TRIBUNALE DI PESARO - Sez. Lav. sent. 433/11

Trattamento di fine rapporto - dipendente pubblico- Trattenimento in servizio ex L. 186/2004

23/09/2011

L’istante richiedeva al proprio datore di lavoro Ente Pubblico (Ministero) la corresponsione del TFR dovuto per il periodo in cui è rimasto in servizio ex L. 186/2004. Visto il rifiuto proponeva ricorso al Magistrato del Lavoro. Da parte del Ministero veniva opposto il difetto di legittimazione in favore di INPDAP. L’eccezione è stata ritenuta fondata in quanto “… l’unico soggetto deputato al pagamento del TFR è l’INPDAP (Cons. Stato, VI Sez. 11.1.1997 n. 29; id. 22.5.2000, n. 2950; id. 5963/2004). Il Ministero non ha legittimazione passiva nel ricorso proposto da un pubblico dipendente nei confronti dell’INPDAP per il pagamento dell’indennità di buonuscita ed i suoi accessori, non rivestendo detta amministrazione alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento. Nel medesimo processo il ricorrente richiedeva, “… in via alternativa nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPDAP, il pagamento in via restitutoria, delle trattenute previdenziali relative al periodo suddetto effettuate in misura superiore allo 0,35% come previsto per i dipendenti che avevano esercitato l’opzione per il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età (L. 186/2004, art. 1 quater). Il tribunale ha statuito il difetto di legittimazione passiva dell’INPDAP in quanto vi è “… assoluta estraneità del lavoratore rispetto al rapporto che lega il datore di lavoro e l’ente previdenziale (tra le tante Cass. 13936/2002; id. 1081/1996) il datore di lavoro è l’unico soggetto passivo del rapporto contributivo, anche nel caso in cui abbia il diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per una quota dei contributi versati all’ente di previdenza o assistenza , e quindi in caso di azione per la restituzione di contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, promossa dal lavoratore nei confronti dell’ente previdenziale, è configurabile (non già l’infondatezza nel merito della pretesa dedotta in giudizio, ma) il difetto, di legittimazione “ad causam”, che va rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite del giudicato interno, essendo in questione l’instaurazione del giudizio, tra le parti, mentre le ragioni del lavoratore possono essere fatte valere nei confronti del datore di lavoro, che legittimamente esegue trattenute retributive per attuare il diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore solo nei limiti della reale sussistenza nell’”an” e “quantum” dell’obbligazione contributiva adempiuta) …” Nel merito dopo aver valutato la legittimazione passiva non già del Ministero di appartenenza del ricorrente ma del Ministero dell’Economia il giudice ha accolto la domanda, in quanto: “… Come rilevato dalla circolare INPDAP, dalla mancata copertura assicurativa per il periodo di trattenimento in servizio, consegue che il dipendente non può ottenere, nel caso di infermità sorta durante il suddetto periodo, un trattamento pensionistico di privilegio ovvero di inabilità così come non potranno accogliersi le domande presentate durante tale periodo volte alla valorizzazione di periodi pregressi. In sostanza al venir meno della trattenuta corrisponde una correlativa “sterilizzazione” del trattamento previdenziale …”. …” Conseguentemente, il pagamento quale retribuzione della quota contributiva a carico del lavoratore, non può in alcun modo qualificarsi alla stregua di un privilegio o di un incentivo in favore del ricorrente che, al contrario, se non ricevesse, risulterebbe ingiustamente penalizzato rispetto ai colleghi che i trattamenti suddetti continuano a godere …”. Così il Tribunale, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanza al pagamento della trattenuta a titolo di contribuzione previdenziale oltre la misura del 0,35% per il periodo di trattenimento in servizio sino al 70° anno di lite.

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