stato passivo del fallimento Soc. C. in liquidazione s.r.l. - domande tardive - reso esecutivo in data xx.yy.zzzz e comunicato in data xx.yy.zzzz. Con memoria di costituzione depositata in data xx.yy.zzzz, si costituiva il Fallimento della Soc. C. S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore p.t., contestando le tesi della Provincia e quindi ottenere l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, rigettare il ricorso avversario in quanto del tutto inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”. All’udienza tenutasi in data xx.yy.zzzz, la difesa della Provincia di Pesaro-Urbino si riportava integralmente al proprio ricorso in opposizione ed il Giudice istruttore riservava al Collegio ogni opportuna statuizione. Con decreto del xx.yy.zzzz depositato in pari data, il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, così statuiva: “:Il Tribunale rigetta l’opposizione e condanna l’opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di questa procedura, consistenti nel compenso del difensore, liquidato in € oltre accessori di legge”. Avverso il ridetto decreto, palesemente viziato ed ingiusto, la difesa della Provincia interponeva ricorso per Cassazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Cassazione accogliere il presente ricorso per i motivi sopra indicati da aversi qui integralmente riportati, cassare il decreto depositato in data 23.06.2014 nel procedimento n. cron. , comunicato in pari data, disponendo gli opportuni provvedimenti: - in accoglimento della presente opposizione, disporre la modificazione dello stato passivo del fallimento in epigrafe.- in via principale, disporre la restituzione alla Provincia di Pesaro – Urbino come rappresentata in pre-deduzione della somma di € o quella diversa che si ravviserà di ragione e di legge.- in via subordinata, ammettere al passivo del fallimento in epigrafe nel grado privilegiato ex art. 9 c IV e V D. Leg.vo 123/1998 per € oltre gli interessi moratori nella misura prevista dalla stessa norma; Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”. L’udienza pubblica aveva luogo in data xx.yy.zzzz. All’esito della stessa, la Suprema Corte emetteva la sentenza in epigrafe indicata, pubblicata in data xx.yy.zzzz, statuendo quanto segue: - rilevato che, il Tribunale di Pesaro, con decreto datato xx.yy.zzzz, ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Provincia di Pesaro-Urbino contro l’esclusione della prededuzione ovvero, in subordine, del privilegio artigiano, ex art. 2751- bis, c.c., per il credito restitutorio, vantato nei confronti della società fallita, fondato sul prefinanziamento corrisposto alla società, ai sensi del Regolamento CE n. 614/07 del xx.yy.zzzz, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+), in quanto - non avendo la Provincia formulato la specifica domanda di ammissione in prededuzione od in privilegio, come aveva chiesto poi solo in sede di opposizione - , il Tribunale fallimentare era impossibilitato ad accogliere l’opposizione, trattandosi di una domanda nuova; - rilevato che, avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Provincia creditrice, con atto notificato in data xx.yy.zzzz, sulla base di tre motivi (violazione e falsa applicazione dell’art. 288 TFUE, Reg. CE N. 614 DEL 2007, ARTT. 10 E 280 Trattato 3, 10 e 17 Cost; art. 9 D.lgs n. 123 del 1998 e 2745 c.c.; art. 99 LF); rilevato che, la Curatela ha resistito con controricorso. Considerato che, il primo e terzo motivo di ricorso (assorbito il secondo) appaiono manifestamente fondati. Rilevato che, infatti, la richiesta di ammissione del credito in prededuzione non è domanda nuova giacché, come risulta dallo stesso documento allegato dalla resistente Curatela nel proprio controricorso, la Provincia pur non avendo adottato un linguaggio tecnico-giuridico ineccepibile, ha comunque chiesto la restituzione dell’integrale importo depositato ammontante ad €…”, il che equivale a richiedere proprio l’ammissione “in prededuzione”, ossia la richiesta che offre al creditore la possibilità d’ottenere sicuramente il pagamento, anche immediato, della somma ammessa (nei limiti delle disponibilità di cassa), sia pure attraverso una forma d’accertamento differenziato disposto dall’art. 111-bis LF. Rilevato che, infatti, questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui “il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio d’omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale” (da ultima, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 2011). Rilevato che, del resto, alla luce della previsione dell’art. 111-bis LF, la disciplina processuale relativa all’accertamento dei crediti prededucibili (ed alla loro tutela dichiarativa), è oggi arricchita dalla chiara previsione dell’eccezionale esclusione dall’accertamento del passivo delle sole posizioni prededucibili non contestate ( né sotto il profilo dell’esistenza, né sotto quello dell’ammontare, né con riferimento al suo rango creditorio) atteso che quelle nate in capo agli incaricati della procedura, a titolo di compenso per prestazioni professionali, suppongono comunque un provvedimento di liquidazione da parte del Giudice delegato, ai sensi dell’art. 25 LF (e se “contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’art. 26” LF). Rilevato che, anche con riferimento alla prima eccezione ( i crediti non contestati), la previsione che “il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal Giudice delegato (art. 111- bis, 4° co. LF) consente d’ascrivere, anche tale ipotesi, al novero di quella sorta d’accertamento posticipato, nelle pieghe del provvedimento autorizzatorio, se non necessariamente giudiziale , quanto meno endoconcorsuale. Rilevato che, alla luce di tali innovazioni legislative, è comunque ipotizzabile che la richiesta di restituzione della somma possa essere ascritta alla domanda d’ammissione del credito in prededuzione. Rilevato che, una volta superato lo sbarramento processuale, la questione di merito deve essere esaminata dal Tribunale, il quale non l’ha mai presa in cura. Rilevato che, di conseguenza, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio allo stesso Tribunale, anche se in diversa composizione, il quale – oltre al merito della questione deciderà anche delle spese di questa fase. Rilevato che, in conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere accolto con la conseguente cassazione della decisione con rinvio al giudice a quo per la rinnovazione della fase di merito. PQM Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2015.

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