Tribunale Urbino – Ordinanza – Est. Mercuri

Istanza di revoca della provvisoria esecutività del decreto ing.vo– inammissibilità –

08/05/2012

…” a scioglimento della riserva assunta in ordine alla richiesta ex art. 649 c.p.c. di revoca e/o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto: “… …” Ritenuto in merito alla richiesta di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto che l’art. 649 c.p.c. non preveda alcuna possibilità di revoca atteso che riconosce la sola possibilità di sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Ciò confermato altresì dalla riforma del 1990 in cui all’art. 351 c.p.c. cui precedentemente la dottrina e la giurisprudenza minoritaria facevano affidamento interpretando estensivamente la norma, ora non vi è più alcun riferimento al potere di revoca per cui, lungi dall’ipotizzare una disattenzione del legislatore in sede di riforma, un richiamo a tale articolo implica una violazione della lettera dell’art. 351 c.p.c. Inoltre, pur volendo operare un’interpretazione estensiva dell’art. 351 c.p.c. che consenta ancora di ritenere esistente un potere di revoca, non può non osservarsi che nell’art. 649 c.p.c. un siffatto potere non è mai stato previsto. Ciò con tutta evidenza implica un’espressa volontà del legislatore nel senso di escludere dall’ambito di operatività dell’art. 649 c.p.c. il potere di revoca. La Consulta ha più volte ribadito che l’art. 649 c.p.c. è costituzionalmente legittimo ex art. 3 e 24 Cost. poiché è assicurata alle parti la parità di trattamento attraverso la previsione di due provvedimenti di segno opposto ex art. 642 c.p.c. e 649 c.p.c. Ritenuto altresì che non sussistano nel caso di specie i gravi motivi richiesti dall’art. 649 c.p.c. per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto atteso che la controversia non è fondata su prova scritta né di pronta definizione. Altresì non sussiste pregiudizio all’istante atteso che non vi è prova in atti di documentazione atta a verificare l’incidenza economica che graverebbe sull’attività della opponente. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità dell’istanza avanzata di revoca della provvisoria esecutività del D.I. opposto. Visto l’art. 649 c.p.c. rigetta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto”.

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