Cass. civ, sez. III, Sent. n. 26611/2008 - Pres. Varrone - Est. Vivaldi

Contratto di locazione - Fideiussione

06/11/2008

L’impresa X conveniva, davanti al tribunale di Pesaro, la società Y e i Sig.ri A e B chiedendone la condanna, in via solidale, al pagamento di somma dovuta per canoni non corrisposti dalla soc. Y quale conduttrice di un immobile a destinazione non abitativa, chiarendo che tale obbligazione era stata garantita dai Sig.ri A e B quali fideiussori. Si costituiva il solo B chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Il tribunale condannava i convenuti in solido al pagamento all’attrice, della somma richiesta. La sentenza era impugnata da B che ne chiedeva la riforma. Si costituiva la società appellata chiedendone la conferma. Con sentenza del 9/9/2006, la Corte d’Appello di Ancona rigettava la proposta impugnazione. Il Sig. B ha proposto ricorso per Cassazione cui ha resistito con controricorso l’impresa Y. La Corte ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione che, per stralci, si riproduce, tenuto presente che il processo in Cassazione si è svolto nella vigenza del D. leg.vo 40/2006. “Ai motivi la Corte ritiene di poter rispondere con i seguenti principi di diritto. Al primo: nel giudizio in esame – retto da rito locatizio – nessuna violazione è imputabile al giudice del merito che ha applicato la norma dell’art. 281 sexies c.p.c., posto che la stessa norma è applicabile anche al rito del lavoro (e quindi a quello locatizio) a condizione dl suo adattamento al rito speciale (v. anche Cass. 12/6/2007 n. 13708; Cass. 18/7/2008 n. 19942). Nella specie, la trattazione orale della discussione, disposta dal Giudice di primo grado – come correttamente rilevato dalla Corte di merito – non ha alterato lo schema funzionale del rito speciale, né compromesso il diritto di difesa delle parti”. “Al secondo: vero è che l’ordinanza di trasformazione del rito, ai sensi dell’art. 426 c.p.c., deve essere comunicata alla parte contumace, in applicazione di una regola generale che, sebbene non espressamente sancita per tale caso, costituisce, tuttavia, un principio generale del nostro ordinamento e, perciò, anche un criterio legittimo di ermeneutica, conformemente al disposto dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale (Cass. 13/2/1985 n. 1209)”. “Peraltro, la mancata comunicazione può essere eccepita dal solo soggetto interessato – vale a dire il contumace – e non dalla parte costituita che non vi ha interesse, se non è compromesso – come nella specie – il suo diritto di difesa. L’attuale ricorrente – come si ricava dalla sentenza impugnata – ha partecipato al giudizio nella fase successiva alla pronuncia dell’ordinanza di conversione senza subire menomazioni del proprio diritto di difesa”. “Al terzo: l’omissione in sentenza dello svolgimento del processo comporta la nullità della sentenza stessa solo quando riveli un difetto di attività del giudice, nel senso che a tale omissione corrisponda un vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia, ovvero la mancata pronuncia su di un capo della domanda: ciò che, nella specie, non sussiste. Come rilevato dalla Corte di merito, tale vizio formale – dal quale risulta affetta la sentenza di primo grado – non determina alcuna conseguenza ai fini della regressione del processo in primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.”… “Al quarto: la violazione denunciata con il quarto motivo, non sussiste, posto che la Corte di merito, interpretando la volontà delle parti – interpretazione che spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se – come nella specie – correttamente motivata – ha ritenuto che la fideiussione si estendesse all’intero periodo di durata del rapporto locatizio, compreso, quindi, quello conseguente alla rinnovazione tacita del contratto di locazione. Ha, infatti, rilevato che la prestata garanzia fideiussoria si estendeva, giusta la volontà delle parti, all’intero ed effettivo arco di svolgimento diacronico del rapporto locatizio, senza che fosse posta alcuna limitazione ad un determinato periodo di vigenza dello stesso rapporto locatizio, naturaliter suscettibile di rinnovazione tacita”. “Al quinto: nessuna violazione dell’art. 1938 c.c. è imputabile alla Corte di merito, posto che, nella specie non ricorre l’ipotesi di fideiussione omnibus, e ciò perché, da un lato, non si tratta di obbligazioni future o condizionate, ma di quelle nascenti dal contratto di locazione originariamente concluso e, dall’altro, le obbligazioni erano determinate (o quantomeno determinabili) con riferimento alle parti ed – in particolare – all’entità dei canoni locativi, il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali”. “Al sesto: nessuna violazione dell’art. 1406 c.c. è imputabile alla Corte di merito, posto che l’eventuale acquisto delle quote sociali da parte di terzi non comporta l’automatico subentro anche nella posizione di fideiussori degli acquirenti, essendo necessaria, al riguardo, che la volontà di prestare fideiussione sia manifestata in modo chiaro ed inequivocabile; e di ciò nella specie – come ha rilevato la Corte di merito – non vi è prova”…

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