TRIBUNALE DI UDINE – DECRETO – EST. CHIARELLI

Sequestro giudiziario inaudita altera parte – imbarcazione fattispecie

27/10/2011

La Soc. X richiede sequestro giudiziario di un natante, nei confronti della soc. Y, con sede nella Repubblica di San Marino. Il G.D. lo concede con decreto inaudita altera parte. Questa in sintesi la motivazione: …” ritenuta la propria giurisdizione e competenza ai sensi dell’art. 10 L. 218/95 e dell’art. 18 comma 2 c.p.c. poiché l’imbarcazione attualmente si trova in Italia presso il porto di A, la società Y ha sede legale nella Repubblica di San Marino, mentre la ricorrente ha la propria sede in Udine; Rilevato che la parte ricorrente ha ben chiarito i presupposti in forza dei quali deve reputarsi certamente sussistente una controversia in ordine alla proprietà dell’imbarcazione da diporto che è stata alienata dalla soc. M. a due diversi acquirenti (ossia la ricorrente e la resistente). Atteso, per quanto concerne il fumus boni iuris, che la nave in questione risulta essere stata registrata anche in Italia e che con l’Italia la nave mantiene un legame effettivo – ai sensi della convenzione di Montego Bay – poiché è stata consegnata agli utilizzatori, mentre non è mai stata posseduta (a quanto è dato sapere) dalla società resistente o da utilizzatori cittadini di S. Marino, sicchè la sua preventiva iscrizione presso i registri navali di quello Stato appare – ad una prima sommaria valutazione – fittizia. Dato che l’imbarcazione di cui si tratta è stata dissequestrata (dal Giudice Penale) con decreto del 23.05.2011, con consegna disposta a favore della soc. Y. Considerato che, quindi, da un momento all’altro l’imbarcazione potrebbe lasciare il Porto di A per destinazioni sconosciute. Rilevato, inoltre, che per il sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670, n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comportanti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso. Reputato che la preventiva convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimenti poiché la stessa potrebbe nelle more decidere di spostare l’imbarcazione verso altri porti. p.q.m. autorizza il sequestro giudiziario” …

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