9.1.2026 Corte di Appello di Ancona Sent. 46/2026 Pres. Gianfelice – Est. Damiani

NATURA SOSTANZIALE DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – TARDIVITA’ DELL’APPELLO – DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE IN REPLICA IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO – RILEVANZA – NON NECESSITA’ DI FISSAZIONE DEI TERMINI EX ART. 101 C.II C.P.C. – RAGIONI – COMPETENZA DEL GIUDICE DI RINVIO A DICHIARARE L’INAMMISSIBILITA’ DELL’APPELLO SE NON ESAMINATA DALLA CASSAZIONE – RAGIONI -

16/01/2026

Con sentenza n. 760/2014 in data 5/11.08.2014 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione di terzo ex artt. 619 e 624 c.p.c. (riqualificato dal Tribunale quale opposizione all’esecuzione), sulla domanda proposta dal Comune di X nei confronti di Banca B, C S.r.l., D e E S.r.l., al fine di ottenere l’estinzione dell’esecuzione instaurata dalla banca quale titolare di pignoramento ipotecario trascritto sul fabbricato sito in omissis, già di proprietà di D che lo ha ceduto a C S.r.l., a lui riconducibile, e successivamente confiscato in favore del Comune, unitamente ad altri suoi immobili, a seguito di sentenza di condanna omissis emessa ex art. 444 c.p.p. per omissis nell’ambito di un procedimento tributario per rilevanti debiti erariali, ritenuta la proponibilità nelle forme dell’opposizione all’esecuzione dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il contratto di finanziamento, destinato ad attivo circolante, concluso in data omissis.2008 tra banca B e E S.r.l., anch’essa riconducibile al D e la concessione della garanzia sull’immobile de quo, poiché la domanda di accertamento della inefficacia nei confronti del Comune di omissis del contratto di finanziamento e della costituzione ipotecaria mira a reintegrare la garanzia patrimoniale dello stesso, ritenuta altresì provata la dolosa preordinazione da parte della banca alla costituzione delle ipoteche sugli immobili delle società facenti capo al D, al fine di costituire un diritto di credito in capo all’istituto e di pregiudicare, in tal modo, il recupero delle somme da parte dell’erario, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del Comune di X del contratto di finanziamento e dell'atto di costituzione ipotecaria, ha rigettato ogni altro domanda e condannato le parti convenute in via solidale a rimborsare al Comune parte attrice i 3/4 delle spese di lite. Avverso la citata sentenza di primo grado ha proposto appello C S.r.l., chiedendo che sia dichiarata la validità ed efficacia del contratto di finanziamento e dell’iscrizione ipotecaria, sul presupposto che la confisca non incida sulla sussistenza e relativa tutela del diritto di garanzia reale spettante a Banca B in forza di ipoteca e pignoramento per essere antecedenti al provvedimento che ha disposto la confisca dell’immobile oggetto di esecuzione; il Comune di X ha chiesto il rigetto della impugnazione e ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inefficace anziché nullo il finanziamento per cui è causa: con sentenza n. 604 in data omissis.2020 ha accolto l’appello principale, escludendo la configurabilità di una dolosa preordinazione di B e di D nella costituzione di ipoteca, ha respinto l’appello incidentale proposto dal Comune di X escludendo che la costituzione di ipoteca potesse integrare una frode alla legge, ma piuttosto una frode al creditore, con condanna del Comune al pagamento, in favore delle due parti appellanti, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Comune di X, affidato a tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 2901 c.c. poiché l’atto di costituzione di ipoteca volontaria deve ritenersi a titolo gratuito e, quindi, non necessita della prova della dolosa preordinazione ad eludere le ragioni del creditore, essendo sufficiente quella della consapevolezza del danno arrecato al creditore con il compimento dell’atto dispositivo, di cui il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto, considerato altresì che il D aveva ammesso, nel corso del procedimento penale definitosi ex art. 444 c.p.p., di aver tentato di occultare parte del suo patrimonio per sottrarlo alle aggressioni dei creditori; il Comune ha, inoltre, lamentato la violazione degli artt. 1345 e 2735 c.c., in quanto l’atto dispositivo oggetto di revocatoria è stato compiuto in frode alla legge in violazione del divieto del patto commissorio sanzionato con la nullità ex art. 2744 c.c., non avendo il secondo giudice considerato l’effettiva finalità della concessione di ipoteca di costituire una garanzia in favore non della banca, che non aveva erogato alcuna somma, ma dello stesso debitore che, invero, l’aveva posta a disposizione. Con ordinanza resa in data 22.09/9.11.2023 nel giudizio R.G. n. 397/2021 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in ragione della fondatezza del primo e del secondo motivo e ritemuto assorbito il terzo riguardante il regime delle spese di lite, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio il Comune di X, insistendo per la conferma della impugnata sentenza di primo grado e per sentir dichiarare la inefficacia nei propri confronti del contratto di finanziamento con costituzione ipotecaria sull’immobile sottoposto ad esecuzione da parte della banca e medio tempore confiscato, con conseguente assegnazione del bene in proprio favore, all’esito del procedimento penale a carico di D; il Comune appellante