Studio legale Valentini
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Ordinanza di demolizione di opere abusive – Loro valutazione unitaria – Legittimità – Decorso di lungo periodo (anni 20 – 30) dal commesso abuso – Irrilevanza – Manufatti di modeste dimensioni – Ammissione di responsabilità del ricorrente in verbale dei carabinieri - Rilevanza sino a querela di falso – Proprietario attuale dell’opera – Destinatario dell’ordinanza di demolizione – Legittimità – Preventivo avvio del procedimento – Non necessità – Manifesta infondatezza del ricorso – Revoca del patrocinio dello stato.
10/12/2025
Per l’annullamento, previa sospensiva, - dell’ordinanza di demolizione del Comune di X, n. omissis del omissis 2024, prot. n. omissis, delle opere abusivamente realizzate riguardanti dei manufatti siti nell’area in località W; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compreso il verbale di constatazione di abuso edilizio redatto in data omissis.2023 dai Carabinieri Forestali, menzionato nella ordinanza di demolizione impugnata, sebbene non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di X; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno omissis 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. FATTO I signori C e D hanno impugnato l’ordinanza del Comune di X n. omissis registro ordinanza, prot. n. omissis del omissis.2024 avente ad oggetto: "Demolizione e rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate riguardanti dei manufatti siti nell'area in località W. Con il suddetto provvedimento il Comune aveva ordinato ai signori C e D di demolire, siccome realizzati senza i necessari titoli autorizzatori, i seguenti manufatti: 1) MANUFATTO in MURATURA, intonacato di forma rettangolare, di dimensioni m. 9,5 x m. 2,25 e altezza m. 2,4, con copertura leggermente pendente, realizzata di in legno, con sovrapposizione di carta catramata; seminterrato su tre lati, in quanto addossato al terreno roccioso; con 5 aperture sul fronte in corrispondenza dei 5 vani, in alcuni dei quali sono presenti scarichi per doccia, attacchi di sanitari, attacchi e lampadine; 2) SAGOMA RETTANGOLARE di dimensione m. 8, 1 x m. 6,5, e altezza m. 0,65 all'incirca, realizzata da bussole di 8 cm., intonacate all'esterno, mentre l'interno è riempito di terra; l'accesso all'interno avviene attraverso 3 gradini larghi cm. 72; di lato vi è una gettata di dimensioni m. 3,53 x m. 0,76 e altezza m. 0,1, sulla quale è in fase di realizzazione un barbecue; 3) PANCA IN MURATURA a fianco del manufatto sub 1), rivestita nella seduta e nello schienale di legno, lunga m., larga 54 cm. e alta 50 cm.; 4) MURI di CONTENIMENTO in prossimità dell'ingresso dell'area, realizzati a formare gradoni, con scale di accesso; 5) FABBRICATO in LEGNO di dimensione m. 4, 11 x m. 4,05, con altezza variabile da un minimo di m. 2,05 a un massimo di m. 2, 7, con copertura in legno con carta catramata, e tracce di elementi di illuminazione; 6) PIAZZALE realizzato su muratura con RECINZIONE in LEGNO di lunghezza di circa m. 11,94; 7) FABBRICATO in LEGNO e PICCOLI MANUFATTI; 8) FABBRICATO in LEGNO di dimensione m. 3,98 x m. 5,96 con altezza variabile da un minimo di m. 1,8 a un massimo di m. 2,35, affiancato da una recinzione in legno. L'Amministrazione comunale aveva ritenuto che le suelencate opere, unitariamente considerate, costituissero un intervento di nuova costruzione, realizzato senza permesso di costruzione e senza autorizzazione sismica (necessaria per i manufatti sub 1, 5, 7 e 8), per di più in aree, a eccezione di quella ove insiste il manufatto sub 5), interessate dal vincolo Boschi (articolo 34 N.T.A.) a Tutela Integrale (articoli 26 e 27 N.T.A.). I signori C e D hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'ordinanza gravata, oltre al risarcimento del danno patito, sia in relazione all'oggetto principale del ricorso, sia in relazione al danno alla vita di relazione del ricorrente e della propria famiglia, anche in termini di danno esistenziale. Sì è costituito m giudizio il Comune di X, per resistere al ricorso avversario e chiedere la sua reiezione. La domanda cautelare è stata respinta sia in primo, che in secondo grado per difetto del requisito normativo del fumus boni iuris. Le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni nelle memorie ex articolo 73 Cod. proc. amm.. Alla pubblica udienza del omissis 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Viene in decisione la causa promossa dai signori C e D avverso l’ordinanza in epigrafe identificata, con la quale il Comune di X ha ordinato loro di demolire una serie di manufatti abusivamente realizzati in aree di loro proprietà, ubicate nel territorio comunale, in località W. