Tribunale di Pesaro Sez. dist. Fano – Sent. Est. Mosci

Violazione C.d.S. contestazione orale immediata – sufficienza

02/05/2012

… “L’appello è fondato. Con l’unico motivo di gravame, con il quale è stata dedotta la falsa applicazione degli artt. 200 e 201 CdS, il Comune di V ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Fano che ha annullato il verbale di contestazione (registro n. 000142/10) di accertamento di violazione alle norme della circolazione stradale, notificato nei confronti di C. A carico di C (conducente di autovettura) era stata contestata (atto notificato il 6 agosto 2010) la violazione dell'art. 141 c.3 e 8 per aver circolato, il giorno 2 luglio 2010, a velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, in particolare non regolava la velocità in prossimità della intersezione stradale in un tratto di strada in curva, superando non in sequenza due autovetture. Al C era stata applicata la decurtazione di dieci punti sulla patente per essere il trasgressore in possesso della patente da meno di tre anni (art. 126 bis comma 1 CdS) unitamente alla sanzione di € _______. Nel verbale era stato dato atto che la infrazione era stata immediatamente contestata al conducente ma non verbalizzata per altro servizio urgente in cui era impegnato l'organo accertatore. Il giudice di prime cure ha annullato il verbale di contestazione affermando che come l'agente fosse stato in grado, nonostante l'asserita urgenza, di fermarsi in coda al veicolo trasgressore, allo stesso modo poteva essere in grado di contestare formalmente la violazione attraverso la redazione del relativo verbale. Aveva concluso il giudice deducendo che non poteva darsi credito alla motivazione contenuta a verbale circa l'urgenza derivata da altro servizio cui era assegnato l'agente operante. Premesso quanto sopra, deve osservarsi, innanzitutto, che il C non avrebbe spiegato appello incidentale così che non sarebbe stata oggetto di critica l'affermazione del giudice di prime cure circa la legittima facoltà dell'agente accertatore di svolgere il servizio in borghese, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 20 del Regolamento del Servizio della Polizia Municipale del Comune di V. Si osserva, quindi, (vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14668 del 03/06/2008) che in tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente dell'accertamento, della verbalizzazione e dell’invio di copia del verbale al trasgressore (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16420 del 21/11/2002). La contestazione orale della infrazione da parte dell’ufficiale di P.G., al quale il C avrebbe consegnato i documenti di circolazione, avrebbe esonerato, pertanto, l'accertatore dagli oneri di cui all'art. 201 CdS. Del resto, la contestazione immediata, ancorché senza verbalizzazione, non sarebbe stata esigibile in caso di mancata fermata del trasgressore, concretando il caso una ipotesi di sorpasso vietato di cui all'art. 201 comma 1bis lett. c) CdS. Con la fermata spontanea del trasgressore, invece, l'agente avrebbe proceduto alla legittima contestazione orale della infrazione. La commissione del fatto, da parte del C, come contestato dalla Polizia Municipale e sanzionato dal Codice della Strada, non è stata contestata. Ne consegue che in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fano debba essere rigetto il ricorso avverso il verbale di contestazione per cui è causa. La condanna alle spese segue la soccombenza di entrambi i gradi di giudizio.” …

© Artistiko Web Agency