Studio legale Valentini
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Accertamento tecnico preventivo – Chiamata in causa da parte di terzo chiamato – Fattispecie – Inammissibilità – CTU esplorativa – Significato – Richiesta in ATP – Ammissibilità – Ragioni – ATP finalità – Distinzioni col giudizio di merito – Conseguenze.
02/12/2025
ORDINANZA ritenuta preliminarmente la necessità di provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, proveniente dalle difese dei terzi chiamati A, B e soc. C, con riferimento a d; rilevato che: - il terzo chiamato A ha chiesto l’estensione del contraddittorio a d nella comparsa di costituzione e risposta, senza meglio precisare le eventuali ragioni della chiamata; - il terzo chiamato soc. C ha evidenziato, nella propria comparsa a seguito della chiamata da parte di A, che “d [ha] svolto il medesimo identico ruolo professionale di omissis nella realizzazione dell'opera di A” (come a suo dire evidenziato nella comunicazione inviata da E al Comune e dalla fattura emessa per il compenso della propria attività); - il terzo chiamato B ha del pari, nella comparsa di costituzione e risposta, chiesto l’estensione del contraddittorio a d, insieme a diversi altri tecnici e professionisti, “determinanti per i compiti svolti e le funzioni al tempo rivestite”; - i difensori delle parti chiamate in causa sopra citate hanno evidenziato all’udienza del 29/10/2025 la necessità della chiamata “anche al fine di accertare con maggior precisione il ruolo svolto da B” nonché “per eventuali azioni di regresso qualora si evidenziasse una responsabilità concorrente”; rammentato che il presente procedimento è stato introdotto dalla F s.r.l. ai sensi dell’art. 696 c.p.c. nonché dell’art. 696 bis c.p.c., evidenziando in prima battuta la necessità di un accertamento urgente dello stato dei luoghi di cui si tratta (la piscina comunale coperta omissis) e la contestuale necessità/opportunità di un tentativo di conciliazione in ordine all’eventuale danno sofferto dalla ricorrente (per la chiusura dell’impianto); evidenziato, pertanto, che è necessario un bilanciamento tra l’opportunità di una riunione anticipata di cause connesse, la necessità dell’estensione del contraddittorio e la necessità di una definizione sollecita del giudizio (che ha comunque natura cautelare); osservato che la chiamata in causa è stata autorizzata con riferimento ai soggetti indicati dal comune di g convenuto in quanto asseritamente (co-)responsabili degli eventuali vizi progettuali e/o costruttivi 1, nonché alle loro rispettive assicurazioni (anche in ossequio alla funzione conciliativa dell’istituto), mentre è stata rigettata con riferimento alla H in assenza della “formulazione (o anche la sola prospettazione) di specifiche domande di merito da parte del chiamante” e con riferimento agli altri professionisti che hanno “partecipato alla realizzazione dell’edificio e alla direzione lavori” (d, [i], l, M, N)”, “che estende l’ambito delle parti del giudizio preliminare senza la formulazione (o anche la sola prospettazione) di specifiche domande di merito”; ritenuto di confermare la decisione in ordine alla posizione di d, sulla quale i tre sopra citati terzi chiamati hanno insistito, in assenza di peculiarità della sua posizione che autorizzi un ulteriore differimento della decisione in ordine all’accertamento tecnico richiesto; evidenziato, infatti, che: - il Comune di g non ha ritenuto di includere tra i soggetti dai quali intende essere manlevata e garantita in caso di accertamento della preesistenza di carenze progettuali o esecutive nella costruzione della piscina e in udienza non ha formulato autonoma ulteriore chiamata in causa, evidenziando che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario e rappresentando l’urgenza; - l’istanza di chiamata in causa (da parte dei tre citati terzi chiamati) continua a non essere accompagnata dalla prospettazione delle domande che essi andrebbero a proporre nei confronti del terzo (genericamente indicate come “eventuali azioni di regresso”), posto che il soggetto che potrebbe avanzare richieste risarcitorie potrebbe essere solo il Comune; - la posizione di d emerge esclusivamente dalla comunicazione effettuata dal progettista ‘principale’ dell’impianto, E, nel 1996, quando lo stesso indicò d, insieme ad altri professionisti, come “collaboratore al progetto” con la funzione di “Direzione Lavori […]”, ai sensi dell’art. 11 della “Convenzione di incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori della nuova piscina comunale coperta in località omissis” sottoscritta tra il Comune di g e lo stesso E; - detto art. 11 recita: “il progettista potrà avvalersi della prestazione professionale specializzata di altri tecnici di cui preventivamente fornirà il nominativo al Comune di g; nessun rapporto verrà comunque ad instaurarsi tra questi ed il Comune se non attraverso il progettista”; ritenuto che, in assenza di specifica richiesta da