ACCESSO ATTI - TRASFERIMENTO PERSONALE MILITARE - CARABINIERI -

28.2.2026 TAR MARCHE SENT. 280/2026 - PRES. ANASTASI - EST BELFIORI - CONTROLLO GENERALIZZATO - AGGRAVIO BUROCATRICO - SPECIFICA INDICAZIONE DEI DOCUMENTI - LIMITE ART. 24 CO. 6 L. 241/1990 e ART. 1049 CO. 1 LETT. F e CO. 2 LETT.B DPR 90/2010 -

18/03/2026

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’Appuntato agiva per l’annullamento della Nota Comando CC Marche con cui è stata rigettata l’istanza accesso atti nella quale si chiedeva “nel rispetto della riservatezza dei dati sulle generalità dei soggetti coinvolti, tutti i movimenti del personale del grado di Carabiniere, Appuntato e Sovrintendente negli anni 2024 e 2025, in particolare dei Sovrintendenti (potenzialmente potevano essere impiegati alla centrale operativa di Z) e Appuntati (di appartenenza dell'istante) nei suddetti anni all'interno del Comando Provinciale di XZ, ivi compresa l’indicazione delle sedi di uscita e di ingresso, al fine di mettere in evidenza il quadro completo, aggiornato e dettagliato che poi ha portato il trasferimento di autorità alla C.O. di Z, nonché di dimostrare nel caso esistenti vacanza di organico (ripianabili anche con militare appartenente a categoria diversa) ovvero movimenti di personale anche da sedi già in sottorganico.       Invero, si chiede qualsiasi movimentazione dalle prime assegnazioni ai trasferimenti a domanda, d’autorità, ovvero ai pensionamenti, alle riforme per malattia, cioè ogni spostamento dal reparto di un appuntato/carabiniere e di un sovrintendente, specificando le sedi e le contestuali situazioni organiche dei reparti sia prima che dopo, anche al fine di dimostrare che vengono concessi dei trasferimenti anche da reparti che hanno carenze organiche”.          L’Amministrazione resistente comunicava che la ridetta istanza “non trova possibilità di accoglimento risultando: in prima facie, preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione; sotto il profilo formale, di difficile interpretazione circa l'esatto istituto normativo a cui intende riferirsi.       Ad ogni buon fine, si evidenzia che, in tema di personale e questioni militari, l'accesso è comunque precluso, ai sensi degli artt.1049 e 1050 D.lgs 90/2010 e 5 bis D.lgs. 33/2013, soprattutto per le questioni afferenti all'emanazione di ordini militari e connesse con la politica di impiego, l'organizzazione e il funzionamento del servizio".       Contro il diniego sono mosse censure contenute in un unico motivo di diritto:       Violazione di legge in relazione al diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa. Violazione dell'art. 1 co. 1 e 2 bis L. 241/1990 e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, nonché leale e corretta collaborazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e ss. della L. 241/1990 anche in relazione agli artt. 1049 e 1050 D.lgs 90/201 O e all'art. 5 bis D.lgs 33/2013 e alle ragioni di ordine militare. Eccesso di potere pe difetto di motivazione e di istruttoria. Illegittimità derivata.       Il ricorso è stato respinto, ….“in quanto l’istanza di accesso è diretta a un controllo generalizzato inerente tutti i movimenti, in un biennio, di personale dell’Arma dei Carabinieri con qualifica di carabiniere, appuntato e sovrintendente, nell’ambito del Comando Provinciale di XZ.       Nel ricorso si afferma che l’istanza di accesso è finalizzata a dimostrare la illegittimità del provvedimento di trasferimento impugnato.       Dunque è espressamente affermato che l’accesso ha quale finalità quella di controllare in modo generalizzato la movimentazione delle suddette categorie di personale, in tutta la Provincia e per gli anni 2024-2025, quindi, di fatto, quella di controllare, in via generalizzata, l’operato dell’Amministrazione in tema di gestione del personale.       Peraltro, siffatta istanza costringe l’Amministrazione a un’attività di elaborazione di dati, alla quale non è tenuta da nessuna norma e comporta un aggravio burocratico che interferirebbe sul buon funzionamento dell’Amministrazione, sottraendo risorse ai gravosi compiti di istituto.       Deve ribadirsi che “l’istanza di accesso deve contenere l'indicazione precisa dei documenti richiesti e non può essere formulata né in maniera eccessivamente generica né in maniera tale da costringere la pubblica Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, con la conseguenza che non possono essere accolte richieste di ostensione che non solo non indichino con dettaglio la documentazione da esibire, ma che si palesino eccessivamente generiche e/o comportino un’attività di elaborazione dell’istanza aggravando l’attività amministrativa”, (TAR per le Marche, sez. I, 1 ° giugno 2023, n. 336).       Va ribadito, altresì, che “Per principio giurisprudenziale pacifico, infatti, la domanda di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a specifici atti e non può comportare la necessità di un 'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; inoltre, l'ostensione degli stessi non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato”, (TAR per le Marche, sez. I, 17 luglio 2020, n. 458).       Anche l’ulteriore motivazione espressa nell'impugnato diniego va esente da critiche, alla luce del combinato disposto dell'art. 24 c. 6 lett. c) L. 241/1990 e dell'art. 1049, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010. Deve condividersi, sotto tale profilo, quanto già affermato dalla giurisprudenza secondo cui “la richiesta di piante/tabelle organiche dei Reparti interessati dal trasferimento richiesto … così come quella della documentazione concernente tutti i trasferimenti ex art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri concessi dall’Amministrazione verso le sedi di servizio situate nell’ambito della … ed ancora gli atti concernenti la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per gli anni 2013 e 2014, possano agevolmente ricondursi all’alveo di cui all’art. 24, n. 6, lett. c), della legge n. 241/1990, con particolare riferimento ai documenti riguardanti il personale”.       Tale principio, applicabile al caso di specie, come in detta sede affermato si fonda, sotto un primo profilo, sulla considerazione che “l’esibizione delle tabelle contenenti gli organici della …  implicherebbe la conoscenza delle misure organizzative adottate dall’Arma per contrastare la criminalità in tali ambiti territoriali e per assicurare la difesa del territorio e la sicurezza nazionale, nonché che tali dati organici, inoltre, se raffrontati poi con le deficienze concernenti la copertura dei posti di impiego, potrebbero essere idonee a rivelare, in modo sistematico, situazioni di criticità nella tutela dell’ordine pubblico”; sotto altro profilo sul dato testuale dell’art. 1049, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010 poiché “tale disposizione, emanata in attuazione del richiamato art. 24 co. 6, della legge n. 241/1990, afferma la non ostensibilità degli atti e dei documenti concernenti, tra l’altro, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale dell’Arma dei Carabinieri” (TAR Basilicata, 8 luglio 2014, n.443), (TAR per l’Emilia Romagna, Parma, 27 marzo 2017, n.115, non appellata).       Per le complessive ragioni esposte il ricorso va respinto.” ….        

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