Tribunale Pesaro sent. 732 – est. Marinelli

REATO EDILIZIO – MONTAVIVANDE ESTERNO – INSUSSISTENZA

07/07/2012

…” Va premesso che la valutazione della rilevanza penale della condotta va collegata ad una contestazione sub A) che non fornisce specifica indicazione della normativa urbanistica violata. In sintesi alla luce della deposizione del tecnico comunale il montavivande installato nell’area cortiliva dell’albergo di pertinenza dell’imputata doveva ritenersi un’opera tecnologica che nella struttura originaria (pilastrini metallici e base scorrevole) non costituiva un volume e quindi rientrava nel concetto di manutenzione straordinaria, mentre in seguito alla chiusura dei lati con dei pannelli, doveva essere ritenuta un volume e quindi soggetta al regolamento edilizio genericamente citato. Per contro la testi difensiva del CT della difesa è che il montavivande per le relative dimensioni altro non è che una macchina e come tale non soggetta alla normativa edilizia. Da quanto esposto va rilevato che il semplice richiamo al regolamento edilizio, peraltro non prodotto, non è sufficiente ad affermare la rilevanza penale della condotta non ascrivibile alla violazione di una norma specifica e quindi delle relative prescrizioni come previsto dall’art. 44 lett. A) DPR 380/2001. Il fatto che attraverso la chiusura del macchinario si sia creato un volume (tecnico) costituisce una valutazione condivisibile in quanto una parte sia pure limitata dello spazio circostante l’immobile è stata allo stesso collegata non essendovi prova del carattere precario della chiusura. Peraltro detta condotta rientra nell’ambito dell’art. 22 co. 1 del DPR 380 del 2001 (manutenzione straordinaria art. 3 lett. B servizio tecnologico) ed il conseguente difetto dell’atto permissivo (DIA semplice) non comporta l’automatica rilevanza penale della condotta in quanto in tema di reati penali, nel caso in cui la denuncia di inizio attività (DIA) si ponga quale titolo abilitativo esclusivo (art. 22, commi primo e secondo, DPR 6 giugno 2001, n. 380), solo l’esecuzione di interventi in difformità sostanziale da quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti integra il reato di cui all’art. 44, lett. A) DPR n. 380 del 2001 (Cass. Sez. 3, n. 9894, 05/03/2009 Rv. 243099); nel caso di specie il difetto di dimostrazione della presenza della violazione di una normativa urbanistica di secondo grado esclude la configurabilità della fattispecie contestata sotto il profilo penale dovendosi rilevare che nelle produzioni difensive è contenuto l’estratto del NTA del PRG del Comune ove per la zona B 2, in cui sono comprese le strutture alberghiere, si ammette in generale l’incremento volumetrico per gli impianti tecnici nel rispetto degli indici definiti dal piano delle strutture ricettive, della cui violazione difetta totalmente la prova (oltre che la semplice menzione in funzione accusatoria). Quanto al capo B) l’esame della DGR del 25.5.2009 prodotta dalla difesa consente di classificare il manufatto quale opera minore genericamente ivi definita ai fini sismici come quella che per dimensioni e funzione … interessa (no) la pubblica incolumità in modo non rilevante (v. delibera prodotta). Nell’ambito del provvedimento vengono specificatamente individuate le opere che non richiedono il deposito del progetto e quindi dell’intervento della competente autorità in funzione autorizzativa; nella Tab. B ON 6.1 si escludono dai relativi obblighi l’installazione di macchinari o attrezzature ad uso privato di dimensioni standard e. comunque, anche il caso di volume tecnico esterno non accessibile (ON 20.1); si ritiene che in tale categoria vada inserito il montavivande atteso che le relative dimensioni non ne consentono l’accesso personale se non nei limiti dell’apprensione e del trasporto delle vivande (nella CT le dimensioni sono indicate in cm 0,60 x 100 pg. 5) con conseguente assoluzione dell’imputata anche per il reato sub B). “…

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