Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano - Sent. 17/2011 - Est. Ercolini -

Azione di riduzione in pristino e risarcimento danni

15/01/2011

Con atto di citazione notificato in data 16.02.04, Z conveniva in giudizio la Società X proprietaria e costruttrice confinante per ottenere l’accertamento del mancato rispetto delle distanze di costruzione dal confine, con conseguente demolizione della porzione del fabbricato posta a distanza inferiore a quella di regolamento dal confine di proprietà, nonché dichiarazione di illegittimità della costruzione medesima perché in contrasto con il P.R.G., risarcendo il relativo danno cagionato. Si costituiva la Società X contestando le avverse pretese e contestualmente chiedendo in via riconvenzionale accertamento di usucapione per aver acquisito il diritto a costruire e a mantenere le strutture, i muri di cinta e o di confine esistenti e ogni altro accessorio. A seguito dell’istruttoria, e in particolare alla luce della CTU disposta, il giudice respingeva la domanda attrice di riduzione in pristino accogliendo la riconvenzionale di usucapione, ma condannando la convenuta al risarcimento del danno. Il Giudicante, dopo aver accertato che la convenuta, a partire dagli anni ’60, ha trasformato un giardino in sala da ballo estiva ed in un volume chiuso, mediante la trasformazione e la realizzazione di opere stabilmente infisse al suolo, ha rilevato come il suddetto volume era stato “ottenuto pavimentando il piano di campagna, predisponendo una copertura […] in appoggio al muro di cinta, divenuto così muro di sostegno della predetta copertura e realizzando, lungo tale muro, aperture da utilizzare come uscite di sicurezza”. “Secondo l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità largamente dominante, in relazione alle prescrizioni in materia di distanze legali, costituisce ‘costruzione’ ogni manufatto che realizzi una volumetria (Cass. Civ. 29.12.2005, n. 28784) e che abbia i caratteri della stabilità, consistenza solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo; tra questi anche i manufatti, privi di pareti, costituiti da tettoie appoggiate a pilastri (Cass. Civ. 14379/99; Cass. Civ. 11291/98), le balconate costituite da falde di cemento armato su appositi pilastri e mensole (Cass. Civ. 3481/81), gli elementi accessori dei fabbricati quali scale, terrazzi e corpi avanzati, esclusi i soli elementi meramente ornamentali, di rifinitura o accessoria e limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie (Cass. Civ., 30.01.2007, n. 1966; Cass. Civ., 26.01.2005, n. 1556; Cass. Civ., 30.08.2004, n. 17390)”. “Alla luce di tali principi, non può essere ragionevolmente posto in discussione che il manufatto di cui si discute integri una ‘costruzione’ soggetta al rispetto delle distanze legali”. Il Giudice rileva altresì come dalla C.T.U. fosse emerso che il manufatto non rispetta le distanze minime previste dal regolamento edilizio e dalle norme tecniche di attuazione del P.G.R. di metri 5,00, ma la domanda di riduzione in pristino è stata disattesa mentre è stata accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta al fine di sentir dichiarare acquistato per usucapione il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Il Giudicante, in particolare, sottolinea come sia “noto che il diritto a tenere un fabbricato a distanza inferiore rispetto a quello legale è suscettibile di usucapione, alla stregua di un diritto di servitù, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che le distanze, anziché essere fissate dal codice civile, siano previste in uno strumento urbanistico integrativo delle disposizioni codicistiche (Tribunale di Napoli, 6 febbraio 2004: ‘l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è, salvo gli effetti dell’eventuale usucapione, imprescrittibile perché modellata sullo schema dell’actio negatoria servitutis, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù’; Cass. Civ. sez. II, 26.01.2000, n. 864 ‘l’actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in ogni momento, e fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine per l’usucapione, l’inesistenza di una servitù contraria al rispetto delle distanze legali’). Essendo emerso dalla istruttoria espletata che la struttura della convenuta è stata realizzata negli anni ’60 e, nel corso del tempo, è rimasta immutata nel suo nucleo essenziale, il Giudice ha accolto la domanda riconvenzionale. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall’attore, la stessa veniva accolta. In particolare il giudice ha rilevato come “le opere di realizzazione della sala da ballo e dei fabbricati accessori ad essa annessi non sono state denunciate al catasto e che, in relazione alle medesime, non è stata presentata domanda di condono edilizio […]. Il c.t.u. ha accertato che la convenuta ha presentato, unicamente, nell’anno 1996, domanda di autorizzazione al rifacimento di copertura di impianti ricreativi e di ristoro – autorizzazione concessa dietro pagamento di una multa a condizione che la copertura venisse rimossa nei mesi invernali – e, nell’anno 2003, domanda di autorizzazione edilizia e paesaggistica in sanatoria n. 225/03 per modifiche interne e prospettiche di un impianto ricreativo in sanatoria – autorizzazione anch’essa rilasciata a condizione che la copertura venisse rimossa nei mesi invernali; tale ultima autorizzazione ha legittimato solo elementi accessori”. “Dunque, la costruzione è stata sanata limitatamente alla copertura provvisoria, agli arredi interni e ad aspetti marginali della costruzione medesima che, nel suo complesso, non è mai stata autorizzata e condonata”. “[…] É indubbio che la condotta illecita della convenuta, che ha realizzato una costruzione abusiva, ha prodotto un danno all’attore, che va risarcito a prescindere dal fatto che la violazione delle distanze legali non sia sanzionabile con la riduzione in pristino”. … … …

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