Tribunale di Pesaro – Sezione dist. di Fano - Rel. Dott.sa Fazzini

decreto ingiuntivo – opposizione istanza sospensione provvisoria esecuzione – art. 649 c.p.c. – valutazione del periculum e della fondatezza del merito

02/07/2013

Il giudice ha ritenuto di rigettare la richiesta sulla base della seguente motivazione: … vista l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; Ritenuto che i gravi motivi che, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. consentono al giudice dell’opposizione di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. possano attenere al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione, oppure possano attenere alla probabile fondatezza dell’opposizione; ritenuto altresì che anche in sede di richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell’art. 649 c.p.c. il giudice dell’opposizione è tenuto a procedere all’esame della fondatezza dell’opposizione nei medesimi termini di cui all’art. 648 c.p.c. al fine di evitare di sospendere dapprima la provvisoria esecuzione e di doverla poi riconcedere, con pregiudizio sia delle esigenze di celerità del rito monitorio sia della certezza delle situazioni giuridiche. …”

© Artistiko Web Agency