Tribunale di Pesaro - Sez. Lavoro Est. Paganelli

Risoluzione rapporto di lavoro - Dipendente comunale - D.L. 112/2008 art. 72 comma 11 - Discrezionalità - Disciminazione - Motivazione

28/06/2013

Con ricorso si chiudeva la disapplicazione della delibera che disponeva la risoluzione del rapporto di pubblico impiego per omessa motivazione. Il giudice ha ritenuto legittima la scelta ai sensi dell’art. 72, comma 11 del D.L. 112/2008 in quanto la norma, “per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n- 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3 comma 57, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa”. …. “La facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro in tal modo assegnata alla pubblica amministrazione costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro e come tale è sottratto alla disciplina propria degli atti amministrativi. Il sindacato giudiziale di questa facoltà può quindi esercitarsi esclusivamente sulla base delle regole che presiedono all’esercizio delle facoltà discrezionali di un comune datore di lavoro ….”. Il ricorso veniva così rigettato alla luce della carenza del carattere discriminatorio della risoluzione.

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