Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 13891/09 - Pres Carbone - Est. La Terza

Art. 366 bis c.p.c. (Disciplina Previgente)

15/06/2009

L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Ancona con la quale si confermava la sentenza Tribunale di Pesaro, con cui era stata accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti di cancellazione della dott.ssa X dall’albo. La Cassazione a Sezioni Unite rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile per inidoneità dei quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c. (norma ora abrogata). Questi i motivi salienti della decisione: “…Con il primo motivo si denunzia violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e difetto di motivazione. Con il quesito si chiede se (…) “…può ritenersi esauriente la motivazione addotta, sul punto, dal giudice d’appello di Ancona che si fondi esclusivamente su un filone giurisprudenziale, smentito, tra l’altro, dal diverso orientamento giurisprudenziale…” “…Con il secondo motivo si denunzia violazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale di essa Agenzia e difetto di motivazione; il quesito è il seguente: “ Dica la Corte (…) in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c. se la Corte d’appello è incorsa in manifesto vizio di motivazione che, tra l’altro, impedisce all’ Agenzia Autonoma ricorrente, di formulare in maniera esaustiva le proprie difese.”… . …….“Con il terzo motivo si reiterano le medesime censure di cui al punto precedente, formulando il seguente quesito “Dica la Corte se nella trattazione della questione sottoposta la suo esame l’Agenzia abbia fatto buon uso del proprio potere discrezionale di gestione ed organizzazione dell’albo, applicando correttamente le prescrizioni contenute nella deliberazioni n. 6/4 del 1.4.1998, n. 137 del 24 giugno 1999, n. 227 del 12 ottobre 2000, n. 280 del 6 settembre 2001. Dica altresì la Corte se al caso di specie siano applicabili le regole dettate in materia di attività amministrativa, ovvero se la dottoressa x avrebbe dovuto ricorrere inizialmente alla procedura del silenzio, come sopra descritto, o quantomeno, in seconda istanza, impugnare il provvedimento di cancellazione”. “..Con il quarto mezzo si denuncia difetto di motivazione ed il quesito è: “…Dica la Corte se nella stesura della sentenza la Corte d’appello ha osservato l’obbligo, previsto ex-lege, di adeguatamente motivare le proprie decisioni e di pronunciarsi su tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado.”…” “…Il ricorso è inammissibile non essendo idonei i quesiti che vengono formulati. L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 2 Febbario 2006, n. 40, (…) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c. nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. In relazione al difetto di motivazione ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente a sorreggere la decisione. Il fondamento di tale prescrizione va ricercato nell’intento del legislatore di rafforzare la cosiddetta funzione normofilattica del giudizio di Cassazione. (…) Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi al ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge, necessari per garantire l’unità del diritto oggettivo nazionale, che il R.D. 30 gennaio 1941, n 12, art. 65, espressamente indica tra i compiti assegnati alla Corte”… …“Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso(cfr., in tal senso, Sez. un., n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma che essa non deve essere generica ed avulsa alla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. Un. 36/2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.” “…Quanto alla censura di vizio di motivazione ex. Art. 360 n. 5, si è affermato che , perché la formulazione del motivo si possa ritenere appropriata, si richiede che la illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati (tra le tante Cass. n 16467/2008).” La Corte ha osservato che non è idoneo “…il secondo profilo del primo motivo sul difetto di motivazione, in cui si chiede alla Corte se la sentenza impugnata abbia esaurientemente motivato, così disattendendo la regola sopra riferita, per cui è necessario che, a conclusione della sia illustrazione, il motivo presenti una sintetica esposizione del decisivo fatto controverso e delle prove, che si sostengono mal valutate o trascurate, ed inoltre l’indicazione del processo logico attraverso il quale si sarebbe dovuti e non si sarebbe potuti non pervenire ad un diverso accertamento del fatto. Le stesse considerazioni valgono in relazione ai vizi di motivazione, dedotti nel secondo motivo, in cui si chiede peraltro di valutare, non già le argomentazioni della sentenza impugnata , ma direttamente il comportamento di essa ricorrente sulla applicazione della prescrizione quinquennale. Anche nel primo profilo del terzo mezzo la censura del tutto analoga, vertendo su comportamento di essa Agenzia Autonoma nella applicazione delle delibere che fissavano la decadenza quinquennale. (…) Generico è anche il quarto motivo, in cui si chiede se i Giudici di merito abbiamo adeguatamente motivato , ed in particolare abbiano risposto a tutti i motivi di appello. Nella parte espositiva si riporta integralmente l’atto d’appello e non si precisa su quali punti dello stesso sarebbe mancata la decisione dei Giudici dell’impugnazione, contravvenendo così alla regola per cui la censura deve essere immediatamente percepibile, attraverso lo schema riportato nel quesito.”

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