parte del Comune convenuto (unico soggetto direttamente interessato ad individuare i professionisti da cui dovrebbe essere manlevato e garantito in ipotesi di sua responsabilità), l’interesse dei terzi chiamati ad una “migliore definizione” dei rispettivi ruoli deve ritenersi del tutto subordinato rispetto all’interesse della ricorrente (e anche del Comune convenuto) ad una sollecita definizione del presente accertamento, tenuto conto che non si verte nell’ambito di un giudizio di merito ma l’oggetto della causa è limitato, appunto, all’accertamento tecnico preventivo, e che la funzione conciliativa primaria attiene essenzialmente alle parti principali (ricorrente/resistente); ritenuto, in definitiva, di rigettare la richiesta di ulteriore chiamata in causa; * * * preso atto delle eccezioni di parte resistente; richiamato quanto disposto con ordinanza del 29/4/2025 in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O.; ritenuto, quanto alla eccezione relativa alla natura esplorativa dell’accertamento richiesto, che essa non è fondata, atteso che la ricorrente ha individuato gli eventi (crolli del soffitto, allagamenti, infiltrazioni) che hanno reso necessario l’odierno accertamento tecnico, rappresentando – anche a mezzo della consulenza di parte – le ragioni della necessità di opere di ripristino e del previo accertamento sulla natura, origine e portata dei vizi lamentati; rilevato, inoltre, che la ricorrente ha precisato la eventuale domanda di merito nelle note sostitutive di udienza depositate in data 1/4/2025; ritenuto che – secondo l’orientamento giurisprudenziale di merito più recente, che questo Giudice ritiene di condividere – il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. deve essere ammesso anche nei casi in cui il resistente contesti la sussistenza dell’an della pretesa fatta valere dal ricorrente (sia essa collegata alla mancanza dei danni oppure alla correttezza della condotta oppure, infine, alla mancanza del nesso di causalità fra detta condotta e i danni lamentati), tenuto conto del tenore letterale della norma (che prevede l’istituto anche per l’accertamento di un credito contestato) e della sua finalità primaria di composizione della lite (che sarebbe svilita qualora l’istituto potesse essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui le parti già concordano sulla esistenza del diritto del ricorrente e controvertono solo sulla sua quantificazione); considerato che le restanti eccezioni (sulla sussistenza della responsabilità in capo ai soggetti convenuti e chiamati in causa, sulla quantificazione degli eventuali danni, sulla decadenza dall’azione e sulla prescrizione del diritto, sulla validità delle polizze e i limiti di indennizzo…) riguardano più specificamente il giudizio di merito che si andrebbe a proporre in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione cui è specificamente preordinato il presente procedimento; osservato che, com'è noto, “il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non è collegato al giudizio di merito; esso è infatti diretto a tutelare non già situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova (così- e nei termini che seguono, ampiamente in motivazione- si veda Cass. Sez.1, Sentenza n. 4940 del 28/05/1996). Pertanto la strumentalità del relativo giudizio al processo a cognizione piena, comune a tutti gli altri provvedimenti cautelari e determinante per la valutazione del "fumus boni juris", è riferita all'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova preventivamente richiesti in relazione alle domande ed alle eccezioni che si intendono proporre nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito (cfr. artt. 693 comma 3 e 698 commi 2 e 3 cod. proc. civ.)” – v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18521 del 21/09/2016 (Rv. 641203 - 01); ritenuto che le eccezioni processuali e di merito che si possono proporre nel successivo giudizio finalizzato alla tutela delle situazioni giuridiche sostanziali non possono paralizzare il presente procedimento, ben potendo alle stesse la parte rinunciare qualora fosse raggiunta la finalità conciliativa tipica o per qualsiasi altro motivo; ritenuto pertanto che non vi è spazio per una pronuncia di inammissibilità della procedura (pronuncia da intendersi limitata ad ipotesi meramente residuali di manifesta inammissibilità o irrilevanza del mezzo istruttorio richiesto o di rappresentazione della domanda di merito mancante del suo contenuto essenziale); ritenuta altresì l’urgenza di provvedere, stante la necessità di riattivare la funzionalità della piscina e di eseguire quanto prima i necessari lavori di ripristino, la cui esecuzione cancellerebbe o renderebbe notevolmente più onerosa la prova circa la natura dei vizi lamentati; ritenuto che i quesiti indicati dalla ricorrente possano essere integrati con quelli indicati dalle controparti, con esclusione di quelli che attengono a questioni meramente giuridiche o che