Tribunalle di Pesaro - sent. Est. Nitri

cessione quote - concorrenza sleale - azienda preesistente - non sussiste

01/02/2011

Con atto di citazione notificato le società X Y e Z hanno convenuto in giudizio i sig.ri A, B, C, D, E, F esponendo di aver acquistato l’azienda “Ristorante W”, con conseguente divieto di concorrenza a carico dei precedenti soci cessionari delle quote sig.ri B, E, F, come disposto dall’art. 2557 cod. civ.. Successivamente la sig. A (madre di E ed F) e C (nipote di A) avevano acquisito le quote di società terza, che gestiva l’omonimo ristorante ubicato in diverso Comune, ma avente le medesime caratteristiche ed in cui venivano assunti a tempo pieno i sig.ri B, E, F. In tal modo, essi avevano violato, secondo le attrici, il divieto di concorrenza disciplinato dalla suddetta norma, come dimostrato dalla contrazione dei propri ricavi, tanto che i bilanci 2005, 2006 e 2007 erano stati chiusi con notevoli passività. Tutto ciò premesso le società attrici instavano per la condanna solidale di tutti i convenuti al risarcimento dei danni. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la pretesa attorea, sia nell’an che nel quantum, rilevando che l’art. 2557 c.c. non trovava applicazione nel caso di specie in quanto essi non avevano iniziato alcuna “nuova attività” bensì avevano acquistato le quote di una società che possedeva altro Ristorante preesistente da 40 anni. Aggiungevano che i redditi precedenti e successivi alla loro gestione non erano sostanzialmente aumentati dopo la cessione delle quote e che tale circostanza dimostrava come la loro gestione avesse mantenuto la clientela già acquisita, non sottraendo risorse ed avviamento al Ristorante ceduto alle attrici. Pertanto, concludevano per il rigetto della domanda. Le domande attrici sono state respinte. Questi i passi salienti della sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.: … “ Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie vanno premessi alcuni principi di diritto già da tempo affermati dalla Suprema Corte in ordine al contenuto dell’art. 2557 cod. civ., norma invocata dagli attori a sostegno della domanda risarcitoria avanzata nei riguardi dei convenuti. Innanzitutto va ricordato che “… il divieto sancito dalla norma assume carattere di relatività: nel senso che, pur nel limite temporale da essa previsto (cinque anni) e pur nell’ambito dell’identica attività mercantile, l’operatività del divieto rimane subordinata a un giudizio di “idoneità” (della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta), che va apprezzato caso per caso dal giudice con riguardo all’ubicazione (della nuova impresa) e ad ogni altra circostanza influente e che non può, per sua stessa natura, non assumere carattere discrezionale”. (così Cass. sent. n. 2257/1974). In secondo luogo “… il divieto di concorrenza si riferisce all’inizio, dopo il trasferimento dell’azienda, di una nuova attività che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta: pertanto non opera con riferimento ad un’attività dell’alienante preesistente al trasferimento stesso …” (Cass. sent. n. 2112/1984). Infine la Suprema Corte è di recente tornata ad esprimersi sul tema della concorrenza sleale e dell’uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale con la sentenza n. 14479 dell’11 ottobre 2002, affermando che nel campo delle imprese la libera concorrenza non è soltanto consentita, bensì auspicata e promossa, ed è dall’ordinamento difesa e tutelata, come confermato dai divieti sanciti dalla legge in tema di intese tra imprenditori finalizzate a restringere o a falsare la reale concorrenza, ovvero in tema di abuso di posizione dominante, o, ancora, in tema di ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento (articoli 2 e 3 della legge 287/90); è, invece, vietata quell’attività di concorrenza non leale, attuata, cioè, con mezzi non corretti e finalizzati all’acquisizione di maggiori porzioni di mercato”… . …” I convenuti hanno comprovato documentalmente che la “concorrente” azienda di ristorazione” … “dagli stessi acquistata preesisteva da decenni”… . …” Vi è stato, dunque, da parte dei convenuti non l’inizio di una “nuova impresa” bensì il subentro in una attività commerciale da tempo preesistente e consolidata e, peraltro da parte di soggetti diversi da coloro che avevano alienato le quote dell’azienda (rectius società) acquisita dagli attori. In tale contesto fattuale appare evidente che nessun rilievo può darsi all’affermazione degli attori per cui gli effettivi gestori dell’azienda in concorrenza sarebbero gli stessi alienanti, atteso che, ripetesi, si tratta non di nuova attività commerciale bensì di subentro in attività preesistente” … . … “altra circostanza ancor più decisiva è quella relativa alla diversa ubicazione delle due aziende in questione. Al riguardo il consulente d’ufficio, ha accertato la distanza via terra tra i due locali, che è pari a km. 5.3; ha, inoltre rilevato che il locale di parte convenuta, si trova in località turistica, costituita da una piccola spiaggia, da un porticciolo turistico ed altre attività di ristorazione” … . …” L’azienda di parte attrice è, invece, collocata in altro luogo, in riva al mare e senza altro accesso oltre che dal mare e senza altri locali fabbricati vicino allo stesso …” “Orbene, ritiene questo giudice che la diversa ubicazione territoriale ed il diverso contesto urbano siano circostanze di tale incidenza e valenza da escludere in toto l’idoneità dell’azienda dei convenuti a sviare la clientela dell’azienda ceduta.” “Aggiungasi, poi, che la presenza di altre analoghe attività di ristorazione (ben tre) nel medesimo luogo ed a breve distanza dall’azienda dei convenuti rende difficile ipotizzare a quale di esse dovrebbe attribuirsi l’asserita attività di sviamento della clientela, in difetto di altre circostanze concrete, il cui onere probatorio gravava su parte attrice, secondo la regola di cui all’art. 2697 cod. civ.” … .

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