TRIBUNALE DI PESARO SENTENZA 509/2010 Pres. Perfetti Est. Baldi

IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA – PATTI PARASOCIALI – VALENZA – RECESSO

04/11/2010

“Con atto di citazione notificato la società X ha convenuto in giudizi con il rito societario la società Y e la società Z, chiedendo che, dichiarata l’illegittimità del recesso della soc. Y dai patti parasociali del 05.05.20003, venga annullata o dichiarata inefficace l’assemblea straordinaria della società Z laddove è stato deciso l’aumento del capitale sociale perché avente il solo scopo di danneggiare e, sostanzialmente, escludere il socio X “… … … . Nel processo instaurato si sono costituite le società Y e Z. …” Nel corso del processo, dopo l’instaurazione di un procedimento cautelare incidentale che ha rigettato l’istanza di sospensione della delibera di aumento di capitale, come unico atto istruttori è stata disposta CTU sui presupposti economici e finanziari determinanti l’aumento del capitale sociale di Z “… … … . …” Ritiene il Collegio che la domanda attorea sia infondata e, quindi, vada rigettata” … … … . …” In primo luogo va respinto ogni rilievo attoreo attinente alla circostanza che l’aumento del capitale sociale sarebbe avvenuto in violazione del patto parasociale del 5.5.2003 intercorso fra le due società X e Y titolari dell’intero patrimonio sociale. Nel patto in questione non è indicato alcun termine di durata. Ciò ha legittimato la società Y a recedere unilateralmente dal patto con comunicazione che ha dato un preavviso di trenta giorni alla ricevente. La circostanza che il termine di preavviso concesso sia inferire a quello di centottanta giorni previsto dall’art. 2341 bis c.c. non determina l’inefficacia del recesso, sia perché la disposizione appena citata è prevista per la società per azioni, mentre Z è società a responsabilità limitata, sia perché la concessione di un termine ritenuto non congruo legittima, al più, la parte ad agire in via risarcitoria per i danni derivanti dalla particolare brevità del termine. Sempre in tema di patti parasociali e sulla loro estraneità alla gestione societaria, non può non rilevarsi come la Suprema Corte fin dal 2001 abbia statuito che i patti parasociali sono accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti, il loro diritto di voto in assemblea. Ne discende che il vincolo fra le parti opera su un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, sicché al socio stipulante non è impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né il patto pone in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare, poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell’inadempimento del patto “… … … . … … … “Per quanto attiene a quanto ipotizzato dalla parte attrice, secondo la quale il deliberato aumento di capitale altro non sarebbe che un’azione diretta a limitare la propria effettiva partecipazione, fin quasi alla completa esclusione …”. … … …” Il CTU nominato ha potuto riscontrare che l’assemblea dei soci convocata in data 25.02.2009 è stata disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2482 bis c.c., posto che il capitale era diminuito di oltre un terzo a causa delle perdite subite. Il CTU ha, poi riscontrato che l’aumento di capitale sociale si giustificava sia da un punto di vista economico che da un punto di vista finanziario … …”. … … …” Di scarso rilievo, poi, sarebbe la questione della mancata previsione del sovrapprezzo, richiamata dal consulente di parte della Soc. X, posto che, come ha chiarito il CTU seppure ciò possa destare qualche perplessità, bisogna considerare che secondo studi del settore in ipotesi quale quella in esame, in cui nell’operazione di aumento del capitale sociale sia riconosciuto a tutti i soci il diritto di sottoscrizione ex art. 2481 bis, comma 1, la previsione di un sovrapprezzo è facoltativa. Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal Collegio in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, adeguatamente chiarite alla luce dei rilievi mossi dal consulente di parte …”

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