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono i vizi di “Disparità di trattamento – Ingiustizia grave e manifesta – Illogicità”. Sostengono i signori C e D che dei manufatti per i quali è stata emanata la sanzione ripristinatoria, uno solo è stato da essi acquistato prima del 2023 ed è stato costruito prima del 1° settembre 1967, mentre tutti gli altri sono stati acquistati nel 2023 e sono stati realizzati oltre 30 anni fa. Evidenziano i ricorrenti come in tale lunghissimo periodo di tempo il Comune è rimasto del tutto inerte. Negano poi i deducenti che il signor C si sia assunto la responsabilità degli abusi. Ritengono gli esponenti che in ragione del lungo lasso di tempo intercorso si sia formato un affidamento incolpevole sulla legittimità delle opere, e che per tale ragione il Comune, anche alla luce della giurisprudenza CEDU, avrebbe dovuto adeguatamente motivare su quello che era il concreto ed attuale l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l'interesse oppositivo del privato a conservare l'integrità dell'assetto edilizio esistente. In particolare, a loro dire, il Comune avrebbe dovuto considerare che i manufatti indicati nell'ordinanza di demolizione ai numeri 2, 4, 7 e 8 sono di modeste dimensioni, ricadono in aree di loro proprietà esclusiva, intercluse alla pubblica via. 2.2. La doglianza è nel suo complesso infondata. 2.3.1. La dichiarazione del signor C di essere l’autore dei manufatti di cui si discute è riportata nel verbale di contestazione di abuso redatto in data omissis.2023 dal Nucleo dei Carabinieri Forestali di omissis. Ora quel verbale ha natura di atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni accertative attribuite dalla legge (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 8811/2022; C.d.S., Sez. II, sentenza n. 633/2021). A mente dell'articolo 2700 Cod. civ., «l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso», tra l'altro, «delle dichiarazioni delle parti [ ... ] che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza [ ... ]». E non consta che l'interessato abbia presentato formale querela di falso. 2.3.2. In ogni caso, ai fini del presente giudizio caducatorio è irrilevante chi sia l'autore materiale degli illeciti, perché sia il signor C, sia il signor D sono proprietari delle aree su cui insistono i manufatti abusivi e dunque dei manufatti medesimi per il principio dell'accessione, e a mente dell'articolo 31 D.P.R. n. 380/2001, anche il proprietario è destinatario dell'ordine di demolizione delle opere realizzate senza titolo autorizzatorio. L'ordinanza di demolizione può dunque essere legittimamente emanata nei confronti dell'attuale proprietario dell'immobile «anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario» (così, tra le tante, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 6178/2025). 2.4. Parimenti irrilevante è il lungo lasso di tempo in tesi decorso tra la realizzazione dei manufatti abusivi e l'esercizio del potere repressivo. A partire dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 è oramai assodato in giurisprudenza che il decorso del tempo (anche se in ipotesi rilevante) non determina mai l'insorgenza in capo al privato di uno stato di legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. L'eventuale ritardo con il quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio di un illecito che è comunque permanente, non rende legittimo ciò che è stato realizzato illegittimamente (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 532/2025; C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 448/2025). 2.5. Ugualmente assodato, proprio in ragione della testé ricordata sentenza dell'Adunanza plenaria, è che il provvedimento sanzionatorio che ordina la demolizione di un immobile abusivo, realizzato sin dall'origine senza alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non necessita di essere motivato in ordine alle ragioni di pubblico interesse ( diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II sentenza n. 5827/2025; C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 3934/2025). 3.1. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti prospettano i vizi di "Eccesso di potere per illogicità e sviamento di potere; Travisamento ed erronea valutazione dei fatti; Contradditorietà”. Sostengono i signori C e D che i manufatti indicati in ordinanza ai numeri 3, 5, 6, 7 e 8 siano mere opere di pertinenza urbanistica, come tali non necessitanti di permesso di costruire. Nello specifico oppongono i deducenti che la panca in muratura (manufatto sub 3) non costituisce volume edilizio o manufatto tale da alterare il prospetto o la sagoma del fabbricato: è una struttura precaria d'arredo o comunque ha natura pertinenziale. 