Tribunale di Rimini - Ord. Est. Bernardi

ordinanza - ingiunzione - fondi comunitari - indebita percezione - sospensione della esecuzione - motivi

21/02/2012

il giudice, rilevato che con provvedimento del Presidente del 4.2.2012 sono stati rimessi a questo giudice gli atti del procedimento in oggetto (in materia di L. 689/1981) al fine della decisione sulla richiesta sospensiva; rilevato che le doglianze dell’opponente – che a fronte di alcune irregolarità relative a parte delle somme ricevute quali contributi all’agricoltura – si è visto ingiungere (con provvedimento del 14.7.2011) la restituzione della somma integralmente ricevuta quale sussidio, non appaiono peregrine, ricorrendo al contrario “gravi motivi” legittimanti la sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981; premesso che ai sensi dell’art. 2 L. 898/1986, “Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640 – bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti”, mentre ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, “indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’articolo 2, nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo Europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il precetto è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all’importo indebitamente percepito”, laddove la nozione di indebito non può che fare riferimento a somme percepite in assenza dei presupposti di legge, somme da quantificarsi pertanto voce per voce e non mediante revoca integrale del contributo”; premesso ulteriormente che l’art. 18 della L. regionale 15/1997 prevede che “1. L’ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse: a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti; b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l’applicazione dell’art. 19 in relazione di beni soggetti a vincolo di destinazione; c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l’amministrazione in grave errore; d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinati le modalità e le condizioni per la concessione di contributi. 2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi. 3. La revoca comporta l’obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l’esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura. 4. L’atto di revoca fissa l’eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni” rilevato che la documentazione formata dalla Guardia di Finanza fa riferimento in particolare alle seguenti irregolarità: 1) note di accredito (contabilizzata) per una somma complessiva inferiore ad € 6.000,00 non depositata all’autorità competente per la concessione della sovvenzione; 2) fattura utilizzata per ottenere il finanziamento e non contabilizzata per una cifra inferiore ad € 6.000,00; 3) difformità nelle date di esecuzione dei pagamenti (relativi agli investimenti) rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di concessione del beneficio; ritenuto che, sulla base della normativa sopra esposta, non appare prima facie versarsi in ipotesi di grave errore causato da indicazioni non veritiere (art. 18, 1° comma lettera c), in quanto non risulta che gli investimenti non siano stati effettuati ed apparendo la divergenza nelle date di pagamento elemento non sufficiente a fondare l’esistenza di un “grave errore” (concetto peraltro nemmeno evocato dal provvedimento impugnato, che si limita a registrare l’esistenza di indicazioni non veritiere, come se tale elemento fosse sufficiente ad importare revoca automatica dei contributi erogati), anche considerato che il comma 2° dell’art. 18 della L. regionale 15/1997 prevede (addirittura) la possibilità di proroga per giustificato motivo dei termini stabiliti per l’attuazione degli interventi (ciò che a fortiori appare rendere irrilevante la circostanza che il pagamento – in relazione ad interventi puntualmente eseguiti nei termini previsti – sia intervenuto in parte successivamente rispetto alla data prevista); ritenuto parimenti che, in ogni modo, non risultano considerati (ed opportunamente contestati nella eventuale non veridicità), nel provvedimento impugnato, i conteggi e le argomentazioni esposte dall’opponente nella fase procedimentale (ed in particolare, ammesso e non concesso che la difformità nelle date degli avvenuti pagamenti possano importare “grave errore” giustificante la revoca del contributo, dai conteggi contenuti nel verbale di assunzione di informazioni del 31.3.2010 risulterebbe comunque giustificata una consistente tranche dei contributi erogati, tranche che di conseguenza – in quanto non di indebita percezione – non sarebbe soggetta a revoca); ritenuto che l’impostazione secondo la quale l’attività dell’ente erogante (e revocante) sarebbe irrimediabilmente adagiata (si fa riferimento al concetto di “attività vincolata”) sugli esiti dell’attività di indagine della Guardia di Finanza appare logicamente e giuridicamente errata, essendo evidentemente rimesse all’Amministrazione valutazioni alla stessa (e non anche alla Guardia di Finanza) spettanti secondo la lettera della legge (nel caso di specie si tratta di valutare l’esistenza di un “grave errore” causato da indicazioni non veritiere art. 18, 1° comma lettera c), non essendo – ex lege – le mere indicazioni non veritiere una causa automatica di revoca); ritenuto in definitiva che, trattandosi di revoca di finanziamenti indebitamente concessi, non appaia ammissibile per l’Amministrazione, in presenza di irregolarità relative a parte dei finanziamenti ottenuti, revocare l’integralità dei finanziamenti concessi, in quanto tale facoltà non risulta prevista dalla legge, che fa riferimento esclusivamente a finanziamenti “indebiti”; P.Q.M. sospende l’esecuzione del provvedimento del 14.7.2011 della Provincia di X

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