ha, inoltre, instaurato il giudizio di rinvio anche nei confronti del difensore di C S.r.l., Avv. G, quale antistatario delle spese di lite dei due gradi di giudizio percepite dal Comune in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata, con richiesta di condanna dello stesso alla restituzione della somma di €.omissis oltre interessi e rivalutazione monetaria. In sede di comparsa conclusionale ha, infine, eccepito, in quanto rilevabile anche d’ufficio, il difetto di legittimazione attiva di H S.r.l. per non avere essa dimostrato l’inclusione del credito vantato da Banca B nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Si è regolarmente costituita in giudizio H S.r.l. con socio unico, quale cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti di Banca B e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale, I S.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello per l’insussistenza della dolosa preordinazione di cui all’art. 2901 c.c. ai danni del Comune tra la banca e parte debitrice, in mancanza di prova della consapevolezza da parte della banca circa l’intenzione di D di eludere le ragioni dell’Erario creditore, essendo irrilevanti le dichiarazioni confessorie rese da quest’ultimo in sede di procedimento penale ai fine della prova che l’interposizione fittizia delle due società da egli entrambe amministrate fosse stato lo strumento per creare creditori di comodo che potessero costituirsi diritti reali di garanzia sui suoi beni, lì dove la stessa Cassazione ha rilevato che le dichiarazioni rese in sede penale non costituiscono prova della loro veridicità nel giudizio civile e considerate anche le risultanze istruttorie di cui all’interrogatorio reso dal L, ex direttore della Banca B filiale di V; il Comune ha, inoltre, di fatto rinunciato al motivo riguardante la domanda di nullità del contratto di finanziamento e della relativa ipoteca per motivo illecito comune tra E srl e Banca B ai sensi dell’art. 1345 c.c., non avendo l’odierno appellante dedotto alcunché in tema di violazione del divieto del patto commissorio che determinerebbe la nullità della causa del contratto di finanziamento e della costituzione di ipoteca. La difesa della banca ha, inoltre, riproposto i motivi di appello originari riguardanti la improcedibilità dell’azione spiegata dal Comune ex art 619 c.p.c. e la sussistenza in capo alla banca della buona fede, da ritenersi sempre presunta. Si è regolarmente costituita in giudizio C S.r.l., tornando preliminarmente a ribadire che l’azione ex art. 619 c.p.c. doveva essere dichiarata improcedibile in primo grado per essere stati i beni oggetto di esecuzione immobiliare acquisiti nella proprietà del Comune e chiedendo, nel merito, la totale riforma della sentenza di primo grado, per aver erroneamente accolto l’azione revocatoria nel presupposto della sussistenza di una dolosa preordinazione alla costituzione di ipoteche sugli immobili delle società facenti capo al D al fine di costituire un diritto di credito in capo all’istituto e di pregiudicare, in tal modo, il recupero delle somme da parte del Comune, essendo emersa in istruttoria la buona fede della banca per l’assenza di qualsiasi collegamento tra i diritti di garanzia concessa dalla banca e i comportamenti illeciti realizzati dal D: di conseguenza, il sequestro e la successiva confisca per equivalente non incidono sulla sussistenza e relativa tutela del diritto di garanzia reale spettante alla banca in forza di ipoteca e pignoramento recanti data antecedente al provvedimento di confisca dell’immobile oggetto di esecuzione. La società appellata ha, infine, chiesto una nuova determinazione delle spese di lite di spettanza di ciascuna delle parti si in considerazione della parziale soccombenza del Comune di X in primo grado. Si è regolarmente costituito in giudizio l’Avv. G, chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere nei suoi confronti, con spese compensate, a seguito di offerta, banco iudicis, della somma di € omissis a titolo di restituzione di quanto percepito dal Comune in esecuzione della sentenza di secondo grado poi cassata, quale antistatario delle spese di lite dei due gradi di giudizio, avendo peraltro il Comune dichiarato di accettare l’offerta predetta. A seguito di ordinanza del 7.10.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’appello avverso la sentenza di primo grado è inammissibile. La controversia trae origine dal contratto di mutuo stipulato in data omissis.2008 tra Banca B e E S.r.l. per l’importo di € omissis, a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado per complessivi € omissis: l’immobile ipotecato è stato successivamente ceduto a C S.r.l. con atto di compravendita del omissis.2009 e, a seguito del mancato rimborso del finanziamento, la banca ha trascritto pignoramento immobiliare in data omissis.2010, anteriormente al sequestro preventivo per equivalente ex art. 321 c.p.p. disposto nei confronti di D (a cui sono riconducibili entrambe le suddette società) con provvedimento in data omissis.2011: il Comune di X, adducendo di essere proprietario dell’immobile pignorato, ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare incardinata dalla banca, al fine di ottenere in via revocatoria e principale la dichiarazione d’inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di finanziamento e dell’atto costitutivo di ipoteca. A tal proposito, il giudice di prime cure ha