Studio legale Valentini
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9.7.2025 – Trib. Pesaro Ordinanza – Est. Melucci.
14/07/2025
Il giudice istruttore, letta l’istanza di remissione in termini avanzata da parte attrice, respinge, in quanto la parte istante non è incorsa in decadenza (art. 153 comma 2 c.p.c.); la memoria di cui all’art. 171 n.1 c.p.c. non è, per legge, destinata a consentire alla parte di “replicare alla costituzione avversaria”. Si comunichi.