TRIBUNALE DI PESARO SEZ. DIST. FANO – Est. Ercolini

Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – opposizione alla esecuzione - inammissibilità

05/08/2012

…“rilevato che l’opponente contesta il diritto dell’Agenzia della riscossione di procedere alla preannunciata iscrizione ipotecaria; considerato che, secondo l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza e della dottrina, condiviso da questo Tribunale e ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 1295 del 30 gennaio 2012, l’iscrizione ipotecaria non è atto dell’esecuzione forzata e, pertanto, i giudizi aventi ad oggetto tali misure cautelari, non possono essere inquadrate nell’ambito delle “opposizioni all’esecuzione”, in quanto non è in discussione una pretesa esecutiva ma il diritto ad iscrivere la garanzia (il principio è stato affermato con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto, come nel caso di specie, la illegittimità dell’iscrizione di ipoteca prevista dal DPR n. 602 del 1973, art. 77 sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale); considerato, peraltro, che l’iscrizione di ipoteca non è ancora avvenuta ma è stata solo pronunciata; ritenuto, per i motivi esposti, che l’istanza di sospensione ex art. 615 cpc “dell’esecutività del titolo o, in subordine, del procedimento diretto alla esecuzione ed intrapreso mediante l’avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” è inammissibile, posto che, in base al predetto principio, l’azione diretta a far valere la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria (o della sua comunicazione preventiva) non rientra nell’ambito delle operazioni all’esecuzione; considerato, inoltre, che il titolo su cui si fonda l’eventuale e futura espropriazione (cartella esattoriale notificata in data 26.5.2011) non risulta contestato e opposto P.T.M. Rigetta l’istanza di sospensione;”…

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