riqualificato l’azione ritenendo che “non vi è interesse ad una opposizione proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c. in difetto di una domanda di accertamento del diritto di proprietà in capo al Comune” e che “Il terzo acquirente dell'immobile ipotecato assume invece … la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione come terzo esecutato, e non può quindi proporre l'opposizione di cui all'art 619 cod. proc. civ., bensì l’opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. pag. 4 sent.). La difesa della banca ha eccepito l’erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui non ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione ex art. 619 c.p.c.: l’eccezione, disattesa dal giudice dell’appello, non è stata reiterata nel giudizio dinanzi la Cassazione, non avendo l’eccezione costituito oggetto di controricorso e, pertanto, è coperta dal giudicato della sentenza di legittimità, che infatti ha disposto il rinvio all’intestata Corte territoriale per l’approfondimento dei soli due specifici motivi contenuti nell’ordinanza stessa. Per completezza espositiva, va enunciato che con provvedimento del 3.12.2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo immobiliare, per essere l’istanza di riassunzione depositata solo in data 4.04.2024 dopo la pronuncia della Suprema Corte e, pertanto, oltre il termine consentito dall’art. 627 c l’istanza di riassunzione è pervenuta solo in data 04.04.2024 dopo la pronuncia della Suprema Corte e quindi, chiaramente, ben oltre il termine massimo consentito dall’art. 627 c.p.c. Ciò premesso, è da ritenersi preliminare lo scrutinio dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune soltanto con la memoria di replica depositata nel presente giudizio di rinvio in data 22.12.2025, lamentando la tardività dell’appello notificato in data 16.03.2015 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 11.08.2014, quindi oltre il termine di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, nell’assunto che non possa ritenersi applicabile al caso di specie la sospensione feriale dei termini processuali in riferimento all’azione di opposizione all’esecuzione come riqualificata dal Tribunale: occorre, dunque, accertare l’esatta tipologia di azione controversa, essendo essa rilevante ai fini dell’operatività o meno della sospensione feriale di giorni 45 ratione temporis applicabile, atteso che l’appello sarebbe tempestivo solo in caso di un loro computo nel termine semestrale ex art. 327 c.p.c. L’eccezione è fondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la natura dell’azione va individuata in base al suo contenuto sostanziale, non alla sua qualificazione formale: “La qualificazione giuridica della domanda deve avvenire sulla base del petitum e della causa petendi, a prescindere dal nomen iuris adottato dalla parte o dal giudice di merito” (Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21929). E, ancora, “il regime processuale applicabile dipende dalla natura sostanziale dell’azione e non dalla sua qualificazione formale” (Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 22887). Nel caso di specie, l’azione è stata proposta da soggetto pacificamente proprietario dell’immobile assoggettato ad esecuzione forzata, tanto che come già rilevato dal primo giudice l’azione proposta dal Comune non è finalizzata all’accertamento del diritto di proprietà, ma è diretta ad ottenere l’esclusione del bene medesimo dalla procedura esecutiva, mediante la contestazione del diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva. Essa integra pertanto, in via sostanziale, un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., indipendentemente dalla sua formale qualificazione come opposizione di terzo e dalla proposizione, in via strumentale, di una domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Tale conclusione è conforme all’orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui l’azione proposta dal terzo proprietario del bene pignorato diretta a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata integra un’opposizione all’esecuzione, sottratta alla sospensione feriale dei termini (cfr., ex multis, Cass. n. 19672/2017; Cass. n. 11858/2016; 25728/2014; Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2014, n. 16382; Cass. n. 1629/2012): ne consegue che il giudizio rientra tra i procedimenti di esecuzione forzata, per i quali l’art. 3 della L. n. 742/1969 esclude espressamente l’applicazione della sospensione feriale dei termini. Il Collegio rileva, altresì, che la qualificazione dell’opposizione come opposizione all’esecuzione non è stata contestata dalla difesa della banca nel controricorso in Cassazione, con la conseguenza che tale qualificazione ha acquisito effetto di giudicato interno tra le parti, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2016, n. 7218; Cass. Civ., Sez. III, 17 novembre 2015, n. 23333), secondo cui la mancata impugnazione o contestazione in sede di legittimità della qualificazione giuridica di un’azione comporta vincolo per le parti in merito alla corretta qualificazione della stessa nei gradi successivi del giudizio. Ebbene, essendo indiscusso che trattasi di opposizione all’esecuzione, trova applicazione il principio secondo cui i termini processuali per la proposizione dell’appello non sono sospesi durante i mesi feriali (art. 154 c.p.c., art. 3 L. n. 742/1980). La giurisprudenza di legittimità