non consistono in un accertamento propriamente tecnico; visti gli artt. 696 e 696 bis c.p.c.; P.Q.M. RIGETTA la richiesta di chiamata in causa di terzo relativa a d; DISPONE procedersi all’accertamento richiesto; NOMINA CTU a tal fine omissis rammentando che ai sensi dell’art. 63 c.p.c. “Il consulente scelto tra gli iscritti in un Albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione”; ASSEGNA al CTU il seguente quesito: “Risponda il CTU ai quesiti di cui al ricorso introduttivo, tenendo presente quanto dedotto dalle parti costituite nelle rispettive memorie e in particolare rispondendo: - ai quesiti indicati nella comparsa di risposta del Comune, così rideterminati: [dica il CTU] se il fenomeno del distacco del controsoffitto nei locali spogliatoi-bagni sussista e quali ne siano le cause, - se la ricorrente nel periodo di vigenza del contratto ha proceduto alle opportune opere di manutenzione e le elenchi; - se l’eventuale sussistenza del distacco era riscontrabile o prevedibile in sede di verifica statica effettuata in data 22.7.2019 da parte del redattore della certificazione A, - se la stessa era riscontrabile o prevedibile in sede di preventiva verifica della struttura da parte della ricorrente in sede di offerta e/o in sede di accettazione della gestione del Centro, tenuta anche in considerazione la specifica ultradecennale conoscenza e gestione della struttura da parte di H, oltre che della sopra citata relazione; - quantifichi [ove possibile e anche ai fini di una conciliazione] i danni subìti dal Comune per la chiusura dell’impianto dalla data del omissis.2024 alla attualità; - ai quesiti indicati nella comparsa di risposta di A, con esclusione del quesito n. 6) e con espunzione, dal quesito n. 3), dell’indicazione di “cosa doveva essere fatto e che cosa non è stato eseguito; - al quesito indicato nella comparsa di risposta di E; - ai quesiti indicati nella comparsa di risposta di V; - ai quesiti indicati nella comparsa di risposta della SOC. C”; ASSEGNA al CTU termine sino al 9/12/2025 per depositare nel fascicolo telematico atto con firma digitale contenente il giuramento di rito e la fissazione dell’inizio delle operazioni peritali, come da modello che segue: Il sottoscritto dott. (nome e cognome), nato a (luogo di nascita) il (data di nascita), tel. n. (numero di telefono cellulare) in relazione al procedimento n. (numero di iscrizione a ruolo), dichiaro di accettare l’incarico conferito con ordinanza del (data dell’ordinanza di nomina). giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità; dichiaro di fissare l’inizio delle operazioni peritali il giorno (data inizio operazioni peritali) presso (luogo inizio operazioni peritali). (Luogo), (data della dichiarazione) In fede (Nome e cognome del CTU) (Atto sottoscritto digitalmente) INVITA le parti, qualora non vi abbiano già provveduto con gli atti di causa, a nominare il/i proprio/propri CTP con atto da depositare nel fascicolo telematico entro l’inizio delle operazioni peritali. DISPONE che il C.T.U.: • proceda allo studio della documentazione presente in atti nei fascicoli delle parti e solo su di questa basi il proprio lavoro (non si possono accettare depositi di documenti dalle parti, se non preventivamente autorizzati dal giudice o concordati tra tutte le parti); • consenta che allo svolgimento delle operazioni siano presenti solo le parti, i loro difensori e i consulenti tecnici di parte, con esclusione di qualsiasi estraneo; • esegua le operazioni di consulenza dopo averne data comunicazione alle parti ed ai loro consulenti, anche oralmente nel caso di precedenti incontri verbalizzati; • rediga apposito verbale di ogni operazione svolta, indicando i nomi dei presenti e le attività compiute; • esperisca in qualunque momento – se possibile – il tentativo di conciliazione fra le parti, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle stesse personalmente, se la conciliazione riesce; • richieda, prima della scadenza dei termini assegnati, eventuale proroga, specificandone le ragioni di necessità. AUTORIZZA il C.T.U. all’uso del mezzo proprio, ad avvalersi di ausiliari per attività meramente materiali e strumentali rispetto all’incarico (se ciò risulti strettamente necessario, comporti modica spesa e, in ogni caso, vi sia esonero della P.A. da ogni responsabilità); DISPONE che il C.T.U. trasmetta la sua relazione alle parti costituite, nel termine di giorni 90 (novanta) dall’inizio delle operazioni di consulenza; fissa alle parti il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della relazione per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni; dispone che il C.T.U., nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza di cui al punto precedente, depositi in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse; ASSEGNA al C.T.U. anticipo sull’onorario di euro omissis, oltre accessori, che pone provvisoriamente a carico di parte ricorrente. Si comunichi alle parti e al CTU.