3.2. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti rilevano i vizi di "Violazione di legge - Illogicità - Eccesso di potere - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti; Contraddittorietà”. Contestano i signori C e D che il manufatto indicato al n. 1 nell'ordinanza di demolizione possa concretizzare un abuso edilizio, in quanto è un ricovero di attrezzi agricoli e/o similari, tant'è che insiste su un'area a destinazione agricola. Gli "attacchi idraulici" ivi presenti servirebbero al lavaggio proprio degli attrezzi, mentre non vi sarebbero scarichi per le docce. Ne traggono i ricorrenti la conclusione che non s1 tratterebbe di una nuova costruzione soggetta al permesso di costruire. 3.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché muovono entrambi dal medesimo errato approccio, ovverosia quello di considerare le opere abusivamente realizzate singolarmente, ognuna distinta dalle altre. Sennonché, in giurisprudenza è pacifico che gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente nella loro globalità, perché «la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: l'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare» (così, C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 2990/2024). L'Amministrazione deve apprezzare il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non dal singolo intervento, bensì dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale e concorrente impatto edilizio (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 2321/2024; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, sentenza n. 24/2025). 3 .4. Ora, è indubbio che la pluralità di manufatti realizzati nel compendio immobiliare dei ricorrenti, dettagliatamente descritti nella parte in fatto e ampiamente documentati con fotografie dal Comune, integrano - unitariamente valutati - un intervento di nuova costruzione. Sicché le doglianze risultano entrambe infondate. 4.1. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti fanno valere i vizi di "Violazione di legge: art. 7 e ss. L. 241/90 - Illogicità - Eccesso di potere - Mancata comunicazione avvio procedimento". Assumono i signori C e D che in considerazione della particolarità dei luoghi e degli abusi contestati e del difetto di motivazione in merito alla risalenza nel tempo dei manufatti, il Comune avrebbe dovuto comunicare loro l'avvio del procedimento. Negano i deducenti che nel caso di specie possa trovare applicazione la previsione del comma 2 dell'articolo 21-octies della L. n. 241/1990, perché solo la partecipazione dell'interessato, in chiave cooperativa o contraddittoria, avrebbe potuto garantire che gli accertamenti, le misurazioni, le verifiche ed i riscontri, effettuati unilateralmente dall'Amministrazione procedente, fossero valutati in coerenza con l'affidamento del privato, connesso al consolidato status quo ante, sì da giungere a una differente conclusione del procedimento. 4.2. Anche quest'ultimo motivo di doglianza è destituito di fondamento. Secondo la consolidata giurisprudenza, a cui anche la Sezione aderisce (si veda a esempio la sentenza n. 273/2022), stante la natura vincolata dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, non è necessaria la preventiva comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, che comunque non potrebbe avere esito diverso (cfr. C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8537/2025; C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 10526/2024). Sussistendo, come visto ai punti che precedono, i presupposti per la sua adozione, l'omissione della suvvista comunicazione non comporta pertanto l'illegittimità del provvedimento (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 5827 /2025; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 8779/2024). 5. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso viene pertanto respinto. Come da regola generale le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte resistente nella misura indicata in dispositivo. I ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedimenti assunti in data omissis.2024 dalla Commissione ex articolo 14 delle Norme di attuazione del Cod. proc. amm .. I provvedimenti della Commissione per il gratuito patrocinio sono provvisori. Il Collegio, considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, dispone la revoca dell'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, difettando il presupposto di cui al comma 2 dell’articolo 74 del D.P.R. n. 115/2002. (omissis)