conferma che, nei giudizi di opposizione all’esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera (Cass. Civ., Sez. III, 3 maggio 2012, n. 6487; Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2011, n. 6394), con la conseguenza che i termini per la proposizione dell’impugnazione decorrono senza soluzione di continuità anche nel periodo feriale. La Suprema Corte ha più volte affermato che “L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, derivante dal decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c., è rilevabile d’ufficio e può essere dedotta anche per la prima volta in sede di discussione o nelle comparse conclusionali” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 23675/2014; Cass. civ., sez. VI, n. 20716/2018), sempre che gli elementi di fatto (quali la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione dell’appello) risultino dagli atti di causa e che non siano introdotti nuovi fatti o documenti tardivamente (condizioni ricorrenti nel caso di specie). Le Sezioni Unite hanno, sul punto, affermato il principio secondo cui la tardività dell’impugnazione, trattandosi di una circostanza oggettiva desumibile direttamente dagli atti in possesso delle parti, non costituisce uno “sviluppo inatteso” della lite per cui sia necessaria l’apertura di un contraddittorio integrativo con assegnazione di termini per memorie difensive ex art. 101, co. 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30 marzo 2021, n. 8776): in altre parole, la tardività de qua è una questione di diritto riguardante il computo dei termini, agevolmente riconoscibile dal giudice sulla base della documentazione processuale, senza bisogno di un ulteriore confronto tra le parti, né di dare alle stesse un termine specifico per replicare a tale eccezione. Il Collegio rileva, infine, come il giudice del rinvio abbia la legittimazione a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività della relativa notificazione, anche se l’eccezione sia stata sollevata per la prima volta in tale procedimento, purché la questione non sia stata esaminata né decisa dalla Corte di Cassazione, come appunto nel caso in esame. La pronuncia rescindente, infatti, non preclude al giudice del rinvio il rilievo, anche d’ufficio, di vizi processuali attinenti all’ammissibilità dell’impugnazione, qualora la Suprema Corte, nel cassare la sentenza di secondo grado, non abbia implicitamente o esplicitamente presupposto la ritualità e tempestività dell’appello: “L’inosservanza del termine per la notificazione dell’atto di appello comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ed è rilevabile anche in sede di rinvio, ove la questione non sia stata precedentemente decisa” (Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2014, n. 11247). Alla luce di quanto sopra la Corte, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in accoglimento dell’eccezione di tardività della notifica dell’atto di appello sollevata dal Comune di X, dichiara inammissibile l’appello proposto da C S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro pubblicata in data omissis.2014, che conferma integralmente e ne dichiara il passaggio in giudicato. La Superma Corte ha, infine, statuito che l’adita Corte d’Appello dovrà provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In materia di liquidazione delle spese in sede di rinvio, il principio applicato in giurisprudenza è il seguente: “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass. 29 marzo 2006, n. 7243). Nel caso di specie, in considerazione della totale riforma della sentenza di secondo grado e dell’esito globale del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e va applicato a carico di tutte le parti appellate (ad eccezione dell’Avv. G), con riguardo a tutti i gradi del giudizio. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il Comune di omissis e l’Avv. G, con spese integralmente compensate tra le parti. P.Q.M.   La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C S.r.l. avverso la sentenza n. 760/2014 resa in data omissis.2014 dal Tribunale di Pesaro, integralmente riformata dalla sentenza n. 604/2020 della Corte di Appello di Ancona, oggetto di cassazione con rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n. 31249/2023 resa in data 22.09/9.11.2023, così provvede: -                          Dichiara inammissibile l’appello proposto da C. S.r.l. avverso la sentenza n. 760/2014 resa dal Tribunale di Pesaro in data omissis.2014; -                          Conferma integralmente l’impugnato provvedimento n. 760/2014 del Tribunale di Pesaro e ne dichiara il passaggio in giudicato; -                          Dichiara cessata la materia del contendere tra il Comune di X e l’Avv. G, con spese integralmente compensate tra le parti; -                          Condanna H S.r.l. con socio unico e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale, I S.r.l. alla restituzione di tutte le somme corrisposte dal Comune di X a Banca B in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dalla data del pagamento all’effettivo soddisfo; -                          Condanna H S.r.l. con socio unico e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale, I S.r.l., nonché C S.r.l., E S.r.l. e D alla refusione, in via solidale, in favore del Comune di X, delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida (omissis)

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