TRIBUNALE PESARO – ORDINANZA – Est. Ercolini

Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – ATP – accoglimento

15/06/2011

Il sig. X ha richiesto ATP per accertare i vizi ad un immobile acquistato dall’impresa Y costruttrice. L’ATP è stato eseguito nel contraddittorio con l’ing. M, e il geom. Z, direttori dei lavori e progettisti delle opere e delle società assicuratrici, terze chiamate. Alla prima udienza del successivo giudizio di merito X chiedeva la concessione di ordinanza ingiunzione esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. I convenuti e terzi chiamati si opponevano e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 c VI c.p.c.. Il giudice rinviava ad altra udienza, concedendo ai convenuti e terzi chiamati termine per memorie. A tale udienza il giudice ha accolto l’istanza con la seguente motivazione: ….”rilevato che il CTU nominato dal Tribunale, con elaborato congruamente ed esaustivamente motivato, all’esito delle approfondite indagini svolte, ha accertato la sussistenza dei vizi costruttivi lamentati in citazione, segnatamente la presenza di numerosi avvallamenti nella pavimentazione in numerosi e disparati punti dell’appartamento, il cedimento della pavimentazione in alcuni punti e la consequenziale rottura di mattonelle, ben rappresentati dalle fotografie allegate alla CTU”…. …..”Rilevato, inoltre, che il CTU ha evidenziato che la causa dei difetti de quibus è l’esecuzione non a regola d’arte dell’opera e che, pertanto, la relativa responsabilità deve attribuirsi all’impresa costruttrice e alla Direzione dei lavori che non hanno, rispettivamente, ben operato e vigilato sull’impiego e sulla posa di materiali idonei, oltre che sui tempi di maturazione dei materiali cementizi”…. …..“Rilevato che il geom. Z e l’ing. M risultano direttore dei lavori e progettisti delle opere de quibus e ritenuto, pertanto, che allo stato, la responsabilità va ai medesimi ascritta, oltre che all’impresa esecutrice dei lavori; considerato che il CTU ha quantificato i costi necessari alla esecuzione dei lavori di ripristino, che comporteranno un trasloco e l’abbandono dell’appartamento per almeno due mesi; ritenuto che l’opposizione non è fondata su prova scritta e non appare di pronta soluzione considerata la natura e l’oggetto della causa e la pluralità di parti processuali” … …

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