Carabinieri – Trasferimento – Circolare Comando Generale 8/3/2022 – Priorità ai centri operativi rispetto a stazioni carabinieri – Caratterizzazioni turistiche – Destinazioni.

4.9.2025. TAR MARCHE ORDINANZA N. 165/2025 – PRES. ANASTASI – EST.MORRI

08/09/2025

Con ricorso, X impugnava previa sospensione dell’efficacia, -          la determinazione del Comando Legione Carabinieri “Marche”, avente ad oggetto il trasferimento e la destinazione di reparto Arma CC; -           ove occorrer possa, della Circolare 8/3/2022 Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 2018-9/03/2022, Si è costituito il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Marche: Il Collegio ha così statuito: “… Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato e considerato, ad un sommario esame: -          che, in punto di “fumus” salvi gli ulteriori approfondimenti da rinviare alla naturale sede di merito, il Collegio ritiene di condividere le linee applicative della Circolare 8/3/2022 (che il ricorrente assume essere stata violata), volte a dare priorità alla destinazione presso una Centrale Operativa o un Centro Operativo di Risposta (se esistenti) anche rispetto alle Stazioni Carabinieri; -          che anche la città di A presenta comunque caratterizzazioni turistiche pur dovendosi approfondire, in sede di merito, se queste possano considerarsi inferiori, uguali o superiori a quelle della città di B; -          che la possibilità di deroga, a tali priorità, risulta essere evento del tutto eccezionale bisognevole di specifica autorizzazione e di una motivazione in positivo (cioè in caso di ricorso alla deroga) e non in negativo (cioè quando la deroga non viene applicata, come nel caso in esame); -          che la situazione organica delle Centrali Operative di B e di A vede quest'ultima in sofferenza rispetto alla prima, essendo una struttura organizzativa più piccola quindi con peso relativo maggiore delle carenze organiche (anche se risultano essere eguali in valore assoluto); -          che, peraltro, il ricorrente è stato comunque assecondato con assegnazione, dopo il suo rientro in Italia, ad un reparto nella provincia di residenza pur risultando l'esistenza di altri reparti, in altre province marchigiane, con carenza organica maggiore. In punto di “periculum” non si rilevano infine gli estremi del danno grave ed irreparabile… . P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), respinge la suindicata istanza cautelare. …”

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